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Sentenza

Sentenza n. 1440/2026 - Roma, Sezione 1B

per l’annullamento A) quanto al ricorso originario: - del decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022 recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. (22A05189)”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 216 del 15 settembre 2022; - del decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022 recante l’“Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018. (22A06146)”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 251 del 26 ottobre 2022; - di qualsiasi altro atto presupposto richiamato nei predetti atti o comunque presupposto, connesso e/o conseguente a quelli sopra indicati, ivi inclusi, per quanto occorrer possa: i) l’intesa della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 14 settembre 2022; ii) l’intesa sancita dalla Conferenza Stato-Regioni, repertorio atti n. 213/CSR del 28 settembre 2022, recante “Intesa, ai sensi della legge 21 settembre 2022, n.1.42, sullo schema di decreto ministeriale per l’adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell’art. 18 comma I del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115. Tetti dispositivi medici 2015-2018”; iii) l’accordo della Conferenza Stato-Regioni, repertorio atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019, recante “Accordo, ai sensi dell’articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministero della salute di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015 - 2016 – 2017 e 2018”; iv) la circolare del Ministero della Salute del 29 luglio 2019, recante “Indicazioni operative per l’applicazione delle disposizioni previste dall’art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto legge 18 giugno 2015, n. 78”; v) la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero della Salute del 19 febbraio 2016, avente ad oggetto “Fatture elettroniche riguardanti dispositivi medici – Indicazioni operative per l’applicazione delle disposizioni previste dall’art.9-ter, comma 6, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78”; vi) la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero della salute del 21 aprile 2016, avente ad oggetto “Fatture elettroniche riguardanti dispositivi medici – Indicazioni operative per l’applicazione delle disposizioni previste dall’art.9-ter, comma 6, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 -Integrazione della nota del 19 febbraio 2016”; nonché per l’accertamento e la declaratoria che nulla è dovuto dalla ricorrente a titolo di ripiano del superamento del tetto di spesa regionale per l’acquisto dei dispositivi medici negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; B) quanto ai primi motivi aggiunti: − del decreto del direttore del Dipartimento Salute della Regione Marche n. 52 del 14 dicembre 22, avente ad oggetto “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art.1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell’art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216”, nonché dell’allegato documento istruttorio e del relativo “Allegato A”, avente ad oggetto l’elenco quota di ripiano annuale e complessiva per fornitore; − della nota a mezzo email prot. 13779/ASF/ASF/A del 13 dicembre 2022, richiamata nel documento istruttorio accluso al decreto del direttore del Dipartimento Salute della Regione Marche n. 52 del 14 dicembre 22, con la quale il controllo di gestione e dai sistemi statistici della Regione Marche ha trasmesso l’elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici ed i relativi importi di ripiano da queste dovuti; − del prospetto analitico degli importi di payback dovuti a carico di ciascuna impresa - Regione Marche; − per quanto occorrer possa, della comunicazione di avvio del procedimento della Regione Marche n. 1407128 del 14 novembre 2022, avente ad oggetto “adozione del decreto del Direttore del Dipartimento Salute con il quale sono definiti gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell’articolo 9 ter, comma 9 bis del d.l. 78/2015” e dell’allegato elenco dei fornitori soggetti a rimborso payback dispositivi medici; - della determina del D.G. ASUR n. 466 del 26 agosto 2019, con successiva rettifica n. 706 del 14 novembre 2022; della determina del D.G. e AOUOR delle Marche n. 708 del 21 agosto 2019; della determina del D.G. AOOR Marche Nord n. 481 del 22 agosto 2019, della determina del D.G. Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico INRCA di Ancona n. 348 del 11 settembre 2019; del modello CE per payback dispositivi medici-Regione Marche; − di ogni altro atto, presupposto, conseguente o comunque connesso rispetto ai predetti provvedimenti; - degli atti già impugnati con il ricorso principale; C) quanto ai secondi motivi aggiunti: - del decreto n. 172 del 13 dicembre 2022 del Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale della Regione Veneto, avente ad oggetto “Articolo 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. Ripartizione tra le aziende fornitrici di dispositivi medici degli oneri di ripiano derivanti dal superamento del tetto di spesa per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018, certificato dal Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze del 6 luglio 2022 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216. Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 2022, n. 251. Definizione dell'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette a ripiano e dei relativi importi” e del relativo allegato A; - della nota di Azienda Zero prot. n. 34255 del 7 dicembre 2022 con cui si dà atto che è stata verificata la coerenza del fatturato complessivo dei fornitori privati e pubblici e del valore delle “altre fattispecie non riconducibili a fatturato” rilevato dagli Enti del SSR con quanto contabilizzato nella voce “BA0210 - Dispositivi medici” del modello CE consolidato regionale dell'anno di riferimento e dei relativi Allegati A e B; - per quanto occorrer possa, della deliberazione n. 1398 del 13 dicembre 2022 D.G. ULSS 1 e del relativo allegato; della deliberazione n. 2330 del 7 dicembre 2022 D.G. ULSS 2 e del relativo allegato; della deliberazione n. 2076 del 12 dicembre 2022 D.G. ULSS 3 e del relativo allegato; della deliberazione n. 1138 del 9 dicembre 2022 D.G. ULSS 4 e del relativo allegato; della deliberazione n. 1488 del 7 dicembre 2022 D.G. ULSS5 – Veneto e del relativo allegato; della deliberazione n. 826 12 dicembre 2022 D.G. ULSS 6 e del relativo allegato; della deliberazione n. 2322 del 9 dicembre 2022 D.G. ULSS 7 e del relativo allegato; della deliberazione n. 2002 del 7 dicembre 2022 D.G. ULSS 8-Veneto e del relativo allegato; della deliberazione n. 1240 del 13 dicembre 2022 D.G. ULSS 9 e del relativo allegato; della deliberazione n. 2560 del 9 dicembre 2022 D.G. AOPD e del relativo allegato; della deliberazione n. 1176 del 12 dicembre 2022 D.G. AOVR e del relativo allegato; della deliberazione n. 1077 del 7 dicembre 2022 D.G. IOV e del relativo allegato; - per quanto occorrer possa, della nota prot. n. 544830 del 24 novembre 2022 con cui l'Area Sanità e Sociale ha “fornito agli Enti del Servizio sanitario regionale le indicazioni per l'aggiornamento delle certificazioni della spesa per l'acquisto di dispositivi medici per gli anni dal 2015 al 2018 già sottoscritte dai Direttori generali nel 2019”, delle successive note prot. nn. 553040 del 30 novembre 2022 e 559223 del 2 dicembre 2022 dell’Area Sanità Sociale della Regione Veneto; - di tutte le e-mail di Azienda Zero concernenti gli esiti delle verifiche effettuate sulle rilevazioni trasmesse dalle varie ULSS nonché dei modelli CE anni 2015-2018 della Regione Veneto; - per quanto occorrer possa, della nota esplicativa Ministeriale (PAT/RFA045-08.08.2022 -0553885) relativa al “ripiano dispositivi medici anni 2015 – 2018, in attuazione dell’articolo 9 ter del decreto legge 19 giugno 2015 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n.125, come modificato al comma 8 dell’articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2018, n.145”; - di ogni altro atto, presupposto, conseguente o comunque connesso rispetto ai predetti provvedimenti; - degli atti già impugnati con il ricorso principale; D) quanto ai terzi motivi aggiunti: - del decreto n. 101 del 20 luglio 2023 del Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale della Regione Veneto, recante “Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 172 del 13 dicembre 2022. Ripartizione tra le aziende fornitrici di dispositivi medici degli oneri di ripiano derivanti dal superamento del tetto di spesa per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, ai sensi dell'art. 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. Presa d'atto e recepimento delle rettifiche per errori materiali operate dalle aziende”, e del relativo Allegato A, pubblicato sul BUR n. 96 del 21 luglio 2023; - delle ivi richiamate deliberazioni dei D.G. delle aziende e degli enti del SSR, nonché della nota di Azienda Zero prot. reg. 367888 del 7 luglio 2023 nonché del Decreto n. 172 del 13 dicembre 2022 del Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale della Regione Veneto, e del relativo allegato A, come emendati con il suddetto D.D.G. Area Sanità e Sociale della Regione Veneto n. 101 del 20 luglio 2023; - degli atti già impugnati con il secondo ricorso per motivi aggiunti nonché di quelli impugnati con il ricorso principale; E) quanto ai quarti motivi aggiunti: - del decreto del Direttore del Dipartimento Salute della Regione Marche del 14 marzo 2025, n. 14, pubblicato per estratto sul BUR della Regione Marche del 28 aprile 2025, n. 38, avente ad oggetto il ripiano superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale, anni 2015, 2016, 2017 e 2018, mediante il quale è stato aggiornato l’elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 di cui al decreto n. 52/SALU/2022 ed i relativi importi di ripiano da queste dovuti in ottemperanza delle sentenze nn. 139/2024 e 140/2024 emesse dalla Corte Costituzionale nonché dell’allegato A al predetto decreto che è parte integrante e sostanziale dello stesso; - di ogni altro atto, presupposto, conseguente o comunque connesso rispetto ai predetti provvedimenti, anche non conosciuto; - degli atti già impugnati con il ricorso principale e con il primo ricorso per motivi aggiunti.

