Cassazione Civile, Ordinanza n. 00274/2024 del 04/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia origina dall'autorizzazione regionale al mutamento di destinazione d'uso di una particella gravata da uso civico, concessa per consentire la realizzazione di un elettrodotto. Successivamente il Comune ha deliberato l'avvio del procedimento di annullamento/revoca della propria precedente delibera, rilevando che il terreno era investito a pascolo permanente e che non era stata attivata la procedura per acquisire il parere favorevole della Soprintendenza. La Regione ha quindi revocato il precedente decreto autorizzativo. La società interessata ha impugnato il decreto di revoca dinanzi al TAR, deducendo quattro motivi: incompetenza del TAR a favore del Commissario per gli usi civici; illegittimità del provvedimento perché qualificabile come annullamento in autotutela privo dei presupposti; illegittimità nel merito perché il mutamento di destinazione per l'elettrodotto non impediva il pascolo e non violava la disciplina regionale; mancata comunicazione di avvio del procedimento. Il Comune ha quindi chiesto il regolamento preventivo di giurisdizione, sostenendo che la giurisdizione spettasse al Commissario per la liquidazione degli usi civici, anche per effetto di un precedente del TAR di Salerno che aveva declinato la giurisdizione sul provvedimento originario.
La decisione
La Corte ha respinto la tesi del Comune e ha dichiarato la giurisdizione del giudice amministrativo. Ha escluso che il precedente del TAR di Salerno avesse efficacia di giudicato sul punto, poiché quel giudice si era limitato a declinare la giurisdizione senza decidere il merito. Nel merito della questione di giurisdizione, la Corte ha ritenuto che i motivi proposti contro il decreto di revoca riguardassero soltanto vizi interni del procedimento e della motivazione amministrativa, senza imporre alcun accertamento preliminare sulla qualitas soli o sulla natura demaniale/uso civico del terreno. Poiché la domanda sostanziale mirava solo a conservare fermo il mutamento di destinazione d'uso già concesso e non a contestare la natura del bene, non ricorrevano i presupposti della giurisdizione commissariale. La Corte ha quindi dichiarato la giurisdizione del TAR, demandando al giudice amministrativo anche la regolazione delle spese del regolamento.
Norme richiamate
art. 29, comma 2, L. n. 1766 del 1927
attribuisce al Commissario per la liquidazione degli usi civici la giurisdizione sulle controversie relative all'accertamento dell'esistenza, natura ed estensione dei diritti di uso civico e, quale antecedente logico-giuridico, della demanialità del suolo
art. 146 d.lgs. n. 42 del 2004
richiamato come procedura che, secondo l'amministrazione, non sarebbe stata attivata prima del mutamento di destinazione d'uso
L. n. 1766 del 1927
fonte della disciplina degli usi civici e della giurisdizione commissariale
d.G.R.C. n. 368 del 2010
atto regionale richiamato dalla revoca, secondo cui i terreni di uso civico investiti a pascolo permanente non possono essere mutati di destinazione
Massime di principio
- La giurisdizione del Commissario per la liquidazione degli usi civici sussiste solo quando la controversia richiede l'accertamento dell'esistenza, della natura o dell'estensione del diritto di uso civico, oppure della demanialità del suolo come antecedente necessario della decisione.
- Quando l'impugnazione di un atto amministrativo investe esclusivamente vizi procedimentali o motivazionali interni al provvedimento, senza mettere in discussione la qualitas soli, la giurisdizione non appartiene al Commissario per gli usi civici ma al giudice amministrativo.
- Il fatto che il bene sia gravato da uso civico non basta, da solo, a radicare la giurisdizione commissariale se il petitum sostanziale non mira all'accertamento della natura del bene ma soltanto alla caducazione di un atto amministrativo di revoca o diniego.
- Una precedente pronuncia che si limiti a declinare la giurisdizione, senza decidere il merito, non produce giudicato sostanziale idoneo a vincolare il giudizio successivo.
- Per stabilire la giurisdizione occorre avere riguardo al petitum sostanziale e alla causa petendi effettiva, non alla sola qualificazione formale delle censure proposte.
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