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Sentenza

Sentenza del 03/03/2017 n. 5430 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente aveva impugnato l'iscrizione ipotecaria eseguita ai sensi dell'art. 77 del D.P.R. n. 602/1973, deducendo principalmente la mancata notificazione delle cartelle esattoriali presupposte. La CTR della Puglia aveva ritenuto insufficiente la produzione dei soli estratti di ruolo e degli avvisi di ricevimento, richiedendo anche la produzione delle cartelle. Equitalia ha contestato tale decisione sostenendo, tra l'altro, che il giudice tributario fosse privo di giurisdizione perché alcune cartelle riguardavano crediti non tributari e che, per le notifiche effettuate direttamente a mezzo posta, l'avviso di ricevimento e l'estratto di ruolo fossero sufficienti a provare la notificazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i motivi relativi all'omessa pronuncia, all'extra petita e alla giurisdizione, precisando che l'impugnazione dell'iscrizione ipotecaria appartiene alla giurisdizione tributaria quando si contestano vizi propri dell'iscrizione o la mancata notificazione degli atti presupposti, anche se questi riguardano crediti non tributari. Ha invece accolto il quarto motivo: in caso di notificazione diretta della cartella a mezzo posta, l'avviso di ricevimento, contenente l'indicazione della cartella notificata, insieme all'estratto di ruolo, è sufficiente e non è necessaria la produzione della copia integrale della cartella. La sentenza della CTR è stata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la Corte ha deciso nel merito rigettando il ricorso originario del contribuente. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 602/1973, art. 77

    Iscrizione ipotecaria sugli immobili

    L'iscrizione ipotecaria è un atto impugnabile davanti al giudice tributario quando vengono contestati vizi propri dell'atto o della procedura che lo precede.

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 19, comma 1, lett. e-bis

    Include l'iscrizione di ipoteca tra gli atti impugnabili dinanzi alle Commissioni tributarie

    La giurisdizione tributaria sussiste indipendentemente dalla natura tributaria o non tributaria del credito garantito, se l'oggetto diretto dell'impugnazione è l'iscrizione ipotecaria.

  • D.P.R. n. 602/1973, art. 26

    Disciplina la notificazione delle cartelle esattoriali

    Quando la cartella è notificata direttamente a mezzo posta dal concessionario, la prova della notificazione può essere fornita mediante l'avviso di ricevimento e l'estratto di ruolo, senza necessità di depositare anche la copia integrale della cartella.

  • Legge n. 890/1982, artt. 4 e 14

    Disciplina le notificazioni a mezzo posta

    L'agente della riscossione può effettuare direttamente la notificazione della cartella tramite raccomandata con avviso di ricevimento, senza necessità dell'intervento dell'ufficiale giudiziario.

  • Art. 384, comma 2, c.p.c.

    Consente alla Corte di cassazione di decidere la causa nel merito quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto

    La Cassazione può evitare il rinvio al giudice di merito e definire direttamente la controversia quando la questione è già sufficientemente accertata.

  • Art. 111, comma 2, Cost.

    Principio della ragionevole durata del processo

    La decisione diretta della causa da parte della Cassazione è coerente con i principi di economia processuale e ragionevole durata del processo.

Massime di principio

  • Per stabilire la giurisdizione conta l'atto direttamente impugnato: se si contesta l'iscrizione ipotecaria per vizi propri o per mancata notificazione degli atti presupposti, la controversia rientra nella giurisdizione tributaria anche quando i crediti sottostanti sono non tributari.
  • La mancata notificazione delle cartelle presupposte può determinare l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria, perché incide sulla regolarità della procedura di riscossione.
  • Per una cartella notificata direttamente a mezzo raccomandata dall'agente della riscossione, l'avviso di ricevimento e l'estratto di ruolo possono costituire prova sufficiente della notificazione; non è necessariamente richiesta la produzione della copia integrale della cartella.
  • L'avviso di ricevimento deve consentire di collegare la raccomandata alla specifica cartella, ad esempio mediante l'indicazione del relativo numero, e deve risultare la ricezione da parte del destinatario o secondo le regole postali applicabili.
  • La contestazione della mancata ricezione non obbliga il giudice ad accettare la ricostruzione probatoria proposta dalla parte: il giudice deve qualificare autonomamente i fatti e applicare correttamente la legge.
  • La decisione non stabilisce che ogni iscrizione ipotecaria sia valida con la sola produzione dell'avviso di ricevimento: la sufficienza della prova dipende dalla modalità di notificazione e dalla possibilità di identificare con certezza l'atto notificato.

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