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Ordinanza

Ordinanza n. 168/2026 - Bari, Sezione 3

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del decreto inl.IAM-BA_BAT R. 0000028 del 14.11.2025 del Direttore dell’Ispettorato d’Area Metropolitana di Bari-BAT avente ad oggetto: ricostituzione della Commissione provinciale per l’integrazione del salario degli operai dipendenti da imprese agricole (C.I.S.O.A.) della Provincia di Barletta-Andria-Trani, nella parte in cui non ha ritenuto di includere la Coldiretti nel novero delle tre organizzazioni datoriali agricole più rappresentative su base provinciale ed ha nominato quali componenti (effettivi e supplenti) della predetta Commissione i soggetti designati da altre sigle (Confagricoltura, CIA e Unsic); - di tutti i verbali, gli atti istruttori ed endoprocedimentali presupposti al predetto Decreto, ivi inclusi quelli mediante i quali l’Amministrazione ha svolto l’istruttoria per individuare le tre organizzazioni maggiormente rappresentative nella provincia BAT, non includendo la Coldiretti; - di ogni altro atto ad essi presupposto, connesso e/o conseguenziale. Sui motivi aggiunti presentati il 24.3.2026 per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia: - del decreto inl.IAM-BA_BAT R. 0000028 del 14.11.2025 del direttore dell’Ispettorato dell’Area Metropolitana di Bari-BAT avente ad oggetto: ricostituzione della Commissione provinciale per l’integrazione del salario degli operai dipendenti da imprese agricole (C.I.S.O.A.) della Provincia di Barletta-Andria-Trani, nella parte in cui non ha ritenuto di includere la Coldiretti nel novero delle tre organizzazioni datoriali agricole più rappresentative su base provinciale ed ha nominato quali componenti (effettivi e supplenti) della predetta Commissione i soggetti designati da altre sigle (Confagricoltura, CIA e Unsic); - di tutti i verbali, gli atti istruttori ed endoprocedimentali presupposti al predetto decreto, ivi inclusi quelli mediante i quali l’Amministrazione ha svolto l’istruttoria per individuare le tre organizzazioni maggiormente rappresentative nella provincia BAT, non includendo la Coldiretti; - di ogni altro atto ad essi presupposto, connesso e/o conseguenziale.

Giustizia amministrativa202600209

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreto di ricostituzione della Commissione provinciale CISOA della Provincia di Barletta-Andria-Trani, nella parte in cui ha escluso Coldiretti tra le tre organizzazioni datoriali agricole più rappresentative e ha nominato rappresentanti designati da altre organizzazioni

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione e associazione datoriale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le associazioni ricorrenti hanno impugnato il decreto dell’Ispettorato territoriale del lavoro relativo alla ricostituzione della Commissione provinciale per l’integrazione del salario degli operai agricoli, deducendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 14 della legge n. 457/1972 e dell’art. 3 della legge n. 241/1990, nonché eccesso di potere per difetto di motivazione, difetto di istruttoria ed erronea presupposizione in fatto e in diritto. La censura riguarda il criterio e le modalità con cui l’amministrazione ha individuato le tre organizzazioni datoriali agricole maggiormente rappresentative operanti nella provincia, escludendo Coldiretti. Dagli atti emerge che l’amministrazione ha verificato le autodichiarazioni delle associazioni mediante i dati disponibili presso l’INPS, consistenti nelle deleghe INPS. Sono stati proposti anche motivi aggiunti avverso il medesimo decreto e gli atti presupposti. In sede cautelare, la parte ricorrente ha chiesto la sospensione dell’efficacia del provvedimento.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per carenza dei relativi presupposti. In particolare, ha ritenuto, con la sommaria delibazione propria della fase cautelare, che il criterio utilizzato dall’amministrazione per verificare la maggiore rappresentatività fosse idoneo e sufficiente, poiché fondato su dati relativi alle deleghe INPS, disponibili presso un organismo istituzionale operante presso tutte le sedi dell’INPS. Il giudice ha inoltre rilevato che non erano stati provati errori o travisamenti nel computo delle deleghe. La sospensione non è stata quindi concessa. La parte ricorrente è stata condannata alle spese della fase cautelare in favore delle due parti resistenti costituite, liquidate in euro 500,00 per ciascuna, per complessivi euro 1.000,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 14 legge n. 457/1972

    La Commissione è composta ... da tre rappresentanti dei lavoratori e da tre rappresentanti dei datori di lavoro, come designati dalle rispettive organizzazioni di categoria più rappresentative operanti nella provincia.

    La disposizione richiede l’individuazione delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative operanti nella provincia per la designazione dei rappresentanti nella Commissione CISOA. Il TAR ha ritenuto idonea e sufficiente, in sede cautelare, la verifica della rappresentatività effettuata mediante il riscontro delle autodichiarazioni con le deleghe INPS.

  • art. 3 legge n. 241/1990

    È richiamato quale parametro relativo all’obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo; nella fase cautelare il giudice non ha ravvisato elementi sufficienti per ritenere fondate le censure di difetto di motivazione e istruttoria.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; la domanda di sospensione è stata respinta per carenza dei requisiti cautelari.

Massime di principio

  • Ai fini dell’individuazione delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative chiamate a designare propri rappresentanti in un organo collegiale previsto dalla legge, è idoneo e sufficiente, in sede cautelare, il criterio fondato sul riscontro delle autodichiarazioni delle organizzazioni mediante dati istituzionali relativi alle deleghe disponibili presso l’INPS, salvo che siano specificamente provati errori o travisamenti nel relativo computo.
  • La contestazione della verifica della maggiore rappresentatività non è sufficiente a fondare la tutela cautelare se il ricorrente non dimostra, almeno sommariamente, errori, travisamenti o carenze concrete nell’acquisizione e nel computo dei dati utilizzati dall’amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieRiordino e organizzazione della PAMotivazione del provvedimentoTutela cautelare
RamiEnti locali e organizzazione amministrativaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaTutela cautelare

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