Sentenza del 27/02/2020 n. 5330 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione della sentenza della CTR che aveva annullato l'avviso di accertamento n.1155/2009 per dazi e IVA all'importazione. L'Agenzia contestava che la CTR avesse valutato solo l'identità quantitativa della merce riesportata senza considerare i requisiti qualitativi/di equivalenza previsti dal regime di perfezionamento attivo (in particolare per 8 autorizzazioni rilasciate per "manipolazioni usuali" e per 4 autorizzazioni relative a "rotture di riso" con mancata riesportazione della percentuale di riferimento), e aveva altresì sottovalutato la piena utilizzabilità probatoria delle risultanze delle procedure di mutua assistenza con le autorità doganali estere e degli accertamenti OLAF.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i primi due motivi di ricorso dell'Agenzia (assorbito il terzo), ritenendo che la CTR abbia motivato in modo cursorio concentrandosi solo sulla quantità riesportata e omettendo di verificare l'identità qualitativa/equivalenza richiesta (codice NC a 8 cifre, limiti degli allegati 72 e 74 del DAC) nonché la piena valenza probatoria delle risultanze di mutua assistenza e degli accertamenti OLAF. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa è rinviata alla CTR della Lombardia in diversa composizione per nuovo esame e decisione, anche sulle spese di legittimità.
Norme richiamate
Regolamento (CEE) n. 2913/92 (Codice Doganale Comunitario)
richiamati artt. 84-90 e 114-123
Definisce il regime di perfezionamento attivo: importazione temporanea in sospensione di dazi per lavorazione e successiva riesportazione dei prodotti compensatori; condizioni perché non sorgano diritti doganali (identificabilità dei prodotti, non ledere interessi dei produttori comunitari, ecc.).
Regolamento (CEE) n. 2454/93 (Disposizioni di attuazione del CDC - DAC)
art. 531 DAC; art. 541 DAC; allegati 72 e 74; richiamati artt. 496-523 e 536-550
Dettaglia le "manipolazioni usuali" (art.531 e allegato 72) e la disciplina delle merci equivalenti (art.541 e allegato 74). Stabilisce che le operazioni semplici di pulitura non devono cambiare il codice NC a 8 cifre e che la compensazione per equivalente è vietata per le manipolazioni usuali; inoltre i risi sono equivalenti solo se rientrano nello stesso codice a 8 cifre.
D.Lgs. 8 novembre 1990, n. 374
Norma nazionale di recepimento/disciplinare della cooperazione amministrativa in materia doganale; richiamata nella discussione sulla mutua assistenza e scambio di informazioni tra autorità.
Protocollo n.5 dell'Accordo Euro-mediterraneo CE-Libano e Decisione n.1/95 CE-Turchia
art.10, par.3 protocollo n.5; art.11 allegato 7 Decisione n.1/95
Prevedono la mutua assistenza tra autorità doganali e consentono che le informazioni e i documenti ottenuti nell'ambito della cooperazione siano pienamente utilizzabili come prova nei procedimenti doganali.
Regolamento (CE) n. 1073/1999 (OLAF)
Gli accertamenti compiuti dagli organi esecutivi dell'OLAF hanno valenza probatoria nei procedimenti amministrativi e giudiziari in materia doganale; l'onere probatorio di confutare tali accertamenti grava sul contribuente.
Massime di principio
- Nel regime di perfezionamento attivo la mera coincidenza quantitativa tra merce importata e riesportata non è sufficiente: va verificata l'identità qualitativa o l'equivalenza secondo i criteri del codice NC a 8 cifre e delle disposizioni del DAC (allegati 72 e 74).
- Le operazioni classificate come "manipolazioni usuali" non possono dar luogo a compensazione per equivalente; per tali operazioni è necessario che il prodotto riesportato sia identificabile con lo stesso codice NC a 8 cifre.
- Le risultanze acquisite tramite mutua assistenza tra autorità doganali estere e gli accertamenti OLAF hanno piena rilevanza probatoria nei procedimenti amministrativi e giudiziari; il contribuente che le contesta deve fornire prove contrarie.
- Accertamenti interni preliminari dell'ufficio non sono necessariamente decisivi se emergono successivamente elementi probatori (anche esteri) che ne smentiscono gli esiti: le autorità di merito devono valutare compiutamente tutte le risultanze investigative, comprese quelle trasfrontaliere.
- In caso di contestazione di un regime agevolativo doganale, il giudice deve motivare espressamente su tutti gli elementi previsti dalla normativa comunitaria di dettaglio (qualità, classificazione NC, tassi di resa, ecc.), non limitandosi a considerazioni quantitative.
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