Cassazione Civile, Ordinanza n. 13803/2025 del 23/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l’Ufficio, a seguito di DOCFA presentato per un impianto aerogeneratore sito in Lavello e classificato in categoria catastale D/1, ha rettificato la rendita proposta dal contribuente includendo nel calcolo, oltre al lotto e alla fondazione, anche la torre in acciaio, le spese tecniche, gli oneri finanziari e il profitto dell’imprenditore. La CTP aveva escluso la torre ma confermato il resto; la CTR, in appello, aveva ritenuto carente la motivazione dell’avviso quanto alle spese tecniche, perché l’Ufficio si sarebbe limitato a indicare una cifra complessiva senza esplicitare il criterio di calcolo e la percentuale applicata. L’Agenzia ricorre per cassazione con due motivi: con il primo denuncia violazione di norme catastali, della l. n. 190/2014, della circolare n. 6/2012, dello statuto del contribuente e dell’art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR abbia erroneamente negato adeguatezza alla motivazione dell’avviso, nonostante la legge avesse recepito le indicazioni della circolare e l’Ufficio avesse indicato un criterio astratto di calcolo delle spese tecniche in percentuale variabile; con il secondo deduce nullità della sentenza/processo per errori nella ricostruzione dei capi di appello e nel dispositivo, assumendo che la CTR avesse invertito appello principale e incidentale e che il provvedimento fosse viziato nel modo di accoglimento/dichiarazione del gravame.
La decisione
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, ritenendo che la motivazione dell’avviso fosse sufficiente perché indicava il criterio di calcolo delle spese tecniche e il range percentuale applicabile, in coerenza con la normativa richiamata. Dichiara inammissibile il secondo motivo perché l’errore della CTR nell’attribuire il capo relativo al valore del suolo all’appello incidentale, anziché a quello principale, non ha arrecato un concreto pregiudizio difensivo né ha inciso sul contenuto sostanziale della decisione, che comunque aveva condiviso la tesi dell’Ufficio sul punto. La sentenza impugnata è quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata per la determinazione della rendita catastale, tenendo conto che le spese tecniche vanno calcolate sulle componenti immobiliari residue, al netto della torre; il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 10 r.d. n. 652/1939
La determinazione della rendita catastale dei fabbricati speciali e particolari va effettuata secondo il criterio tecnico-estimativo richiamato dalla normativa di settore e, nel caso esaminato, secondo le istruzioni della circolare richiamata dalla legge.
art. 28, comma 2, d.P.R. n. 1142/1949
Richiamato quale norma di sistema per la determinazione catastale, in combinazione con le disposizioni speciali sopravvenute.
art. 1, comma 244, L. n. 190/2014
"l'articolo 10 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652 ... si applica secondo le istruzioni di cui alla circolare dell'Agenzia del territorio n. 6/2012"
La disposizione ha trasformato in regola legale le istruzioni tecniche contenute nella circolare n. 6/2012, rendendole parametro vincolante per la determinazione della rendita catastale delle unità a destinazione speciale e particolare.
circolare Agenzia del territorio n. 6/2012
Costituisce il parametro tecnico richiamato dalla legge per la stima catastale delle unità speciali e particolari; in particolare, per le spese tecniche prevede un criterio percentuale variabile sull’importo delle strutture.
art. 7 L. n. 212/2000
Richiamato dalla ricorrente in tema di motivazione degli atti impositivi; nel caso concreto la motivazione è ritenuta sufficiente perché consente di comprendere il criterio di calcolo applicato.
art. 2697 c.c.
Invocato dalla ricorrente, ma la Corte risolve la questione principalmente sul piano della sufficienza motivazionale dell’atto e dell’applicazione del criterio tecnico estimativo.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro del motivo di ricorso con cui si denuncia la violazione di legge nella valutazione della CTR sulla motivazione dell’avviso.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È il parametro del motivo con cui si deduce la nullità della sentenza/procedimento per asseriti errori nel dispositivo e nella ricostruzione dell’appello.
artt. 36, comma 2, nn. 4 e 5, d.lgs. n. 546/1992
Richiamati per censurare il contenuto della sentenza tributaria e l’asserita contraddittorietà tra motivazione e dispositivo.
artt. 115, 132 e 156 c.p.c.
Invocati nel secondo motivo, ma la Corte esclude un concreto pregiudizio processuale derivante dall’errore materiale/descrittivo della CTR.
artt. 1, comma 2, e 61 d.lgs. n. 546/1992
Richiamati in combinato disposto per le regole del processo tributario e il rinvio al codice di rito.
Massime di principio
- Nel procedimento di attribuzione della rendita catastale a seguito di DOCFA, se l’Ufficio non contesta i dati di fatto indicati dal contribuente e si limita a una diversa valutazione tecnica del valore dei beni, la motivazione dell’avviso è sufficiente quando consenta di comprendere i criteri oggettivi di stima e la classe attribuita; una motivazione più analitica è necessaria solo quando siano modificati o disattesi elementi fattuali specifici.
- Quando la normativa di legge richiama espressamente una circolare tecnica dell’Amministrazione come parametro di applicazione del criterio estimativo, il giudice non può ignorare quel rinvio e deve verificare la conformità dell’operato dell’Ufficio alle istruzioni richiamate dalla legge stessa.
- In materia catastale, l’indicazione in avviso di un criterio di calcolo percentuale delle spese tecniche, ancorato a un range previsto dalle istruzioni tecniche, può integrare una motivazione sufficiente se rende ricostruibile il percorso estimativo e consente al contribuente di difendersi efficacemente.
- Il vizio di nullità della sentenza o del procedimento per errore nel dispositivo o nell’indicazione dell’appello è configurabile solo se l’errore incide concretamente sulla comprensibilità della decisione o arreca un pregiudizio effettivo al diritto di difesa; in difetto, si tratta di errore materiale o di irregolarità non invalidante.
- Chi deduce una nullità processuale deve allegare e dimostrare il concreto pregiudizio subito, non essendo sufficiente denunciare una mera irregolarità formale sprovvista di ricadute sull’esito o sulla difesa.
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