Sentenza n. 4504/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lombardia che aveva accolto il ricorso per l’ottemperanza di una sentenza del giudice ordinario sul diritto alla Carta del docente, compensando però le spese di lite
Esito
Favorevole al ricorrente (docente supplente)
Prevale il privato
La controversia
In primo grado l’appellante aveva agito per ottenere l’ottemperanza della sentenza del Tribunale ordinario di Milano, sezione lavoro, che aveva accertato il suo diritto alla Carta del docente in relazione agli incarichi di supplenza e aveva condannato l’amministrazione al pagamento degli importi dovuti. Il TAR aveva accolto il ricorso, ma aveva compensato le spese ritenendo giustificato tale esito dal deposito tardivo, da parte del ricorrente, delle copie asseverate del titolo da ottemperare e dell’attestazione del passaggio in giudicato, depositate solo dopo un ordine di regolarizzazione documentale del giudice. L’appello è stato proposto limitatamente alla statuizione sulle spese, deducendo che la motivazione della compensazione fosse perplessa, incongrua, irragionevole ed erronea. L’appellante ha contestato che irregolarità formali imputabili al difensore potessero giustificare la compensazione delle spese processuali.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e riformato la sentenza del TAR limitatamente alle spese. Ha affermato che il giudice dispone di ampia discrezionalità nella regolazione delle spese e può compensarle, anche equitativamente, purché individui e motivi adeguatamente i giusti motivi, nel rispetto del principio della soccombenza. La motivazione del TAR, fondata sulla scarsa diligenza del difensore nel compimento di adempimenti formali e sulla conseguente dilatazione dei tempi processuali, è stata ritenuta inidonea: tale circostanza può eventualmente rilevare nel rapporto tra cliente e difensore per valutare la qualità della prestazione professionale, ma non costituisce ragione utile per compensare le spese del giudizio. Il giudice deve invece considerare i parametri generali per la determinazione dei compensi giudiziali, tra cui caratteristiche, urgenza, pregio, importanza, natura, difficoltà e valore della controversia, condizioni soggettive del cliente, risultati conseguiti, numero e complessità delle questioni e contrasti giurisprudenziali. In applicazione dell’effetto devolutivo dell’appello, il Consiglio di Stato ha effettuato una nuova liquidazione, riconoscendo all’appellante Euro 800,00 oltre oneri di legge per il primo grado e condannando il Ministero al pagamento di Euro 300,00 oltre oneri di legge per il grado d’appello, con distrazione delle somme in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, d.l. 1/2012, convertito dalla l. 27/2012
L’abrogazione delle tariffe professionali ha eliminato il vincolo legale di inderogabilità dei minimi tariffari.
art. 13 l. 247/2012
Il compenso professionale è di regola pattuito per iscritto; in mancanza di determinazione scritta, la liquidazione giudiziale avviene sulla base dei parametri ministeriali.
art. 13, comma 6, l. 247/2012
I parametri per la liquidazione dei compensi professionali sono stabiliti e periodicamente aggiornati con decreto ministeriale.
art. 2233, comma 2, c.c.
Pur in assenza di minimi tariffari inderogabili, non possono essere liquidate somme meramente simboliche e non conformi al decoro professionale.
D.M. 55/2014
Costituisce il riferimento parametrico per la determinazione del compenso per l’attività defensionale, salvo motivato discostamento.
D.M. 13 agosto 2022, n. 147
Ha aggiornato i parametri ministeriali per la liquidazione dei compensi professionali.
codice del processo amministrativo
Il principio della soccombenza orienta la regolazione delle spese; la compensazione richiede una motivazione sulle ragioni giustificative.
Massime di principio
- La compensazione delle spese processuali costituisce una scelta discrezionale del giudice, ma deve essere sorretta dall’indicazione di ragioni concrete e coerenti, poiché il principio ordinario è quello della soccombenza.
- La condotta processuale formalmente negligente del difensore, anche quando abbia determinato una maggiore durata del giudizio, non costituisce di per sé una ragione idonea a compensare le spese tra le parti: essa può rilevare nei rapporti interni tra cliente e professionista, non nella regolazione giudiziale delle spese.
- Nella liquidazione delle spese il giudice deve fare riferimento ai parametri generali dei compensi professionali, considerando natura, difficoltà, valore e importanza della controversia, attività svolta, risultati conseguiti e complessità delle questioni, potendo discostarsi dai parametri soltanto con motivazione.
- L’abrogazione dei minimi tariffari inderogabili non consente al giudice di liquidare compensi meramente simbolici, perché resta applicabile il limite del decoro professionale previsto dall’art. 2233, comma 2, c.c.
- In appello, l’effetto devolutivo consente al giudice di riformare la statuizione sulle spese e procedere direttamente a una nuova liquidazione, anche quando la controversia sia devoluta soltanto limitatamente a tale capo.
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