Cassazione Civile, Ordinanza n. 03623/2024 del 08/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cessionario credito)
La controversia
La controversia trae origine da un decreto ingiuntivo ottenuto dalla società cessionaria di un credito sanitario per il pagamento di somme dovute dall’azienda sanitaria per prestazioni diagnostiche. L’azienda sanitaria ha proposto opposizione sostenendo che gli interessi convenzionali richiesti non fossero dovuti: secondo la sua tesi, l’accordo transattivo del 4 marzo 2008 regolava solo debiti anteriori alla sua stipula, mentre il credito azionato riguardava prestazioni successive; inoltre, per la natura del rapporto, al creditore cedente sarebbero spettati solo gli interessi legali. Dopo il rigetto dell’opposizione in primo grado e dell’appello, l’azienda sanitaria ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione degli artt. 1972 c.c., 2697 c.c. e 115 c.p.c., oltre a omesso esame di un fatto decisivo. In sostanza, ha sostenuto che la Corte d’appello avesse errato nel ritenere che l’eventuale nullità del contratto di cessione del credito non travolgesse la successiva transazione e che, trattandosi di transazione non novativa, la nullità del titolo originario avrebbe reso inefficace anche l’accordo sugli interessi e sulle modalità di pagamento. La Suprema Corte non ha esaminato il merito di tale censura, ritenendo il ricorso inammissibile perché privo della necessaria specificazione e trascrizione degli atti e documenti richiamati, in particolare della scrittura privata del 4 marzo 2008, nonché perché la questione della nullità derivata della transazione era stata prospettata solo in cassazione e non nei gradi di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura non rispettasse l’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., perché il ricorso non riportava il contenuto degli atti e documenti richiamati, né indicava adeguatamente dove fossero rinvenibili nel fascicolo. Inoltre, ha rilevato che la ricorrente aveva contestato nei precedenti gradi solo l’inapplicabilità degli interessi pattuiti nel contratto del 4 marzo 2008, senza mettere in discussione la validità ed efficacia dell’accordo; la doglianza sulla nullità derivata della transazione è stata quindi proposta solo in cassazione. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, oltre all’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 1972 c.c.
è richiamato dalla ricorrente per sostenere che la nullità del rapporto originario avrebbe travolto la transazione successiva; la Corte non accoglie la censura, ma non sviluppa un principio di merito perché decide in rito sull’inammissibilità.
art. 2697 c.c.
invocato come norma sulla ripartizione dell’onere della prova, ma la censura è dichiarata inammissibile per difetto di specificità e per mancata produzione/trascrizione degli atti rilevanti.
art. 115 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente nel motivo di ricorso; la Corte non entra nel merito della dedotta violazione, fermandosi al vaglio preliminare di ammissibilità.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
è il parametro di formulazione del motivo di ricorso, ma la censura non supera il controllo preliminare di ammissibilità.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
la Corte lo applica nel senso che il ricorso per cassazione deve contenere la puntuale indicazione e trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento dei motivi, con specifica indicazione della loro sede processuale; la sua violazione comporta inammissibilità.
art. 380-bis.1 c.p.c.
indica il rito camerale seguito per la trattazione del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
viene richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente.
L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17
richiamata quale norma che ha inserito il meccanismo del raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo che si fonda su atti o documenti del processo di merito è inammissibile se il ricorrente non ne trascrive o riporta almeno il contenuto essenziale e non ne indica con precisione la sede processuale, poiché il controllo di legittimità non può essere svolto sulla base di mere affermazioni assertive.
- La deduzione per la prima volta in cassazione di una questione nuova, non prospettata nei gradi di merito, non è ammissibile quando richieda accertamenti di fatto o introduca un diverso tema decisorio.
- La specificità del ricorso per cassazione è requisito preliminare e indefettibile: solo un motivo autosufficiente e intellegibile consente il vaglio della fondatezza nel merito.
- In presenza di una declaratoria di inammissibilità del ricorso, la parte soccombente è condannata alle spese del giudizio di legittimità e può essere tenuta al versamento dell’ulteriore contributo unificato nei casi previsti dalla legge.
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