Giustizia amministrativa202216413

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreti ministeriali del 6 luglio 2022 e del 6 ottobre 2022 sul payback dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018, nonché provvedimenti applicativi delle Regioni Marche e Veneto di determinazione delle quote di ripiano

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato gli atti statali che hanno certificato il superamento dei tetti di spesa per i dispositivi medici negli anni 2015-2018 e adottato le linee guida per il ripiano, nonché, con quattro ricorsi per motivi aggiunti, gli atti delle Regioni Marche e Veneto che hanno individuato l'impresa e quantificato gli importi dovuti. Ha dedotto l'illegittimità costituzionale degli artt. 9-ter, commi 8, 9 e 9-bis, del d.l. n. 78/2015 e dell'art. 18 del d.l. n. 115/2022 per violazione degli artt. 3, 23, 41, 42, 53, 71, 72, 77 e 117 Cost., nonché dei principi di ragionevolezza, proporzionalità, irretroattività, legittimo affidamento e certezza del diritto e delle garanzie derivanti dalla CEDU, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dai Trattati UE e dalla direttiva 2014/24/UE. Ha contestato la natura e la proporzionalità del payback, la sua parametrazione al fatturato, la retroattiva fissazione dei tetti regionali, l'incidenza sull'equilibrio economico delle forniture e la compatibilità con le regole sugli appalti pubblici. Ha inoltre dedotto l'erroneità del calcolo, per l'inclusione dell'IVA e per il mancato scorporo dei servizi accessori dal costo dei dispositivi medici, nonché l'illegittimità dell'Accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019 e della circolare ministeriale del 29 luglio 2019. I motivi aggiunti hanno contestato in via derivata e autonoma i provvedimenti regionali di individuazione delle aziende e di quantificazione o aggiornamento delle quote di ripiano.

La decisione

Il ricorso principale è stato rigettato. Il TAR ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 140/2024, che ha ritenuto infondate le questioni di legittimità costituzionale relative al payback dei dispositivi medici per il periodo 2015-2018. Il meccanismo è stato qualificato come prestazione patrimoniale imposta e contributo solidaristico, non come tributo: esso persegue la razionalizzazione della spesa sanitaria, grava sugli operatori che beneficiano delle forniture al SSN ed è parametrato al fatturato in modo ritenuto ragionevole e proporzionato. La riserva di legge è rispettata perché la disciplina individua soggetti obbligati, oggetto e criteri essenziali della prestazione. È stata esclusa anche la violazione degli artt. 71, 72 e 77 Cost., poiché le disposizioni sul payback presentano un nesso con la natura finanziaria e il contenimento della spesa sanitaria propri del decreto-legge. Il meccanismo non incide sulle procedure di gara né modifica i singoli contratti, operando esternamente sulla situazione patrimoniale complessiva dei fornitori. L'inclusione dell'IVA nel fatturato è stata ritenuta conforme all'art. 9-ter, comma 8, del d.l. n. 78/2015, poiché le amministrazioni acquirenti sono consumatori finali. Quanto ai servizi accessori, il giudice ha affermato che il payback riguarda il fatturato relativo ai dispositivi medici e che l'eventuale errata contabilizzazione dei servizi è imputabile alla gestione contabile delle aziende o degli enti, non agli atti ministeriali. È stata esclusa la lesione dell'affidamento: fin dal 2015 le imprese conoscevano l'esistenza del tetto di spesa e dell'obbligo di ripiano, mentre gli atti successivi hanno reso operativo un meccanismo già previsto dalla legge. I ricorsi per motivi aggiunti sono stati dichiarati inammissibili per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Gli atti regionali hanno natura meramente vincolata, tecnica e ricognitiva: le Regioni non determinano il tetto, non certificano il suo superamento e non esercitano discrezionalità, ma applicano dati, percentuali e criteri già fissati dalla legge e dagli atti statali. La controversia sulla correttezza del quantum dovuto riguarda quindi un diritto soggettivo di natura patrimoniale e appartiene al giudice ordinario. È stata indicata la possibilità di riassunzione davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato. Le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 9-ter, commi 8, 9 e 9-bis, d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015

