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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15398/2022 del 13/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un provvedimento del Tribunale che, in sede di opposizione al decreto di liquidazione del compenso spettante al difensore d'ufficio, ha riconosciuto al professionista non solo il compenso già liquidato per l'attività difensiva, ma anche un importo ulteriore per il tentativo di recupero del credito verso la parte assistita, operando però una revisione complessiva di tutte le somme dovute. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidandolo a due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che il Tribunale avrebbe pronunciato oltre la domanda, perché l'opposizione avrebbe dovuto riguardare soltanto la fase di recupero del credito; con il secondo ha censurato il mancato riconoscimento di un compenso specifico per l'istanza ex art. 492-bis c.p.c. e, più in generale, la quantificazione del compenso per le varie fasi dell'attività di recupero, lamentando una erronea applicazione dei criteri tariffari. Prima dell'adunanza camerale il ricorrente ha inoltre depositato atto di rinuncia al ricorso.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata prima dell'adunanza camerale e ha dichiarato estinto il giudizio di legittimità. Ha inoltre disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese in favore del Ministero controricorrente, rilevando che, in difetto di accettazione della rinuncia, le spese seguono la soccombenza sostanziale. La proposta del relatore qualificava peraltro il ricorso come inammissibile, evidenziando che il primo motivo era privo di pregio perché l'opposizione al decreto di liquidazione ha effetto devolutivo pieno e investe l'intera pretesa creditoria, mentre il secondo motivo era inammissibile per difetto di specificità e perché sollecitava un riesame del merito.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    proposta di definizione ex art. 380-bis cod. proc. civ.

    richiamato per la definizione camerale e per la proposta del relatore di declaratoria di inammissibilità

  • art. 112 c.p.c.

    invocato dal ricorrente per denunciare ultrapetizione; la Corte, nella proposta del relatore, ha ritenuto che non vi fosse violazione perché l'opposizione avverso il decreto di liquidazione ha effetto devolutivo pieno sull'intera pretesa

  • art. 97, quarto comma, c.p.p.

    richiamato come base della nomina del difensore d'ufficio

  • art. 116 del D.P.R. n. 115 del 2002

    indicato come norma sulla base della quale è stata presentata l'istanza di liquidazione del compenso

  • art. 492-bis c.p.c.

    richiamato dal ricorrente in relazione all'istanza di ricerca telematica dei beni e alla pretesa di un compenso autonomo per tale attività

  • art. 5 della Legge n. 89 del 2001

    menzionato in giurisprudenza richiamata dalla Corte per affermare l'ampio effetto devolutivo dell'opposizione

  • art. 24148 del 25/10/2013

    richiamato in relazione al principio per cui il ricorso per cassazione non può risolversi in una richiesta di riesame del merito

  • D.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato quale disciplina della liquidazione dei compensi nell'ambito del patrocinio a spese dello Stato

Massime di principio

  • L'opposizione avverso il decreto di liquidazione dei compensi spettanti al difensore nominato in un regime di assistenza pubblica realizza una fase a contraddittorio pieno di un unico procedimento e devolve al giudice dell'opposizione l'intera pretesa creditoria, non soltanto il singolo profilo contestato.
  • La censura di ultrapetizione non è fondata quando il giudice dell'opposizione ridetermina complessivamente il compenso nell'ambito della medesima domanda di liquidazione, poiché l'effetto devolutivo dell'opposizione consente una revisione globale della somma dovuta.
  • La richiesta di un compenso autonomo per un atto o una attività processuale è inammissibile se il ricorso non si confronta con la ratio della decisione di merito che lo considera fase propedeutica o compresa in altra fase compensabile, e se non allega elementi concreti di peculiare complessità.
  • Nel giudizio di legittimità, la censura sulla quantificazione del compenso è inammissibile quando non indica specificamente i parametri o lo scaglione tariffario che si assumono applicabili e si traduce, in sostanza, in una sollecitazione al riesame del merito.
  • La rinuncia al ricorso depositata prima dell'adunanza camerale determina l'estinzione del giudizio di cassazione; in mancanza di accettazione della rinuncia, le spese seguono la soccombenza sostanziale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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