Cassazione Penale, Sentenza n. 1199/2022 del 13/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che aveva respinto l'appello avverso l'ordinanza del GIP del 18/12/2020. Il ricorrente chiedeva la retrodatazione degli effetti di una precedente ordinanza cautelare (ai sensi dell'art. 297, comma 3, c.p.p.), sostenendo che non si era formato giudicato cautelare sulla questione perché la Corte di Cassazione aveva dichiarato inammissibile un precedente ricorso per difetto di allegazione (mancata deduzione dell'avvenuta scadenza del termine della prima misura). In subordine, il ricorrente invocava una sopravvenuta novità giurisprudenziale (Sez. U., n. 48109/2018) sul tema della "contestazione a catena" nei reati permanenti e sosteneva che già nel 2017 sussistevano i presupposti per contestare anche la partecipazione ad associazione mafiosa, chiedendo quindi l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile, ritenendo che sulla questione della retrodatazione si fosse già formato giudicato cautelare. Ha richiamato la propria precedente decisione (n. 26225/2020) dalla quale risultava che la questione era stata espressamente dedotta e rigettata anche sul piano cautelare (oltre che per genericità per mancata allegazione dell'avvenuta scadenza della prima misura). Il presunto mutamento giurisprudenziale invocato dal ricorrente non è stato ritenuto idoneo a superare il giudicato, essendo intervenuto anteriormente alla pronuncia già richiamata. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende; altresì sono stati disposti gli adempimenti di cancelleria previsti dall'art. 94, comma 1-ter disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 297, comma 3, cod. proc. pen.
L'istituto della retrodatazione degli effetti di un'ordinanza cautelare richiede l'anteriorità temporale dei fatti dedotti rispetto alla misura già adottata e la prova dell'effettiva scadenza del termine della prima misura; l'assenza di specifica allegazione sulla scadenza o la persistenza della condotta ostano all'applicazione dell'art. 297, comma 3.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma di carattere istruttorio/organizzativo richiamata per gli adempimenti di cancelleria successivi alla decisione; la Corte ne dispone l'esecuzione formale.
Sez. U., n. 48109/2018 (giurisprudenza)
Orientamento sulle "contestazioni a catena" nei reati permanenti: ammette l'applicabilità dell'istituto a condizione che il giudice delimiti temporalmente la condotta associativa; citato dal ricorrente come presunta novità non ritenuta però idonea a superare il giudicato formatosi.
Sez. U., n. 45246/2012 (Polcino) e sentenza n. 26225/2020
Giurisprudenza richiamata dalla Corte per affermare che la doglianza sulla retrodatazione era stata già dedotta e respinta; si sottolinea l'esigenza che il ricorrente specifichi l'avvenuta scadenza per intero del termine della prima misura e si confronti con le argomentazioni cautelari già svolte.
Massime di principio
- La richiesta di retrodatazione degli effetti di una misura cautelare (art. 297, comma 3 c.p.p.) richiede l'allegazione chiara e specifica dell'avvenuta scadenza della precedente misura e la dimostrazione che i fatti nuovi siano anteriori e distinti rispetto a quelli già valutati.
- Se una questione cautelare è stata già espressamente trattata e rigettata da una decisione divenuta giudicato, la stessa questione non può essere rilanciata in successivi gradi se non emergono fatti nuovi e rilevanti non conoscibili prima.
- Il richiamo a un mutamento di orientamento giurisprudenziale non abbatte automaticamente gli effetti del giudicato: la novità deve essere effettiva e sopravvenuta rispetto alla decisione che ha delineato il giudicato.
- Nelle ipotesi di "contestazione a catena" per reati permanenti è necessario che il giudice delimiti temporalmente la condotta associativa; l'assenza di delimitazione temporale può ostare all'applicazione dell'istituto.
- Le impugnazioni palesemente infondate possono comportare la condanna alle spese e l'imposizione di somme a titolo di ammenda o a favore della cassa delle ammende.
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