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Sentenza

Sentenza n. 1263/2026 - Brescia, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 1335/2024 del 18.12.24 del Tribunale di Bergamo, Sez. Lavoro, passata in giudicato, in materia di c.d. Carta del docente;

Giustizia amministrativa202501103

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Bergamo, Sezione Lavoro, n. 1335/2024 del 18 dicembre 2024, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La docente ha promosso giudizio di ottemperanza, ai sensi degli artt. 114 e seguenti c.p.a., per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Bergamo, Sezione Lavoro, n. 1335/2024, passata in giudicato e notificata al Ministero il 16 gennaio 2025. La pronuncia aveva accertato il diritto alla Carta del docente per gli anni scolastici 2020/2021-2023/2024 e condannato il Ministero a renderla disponibile, o a fornire un mezzo equipollente, nel rispetto dei vincoli di legge. La ricorrente ha dedotto l'inerzia ministeriale e il mancato accredito delle somme riconosciute, nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, chiedendo l'ordine di esecuzione entro un termine, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento, la fissazione di una somma per il ritardo e la rifusione delle spese.

La decisione

Nel corso del giudizio, il Ministero ha dato esecuzione al titolo: l'importo riconosciuto è stato accreditato nel Borsellino elettronico il 4 dicembre 2025. Il TAR ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando la piena esecuzione della sentenza azionata. Ha posto le spese a carico del Ministero in applicazione della soccombenza virtuale, poiché l'adempimento è intervenuto soltanto dopo la notifica del ricorso; le ha liquidate in € 800,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato ove pagato, con distrazione in favore dei procuratori antistatari. Non ha disposto la nomina del commissario ad acta né la fissazione di una somma per il ritardo.

Norme richiamate

  • artt. 114 e ss. c.p.a.

    Con ricorso notificato in data 20 settembre 2025 e ritualmente depositato, la ricorrente ha adito questo TAR, ai sensi degli articoli 114 e ss. c.p.a., per ottenere la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Bergamo, sezione lavoro n. 1335/2024 del 18 dicembre 2024, nella parte in cui ha accertato e dichiarato il diritto di parte ricorrente ad ottenere la Carta elettronica del docente per gli anni scolastici indicati in motivazione (2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024), e per l’effetto ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, a mettere a disposizione della medesima la Carta elettronica del docente (o altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge.

    La disposizione individua il rimedio di ottemperanza utilizzato per ottenere l'esecuzione del titolo giudiziale; nel caso concreto, la domanda è stata definita per sopravvenuta piena esecuzione.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    Il Ministero intimato, tuttavia, è rimasto totalmente inerte, omettendo di corrispondere alla ricorrente le somme liquidate dal giudice, nonostante sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996.

    La norma è richiamata quale fonte del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione nei confronti dell'amministrazione; la sentenza non ne sviluppa un'ulteriore interpretazione, poiché la controversia è cessata dopo l'adempimento.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, se l'amministrazione dà piena esecuzione al titolo giudiziale nel corso del processo, la domanda va definita dichiarando cessata la materia del contendere.
  • Quando l'amministrazione adempie al giudicato soltanto dopo la notifica del ricorso per ottemperanza, le spese possono essere poste a suo carico in applicazione del principio di soccombenza virtuale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di liteEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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