Sentenza n. 4539/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.4586/2024 della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Inottemperanza alla sentenza n. 4586/2024 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero a corrispondere 2.000 euro mediante assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2020/2021-2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La docente ha agito per l'esecuzione del giudicato, deducendo che la sentenza n. 4586/2024 del Tribunale di Milano, passata in giudicato e notificata, non era stata eseguita dal Ministero. Ha chiesto di ordinare il pagamento di 2.000 euro, oltre agli accessori dovuti, e di nominare un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito per resistere al ricorso, senza che la pretesa documentata fosse adeguatamente contestata.
La decisione
Il TAR accoglie il ricorso e dichiara l'inottemperanza del Ministero, rilevando che il credito è fondato su un titolo passato in giudicato e che è decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per il pagamento da parte delle amministrazioni. Ordina al Ministero di adempiere entro 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, pagando le somme dovute in base al titolo, detratti eventuali pagamenti già effettuati, oltre agli accessori legittimamente dovuti e agli interessi maturati dopo la proposizione del ricorso. I conteggi del creditore non vincolano l'Amministrazione quanto alla misura del capitale residuo e degli interessi, che devono essere verificati secondo il titolo e la legge. Per l'eventuale ulteriore inerzia nomina commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza: su istanza della creditrice, questi dovrà operare entro i successivi 60 giorni e determinare definitivamente il dovuto, adottando gli atti necessari; non è previsto un compenso per il commissario. Il Ministero è condannato alle spese, liquidate in 800 euro per compensi, oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione al difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Nel merito il ricorso è fondato e va accolto, dal momento che la pretesa fatta valere è sorretta da idonea documentazione né è stata adeguatamente contrastata dall’Ente debitore, fondandosi su titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Il giudizio di ottemperanza è ammesso per ottenere l'esecuzione di un titolo giudiziale passato in giudicato che riconosce un credito, quando la pretesa è documentata e l'amministrazione non l'ha adeguatamente contestata.
artt. 1282 e seguenti c.c.
Poiché, peraltro, il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto, ma ha soltanto la funzione di consentire il soddisfacimento di tale diritto, la cui esatta dimensione discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali, va riaffermato che l’entità delle somme qui richieste, così come calcolata da parte ricorrente, non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione quanto al capitale residuo e agli interessi, dei quali andrà comunque verificata l’esatta misura, quanto a misura e decorrenza, secondo i parametri costituiti dal titolo e dalla legge (artt. 1283 e ss. cod. civ.).
L'ottemperanza non costituisce nuovamente il diritto di credito, ma ne consente il soddisfacimento in base alla misura risultante dal titolo, dalle norme applicabili e dai pagamenti eventualmente eseguiti. I conteggi del creditore non vincolano l'amministrazione per capitale residuo e interessi, la cui misura e decorrenza vanno verificate secondo il titolo e la legge.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
È comunque decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, di cui all'art.14 del Decreto-legge 31 dicembre 1996, n.669 convertito dalla Legge 28 febbraio 1997, n.30, secondo cui le Amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici dispongono, a decorrere dalla notificazione del titolo esecutivo, di tale intervallo per eseguire i provvedimenti giurisdizionali che li obbligano al pagamento di somme di danaro, ciò prima che possa essere avviata l’azione per il recupero coattivo.
Per avviare l'azione esecutiva relativa a un titolo di pagamento contro le amministrazioni indicate, deve essere decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo; nella fattispecie il TAR ha ritenuto tale termine ormai trascorso.
art. 114 c.p.a.
Nel caso d’inutile decorso del termine assegnato per l’ottemperanza, è sin d’ora nominato Commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza: questi ne assumerà le funzioni solo qualora investito direttamente dal creditore con propria istanza, trascorso il termine assegnato all'Amministrazione per adempiere e provvederà, entro i successivi sessanta giorni, all'esecuzione dell'incarico, determinando definitivamente l’importo ancora complessivamente dovuto e provvedendo quindi ad adottare quegli atti (variazioni di bilancio, stipulazione di mutui e prestiti, e quant'altro) necessari all'assolvimento del suo mandato, direttamente o, sotto la sua responsabilità, attraverso un funzionario delegato, anche avvalendosi - per quanto occorra - della struttura organizzativa regionale e coordinandosi con le strutture straordinarie, comunque denominate e a qualsiasi Amministrazione appartenenti.
Nel giudizio di ottemperanza il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire su istanza del creditore soltanto se l'amministrazione non adempie nel termine assegnato, e incaricato di determinare il residuo dovuto e adottare gli atti necessari all'esecuzione.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Con il ricorso in esame l’istante agisce per l’esatta esecuzione del giudicato di cui alla sentenza in epigrafe meglio specificata, recante condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere in favore della parte ricorrente per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2023/2024 la somma complessiva di euro 2.000,00 mediante l’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, della Legge n. 107 del 2015.
La norma individua la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente oggetto dell'obbligo riconosciuto dal titolo giudiziale; la sentenza in ottemperanza ne dispone il soddisfacimento nei limiti del giudicato.
artt. 26 e 39 c.p.a.
Le spese devono distrarsi a favore del difensore dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art.93 del c.p.c. e degli artt.26 e 39 del c.p.a.
La statuizione sulle spese del giudizio amministrativo consente la distrazione in favore del difensore che si è dichiarato antistatario.
art. 93 c.p.c.
Le spese devono distrarsi a favore del difensore dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art.93 del c.p.c. e degli artt.26 e 39 del c.p.a.
La distrazione delle spese è disposta in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002
condanna l’Amministrazione resistente alla rifusione delle spese del presente giudizio nell’importo di € 800,00 (ottocento/00) per compensi, oltre IVA, CPA, spese generali nella misura del 15% e onere del contributo unificato come per legge solo se dovuto nel presente giudizio (art. 13 comma 6-bis.1 del DPR n. 115/2002), spese da distrarsi a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
La condanna alle spese include l'onere del contributo unificato soltanto se dovuto per il giudizio.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è lo strumento per soddisfare un credito riconosciuto da un titolo giudiziale passato in giudicato quando l'amministrazione non vi abbia dato esecuzione e la pretesa sia adeguatamente documentata.
- L'ottemperanza non ha funzione costitutiva del credito: l'importo dovuto va determinato in base al titolo, alle norme applicabili e agli eventuali pagamenti parziali. I conteggi del creditore non vincolano l'amministrazione per la determinazione del capitale residuo e degli interessi, la cui misura e decorrenza devono essere verificate secondo legge e titolo.
- Decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto per le amministrazioni statali e gli enti pubblici non economici, può essere avviata l'azione esecutiva per il recupero delle somme dovute.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare il commissario ad acta già con la sentenza, subordinandone l'intervento all'inutile decorso del termine assegnato all'amministrazione e a istanza del creditore; il commissario può essere incaricato di quantificare definitivamente il residuo e adottare gli atti necessari al pagamento.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 12 ott 2026Sentenza n. 4535/2026 - Milano, Sezione 2
- Sentenza · 12 ott 2026Sentenza n. 7483/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
- Sentenza · 12 ott 2026Sentenza n. 7484/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
- Sentenza · 12 ott 2026Sentenza n. 7485/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
- Sentenza · 12 ott 2026Sentenza n. 7486/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
- Sentenza · 12 ott 2026Sentenza n. 171/2026 - Trento, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →