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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30736/2021 del 29/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia origina dall'impugnazione, da parte del contribuente, di un'iscrizione ipotecaria disposta a tutela di crediti tributari riferiti a una società in nome collettivo cancellata dal registro delle imprese. Le cartelle di pagamento poste a fondamento dell'ipoteca erano state notificate al liquidatore della società dopo la cancellazione. La CTR aveva accolto l'appello del contribuente e annullato l'ipoteca. L'agente della riscossione ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione delle norme processuali e tributarie per avere la CTR escluso l'inammissibilità del ricorso contro l'ipoteca nonostante la mancata impugnazione del preavviso di iscrizione ipotecaria, ritenuto atto presupposto; (2) violazione delle norme sulla sospensione del processo per non avere la CTR sospeso il giudizio in attesa della definizione di altro giudizio di legittimità tra le stesse parti, relativo alla validità delle notifiche delle medesime cartelle, asseritamente pregiudiziale; (3) violazione delle norme civilistiche e tributarie sulla successione nei debiti sociali e sulla notificazione degli atti alla società estinta, per avere la CTR ritenuto invalide le notifiche delle cartelle effettuate alla società cancellata presso la sede sociale, invece che ai soci quali successori ex lege.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondate le censure sul preavviso di iscrizione ipotecaria, affermando che il preavviso è atto autonomamente impugnabile ma solo facoltativamente: la sua mancata impugnazione non preclude il ricorso contro la successiva iscrizione ipotecaria. Ha escluso anche la necessità di sospensione del giudizio, osservando che l'altro processo pendente riguardava intimazioni di pagamento e non poteva produrre un giudicato idoneo a definire la legittimità dell'ipoteca. Ha dichiarato inammissibile per difetto di specificità la doglianza sulla motivazione della CTR. Ha infine respinto il motivo relativo alla notifica delle cartelle, ritenendo che, una volta estinta la società di persone per cancellazione dal registro delle imprese, la notifica della cartella debba essere effettuata ai soci, anche impersonalmente e collettivamente, e non alla società non più esistente. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, essendo il contribuente intimato; è stato inoltre posto a carico della ricorrente l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 77 d.P.R. n. 602 del 1973

    Il preavviso di iscrizione ipotecaria è una comunicazione preventiva che precede l'iscrizione; l'iscrizione ipotecaria è atto espressamente impugnabile, mentre il preavviso è autonomamente impugnabile solo in via facoltativa.

  • art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992

    L'elenco degli atti impugnabili è tassativo ma va interpretato in senso estensivo, includendo anche atti atipici che portino a conoscenza del contribuente una pretesa tributaria ben individuata; il preavviso di ipoteca è ricondotto a tale categoria.

  • art. 39 d.lgs. n. 546 del 1992

    La sospensione necessaria opera anche nel processo tributario quando vi sia una controversia pregiudicante pendente davanti allo stesso giudice tributario o comunque rilevante ai fini del giudicato; nel caso concreto non ricorreva un rapporto di pregiudizialità idoneo.

  • art. 100 c.p.c.

    L'interesse ad agire sorge quando l'atto porta a conoscenza del contribuente una pretesa tributaria definita e consente la tutela giurisdizionale immediata.

  • artt. 2291, 2313 e 2495 c.c.

    La cancellazione della società dal registro delle imprese ne determina l'estinzione e comporta il trasferimento dei rapporti obbligatori ai soci secondo il regime di responsabilità proprio della società di persone.

  • art. 65 d.P.R. n. 600 del 1973

    È applicabile in via analogica alla notifica degli atti tributari relativi a società di persone estinte, ma la notifica deve essere eseguita ai soci, impersonalmente e collettivamente indicati, non alla società non più esistente.

  • art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973

    Richiamato nel quadro delle disposizioni sulla cartella di pagamento e sulla riscossione coattiva.

  • art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973

    Richiamato nel quadro delle disposizioni sulla notifica della cartella di pagamento.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In presenza dei presupposti processuali, comporta l'obbligo per la ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Il preavviso di iscrizione ipotecaria ex art. 77, comma 2 bis, d.P.R. n. 602 del 1973 è un atto autonomamente impugnabile, ma la relativa impugnazione è una facoltà e non un onere: la mancata contestazione del preavviso non preclude l'impugnazione della successiva iscrizione ipotecaria.
  • L'elencazione degli atti impugnabili nel processo tributario, pur tassativa, va letta in senso funzionale ed estensivo: sono impugnabili anche gli atti atipici che rendano nota al contribuente una pretesa tributaria specifica e attuale, così da evitare vuoti di tutela.
  • La sospensione necessaria del processo tributario richiede un effettivo rapporto di pregiudizialità tale che la decisione dell'altro giudizio debba formare oggetto di giudicato rilevante nel processo pendente; la mera connessione per il medesimo titolo o per questioni comuni non basta.
  • Dopo la cancellazione dal registro delle imprese, la società di persone si estingue e i debiti sociali si trasferiscono ai soci; gli atti della riscossione devono quindi essere notificati ai soci, anche impersonalmente e collettivamente, e non alla società estinta.
  • La notifica eseguita nei confronti di un soggetto non più esistente non è sanabile richiamando in modo improprio le regole destinate alla notificazione agli eredi del de cuius, se non sono rispettate le condizioni e la corretta individuazione dei destinatari.
  • La doglianza di omessa o apparente motivazione in cassazione richiede una critica specifica e puntuale alla ratio decidendi della sentenza impugnata; la mera affermazione di apoditticità o illogicità è inammissibile se non accompagnata da adeguata illustrazione.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioNotificazioniImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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