    "ciascuna azienda fornitrice concorre alle predette quote di ripiano in misura pari all’incidenza percentuale del proprio fatturato sul totale della spesa per l’acquisto di dispositivi medici a carico del Servizio sanitario regionale"

    La disposizione stabilisce il tetto di spesa, le percentuali di concorso delle aziende al ripiano, il criterio proporzionale fondato sul fatturato e, per il periodo 2015-2018, la procedura di individuazione delle aziende obbligate.

  • art. 18, comma 1, d.l. 115/2022, convertito dalla l. 142/2022

    Ha introdotto il comma 9-bis dell'art. 9-ter, rendendo operativa la procedura di individuazione regionale delle aziende soggette al ripiano e dei relativi importi.

  • art. 1, comma 557, l. 145/2018

    Ha previsto che il superamento del tetto sia rilevato sulla base del fatturato di ciascuna azienda al lordo dell'IVA.

  • art. 8 d.l. 34/2023, convertito dalla l. 56/2023

    Ha istituito un fondo destinato alle Regioni e previsto, per le aziende fornitrici, la riduzione della somma da versare; la disciplina è stata successivamente incisa dalla sentenza della Corte costituzionale n. 139/2024.

  • art. 11 c.p.a.

    Consente la riassunzione davanti al giudice ordinario della controversia per la quale il giudice amministrativo abbia dichiarato il difetto di giurisdizione, entro il termine indicato in sentenza.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Ha consentito al Collegio di rilevare d'ufficio, previo contraddittorio, la questione del difetto di giurisdizione sui motivi aggiunti.

  • art. 133 c.p.a.

    Il giudice lo richiama per escludere che la controversia rientri in un'ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

  • art. 23 Cost.

    La disciplina del payback rientra nell'ambito delle prestazioni patrimoniali imposte, ma rispetta la riserva di legge perché la legge determina gli elementi essenziali dell'obbligo.

  • art. 41 Cost.

    Non è violato, poiché il payback costituisce misura ragionevole e proporzionata di contenimento della spesa sanitaria e di solidarietà degli operatori del settore.

  • art. 77 Cost.

    Non sussiste violazione per difetto di omogeneità, essendo ravvisabile un nesso tra la disciplina sul payback e la natura finanziaria e di contenimento della spesa sanitaria del decreto-legge.

  • sentenza Corte costituzionale n. 140/2024

    Ha dichiarato infondate le questioni di legittimità costituzionale relative al payback dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018, qualificandolo come contributo solidaristico e ritenendo non violati gli artt. 3, 23, 41 e 117 Cost.

Massime di principio

  • Il payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018 costituisce una prestazione patrimoniale imposta di natura solidaristica, non un tributo, quando è destinato al contenimento della spesa sanitaria e al ripiano del superamento dei tetti di spesa da parte degli operatori che forniscono il SSN.
  • La riserva di legge prevista dall'art. 23 Cost. è rispettata quando la legge individua i soggetti obbligati, l'oggetto della prestazione, le percentuali di ripiano e il criterio di commisurazione, anche se demanda ad atti amministrativi le attività tecniche e attuative di quantificazione.
  • Il meccanismo di payback non altera le procedure di gara né modifica i singoli contratti di fornitura, perché opera esternamente sulla situazione patrimoniale complessiva dell'impresa in proporzione al fatturato realizzato nel settore.
  • Il calcolo del superamento del tetto per i dispositivi medici deve avvenire sul fatturato al lordo dell'IVA, quando la legge considera l'IVA una componente della spesa sostenuta dal SSN, consumatore finale dell'acquisto.
  • Gli atti regionali che individuano le aziende soggette al ripiano e quantificano le somme dovute, quando applicano criteri, percentuali e dati già determinati dalla legge e dagli atti statali senza margini di discrezionalità, costituiscono attività vincolata e meramente tecnico-contabile, non esercizio di potere autoritativo.
  • La controversia relativa alla correttezza del quantum della quota di payback richiesta con atti regionali meramente ricognitivi riguarda un diritto soggettivo patrimoniale e spetta alla giurisdizione del giudice ordinario, non a quella del giudice amministrativo.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoGiurisdizione e riparto
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimo affidamentoProporzionalità e ragionevolezza

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