Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 551/2026 - Firenze, Sezione 3

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - dell’Ordinanza dirigenziale n. 73 del 22 maggio 2026 del Comune di San Gimignano avente ad oggetto “ordinanza di demolizione di strutture di nuova edificazione realizzate in assenza di titolo in loc. Sant’Andrea” comunicata al ricorrente in data 25 maggio 2026 e trasmessa a mezzo pec all’Avv. Laura Attanasi in data 22 maggio 2026; - nota del Comune di San Gimignano protocollo n. 0026893/2025 del 9/12/2015 avente ad oggetto “Pratica 2025/S/0009 - Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 e segg. della L. 241/90 – Riferimenti: Rapporto informativo P.M.F prot. N. 25762 del 21.11.2025 – Pratica da citare nella risposta n. 2025/S/0009”; - rapporto informativo della Polizia Municipale protocollo generale n. 25762 del 21.11.2025 e allegati; - nota della Polizia Municipale del Comune di San Gimignano del 20 novembre 2025 avente ad oggetto “COMUNICAZIONE AI SENSI DELL’ART. 27 comma IV del T.U. n. 380/2001 PER VIOLAZIONE URBANISTICA/EDILIZIA”; - di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e consequenziale ancorché non conosciuto.

Giustizia amministrativa202601508

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza comunale di demolizione di strutture di nuova edificazione realizzate in assenza di titolo edilizio, connessa all'accertato esercizio di un'attività di home restaurant

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, l'ordinanza dirigenziale comunale di demolizione e gli atti presupposti, tra cui la comunicazione di avvio del procedimento, il rapporto informativo e la comunicazione della Polizia Municipale ai sensi dell'art. 27, comma 4, del d.P.R. n. 380/2001. Dalla motivazione dell'ordinanza cautelare emergono contestazioni riferite, in particolare, alla sufficienza della motivazione del provvedimento demolitorio e alla mancata ostensione del rapporto informativo della Polizia Municipale. Il giudice ha inoltre esaminato la rilevanza complessiva delle opere contestate e la loro idoneità funzionale all'esercizio dell'attività di home restaurant.

La decisione

Il TAR, nella sommaria delibazione propria della fase cautelare, ha ritenuto il ricorso non assistito da sufficienti elementi di fondatezza e ha respinto l'istanza di sospensione. Ha considerato l'ordinanza di demolizione sufficientemente motivata quanto agli elementi fattuali posti a suo fondamento; ha ritenuto non decisiva, ai fini cautelari, la mancata ostensione del rapporto informativo della Polizia Municipale; ha ritenuto inoltre che le opere, valutate nella loro globalità e in relazione alla loro idoneità funzionale all'attività di home restaurant, apparissero tali da legittimare l'adozione della misura ripristinatoria. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti propri della tutela cautelare amministrativa.

  • art. 7 l. 241/1990

    Richiamato nella comunicazione di avvio del procedimento impugnata.

  • art. 27, comma 4, d.P.R. 380/2001

    Richiamato nella comunicazione della Polizia Municipale relativa alla violazione urbanistica ed edilizia.

Massime di principio

  • In sede cautelare, il giudice può respingere la domanda di sospensione quando, all'esito della sommaria delibazione, il ricorso non presenti sufficienti elementi di fondatezza.
  • Un'ordinanza di demolizione è assistita da motivazione sufficiente quando espone adeguatamente gli elementi fattuali posti a fondamento dell'accertamento dell'abuso edilizio.
  • La mancata ostensione di un rapporto informativo istruttorio non determina, di per sé e nella fase cautelare, l'illegittimità dell'ordinanza di demolizione quando il provvedimento risulti sufficientemente motivato sulla base degli elementi fattuali rilevanti.
  • Ai fini della legittimità della misura ripristinatoria edilizia, le opere abusive possono essere valutate nella loro globalità e in relazione alla loro idoneità funzionale all'attività concretamente accertata, anziché atomisticamente.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniPartecipazione al procedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiDifetto di motivazioneTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.