Cassazione Civile, Sentenza n. 22908/2020 del 21/10/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Controversia circa l'applicazione di agevolazioni fiscali (imposta di registro, imposte ipotecarie e catastali) su una compravendita di terreno destinato a insediamenti produttivi (PIP). L'Agenzia contestava che non spettasse il regime agevolato invocato dai contribuenti in base all'art. 33, comma 3, legge n. 388/2000 — poiché quella disciplina era stata successivamente abrogata/ridefinita e le agevolazioni residue si riferiscono a piani diretti all'attuazione di programmi di edilizia residenziale — e che l'atto di vendita non integrasse una convenzione urbanistica (mancanza dei contenuti tipici previsti dalla normativa urbanistica). I contribuenti avevano chiesto l'applicazione dell'agevolazione; l'Ufficio aveva emesso avviso di liquidazione per aliquote ordinarie.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso principale nei punti I e III (rigettando la qualificazione e l'applicabilità dell'art. 33, comma 3, della legge 388/2000 alla fattispecie e censurando la motivazione della CTR circa la sussistenza di una "convenzione urbanistica"), ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla CTR Abruzzo in diversa composizione perché decida nel merito. Il motivo II è stato assorbito; il ricorso incidentale condizionato è stato dichiarato assorbito. In sintesi: accoglimento parziale del ricorso dell'Agenzia, annullamento della decisione favorevole ai contribuenti e nuovo esame in grado d'appello.
Norme richiamate
art. 33, comma 3, legge n. 388/2000
presentata nel testo e oggetto di interpretazione giurisprudenziale
Era la norma originaria che prevedeva agevolazioni per trasferimenti in piani particolareggiati; la Corte rileva che la successiva evoluzione normativa (2006-2007) ha ristrettola sfera di applicazione alle sole fattispecie dirette all'attuazione di programmi di edilizia residenziale
art. 2, comma 30, legge n. 350/2003
"si applicano, in ogni caso, a seguito della sottoscrizione della convenzione con il soggetto attuatore"
Interpretata come norma di chiarificazione della ratio dell'agevolazione: conta la destinazione edificatoria e l'effettiva possibilità di edificare, non il mero riscontro formale
art. 36, comma 15, d.l. n. 223/2006 (conv. L. n. 248/2006)
"L'art. 33, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è abrogato, ad eccezione che per i trasferimenti di immobili in piani urbanistici particolareggiati, diretti all'attuazione dei programmi prevalentemente di edilizia residenziale convenzionata pubblica..."
Ha abrogato/limitato la portata dell'art. 33/2000, consentendo l'agevolazione solo per piani diretti a programmi prevalentemente residenziali; la Corte individua nella successiva legge 244/2007 la definizione "a regime" della nuova disciplina
art. 1, commi 25-27, legge n. 244/2007
"Nel testo unico... all'art. 1 della Tariffa, parte I, è aggiunto... 'se il trasferimento ha per oggetto immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati diretti all'attuazione dei programmi di edilizia residenziale...: 1 per cento'"
Ha trasferito e riformulato la disciplina nelle tariffe del TU registro, limitando le agevolazioni ai piani diretti all'edilizia residenziale e modificando la portata dell'agevolazione
art. 32, comma 2, d.P.R. n. 601/1973
Norma invocata dai contribuenti per un diverso regime agevolato; la Corte non ne ha ritenuto applicabilità autonoma rispetto alla questione principale sull'art. 33/2000
art. 35, comma 13, legge n. 865/1971 e art. 18 d.P.R. n. 380/2001 (richiamati)
Indicano il contenuto minimo della convenzione urbanistica (elementi progettuali, caratteristiche costruttive, termini di inizio/ultimazione, ipotesi di risoluzione); la Corte ricorda che l'atto allegato doveva essere valutato rispetto a questi requisiti
d.P.R. n. 131/1986 (Testo unico imposta di registro) e d.lgs. n. 347/1990 (imposte ipotecarie e catastali)
Sedi normative in cui la disciplina dell'agevolazione è stata ricollocata (modifica delle tariffe), con conseguente ridefinizione della portata dell'agevolazione stessa
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Consente cassazione per vizio motivazionale grave (omissione di specifici fatti storico-materiali); la Corte ha ritenuto che la CTR non avesse esaminato/materialmente motivato il contenuto del contratto
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992; art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.; art. 111, comma 6 Cost.
Norme processuali e costituzionali richiamate dall'Agenzia per censurare errori di motivazione e di diritto della CTR; la Corte ne ha ritenuto fondati gli argomenti relativi alla mancata valutazione del contenuto contrattuale
Massime di principio
- Dopo la riforma (legge n. 244/2007) l'agevolazione in parola si applica solo agli immobili inseriti in piani particolareggiati diretti all'attuazione di programmi di edilizia residenziale; piani per insediamenti produttivi (PIP) non rientrano, salvo prova di destinazione residenziale
- L'abrogazione/ridefinizione normativa comporta che non si può più far valere l'originaria estensione dell'art. 33/2000 a piani di iniziativa privata non residenziali
- Per ottenere l'agevolazione è decisivo che l'intervento edificatorio sia realizzabile e venga effettivamente completato entro cinque anni; la convenzione urbanistica richiesta può essere stipulata anche successivamente all'atto, ma deve contenere i requisiti previsti (elementi progettuali, obblighi del soggetto attuatore, termini, ipotesi di risoluzione)
- La qualificazione di un atto come "convenzione urbanistica" richiede che il contenuto contrattuale rispetti i canoni normativi: una semplice 'vendita di terreno' priva delle clausole tipiche non è sufficiente
- In sede giurisdizionale, la mancata analisi e motivazione sul contenuto di documenti decisivi (es. la convenzione) integra vizio motivazionale che può condurre alla cassazione e al rinvio per nuovo esame
- In casi simili il giudice di merito dovrà verificare sia la sussistenza normativa dell'agevolazione dopo le modifiche legislative sia la concreta presenza degli elementi della convenzione urbanistica e il rispetto del termine quinquennale per l'utilizzazione edificatoria
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