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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 04247/2026 del 02/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore generale impugna la sentenza del Tribunale di Catanzaro del 28/03/2025 che aveva dichiarato non doversi procedere per estinzione del reato per prescrizione (fatto del 15/02/2017). Il motivo unico dedotto è la violazione di norme in materia di calcolo della prescrizione in presenza della circostanza aggravante ad effetto speciale della recidiva specifica, reiterata ed infraquinquennale: tale qualificazione, se non esclusa, innalza il termine massimo di prescrizione a 10 anni, con conseguente inesistenza dell'estinzione per prescrizione al momento della sentenza di merito.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato: ha ritenuto non esclusa la recidiva specifica aggravante e, pertanto, che il termine massimo di prescrizione sia di 10 anni; di conseguenza la sentenza che aveva dichiarato l'estinzione per prescrizione è viziata. La Corte ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro in diversa composizione. Inoltre ha dichiarato inammissibile l'istanza difensiva volta ad acquisire d'ufficio un decreto penale (14/11/2017), osservando che la Corte di cassazione non esercita poteri istruttori per acquisire documenti non previamente acquisiti dai giudici di merito e che tale acquisizione deve essere svolta e dedotta davanti ai giudici di merito se la difesa intende far valere la questione del divieto di bis in idem.

Norme richiamate

  • art. 157 cod. pen.

    Rilevata nella prospettazione della ricorrenza della recidiva come circostanza rilevante ai fini del calcolo della prescrizione; la Corte considera la circostanza non esclusa dai giudici di merito

  • art. 160, comma 3, cod. pen.

    Richiamato rispetto alle regole sul cumulo delle circostanze e sull'effetto sulla misura massima della pena e, correlativamente, sul termine di prescrizione

  • art. 161, comma 2, cod. pen.

    Rilevante per la determinazione dell'effetto della recidiva sulla pena ed implicazioni sul termine di prescrizione

  • art. 633 cod. pen.

    Norma del reato contestato; utilizzata per identificare la fattispecie di reato rilevante ai fini del calcolo della prescrizione

  • art. 639-bis cod. pen.

    Norma del reato contestato (circostanza contestuale alla fattispecie principale), richiamata nell'imputazione

  • art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla celebrazione del procedimento con contraddittorio scritto e all'assenza di rituale richiesta di trattazione orale

  • art. 593, comma 2, cod. proc. pen.

    «il Pubblico Ministero non può appellare contro le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all’art. 550, commi 1 e 2»

    Utilizzato per spiegare la correttezza della proposizione del ricorso per cassazione da parte del pubblico ministero alla luce delle limitazioni dell'impugnazione per motivi di proscioglimento specificati dall'art. 593

  • art. 550, commi 1 e 2, cod. proc. pen.

    Richiamato contestualmente alla limitazione dell'impugnazione da parte del P.M.; posto come riferimento normativo per l'ambito di non appellabilità di alcuni proscioglimenti

Massime di principio

  • La presenza di una circostanza aggravante ad "effetto speciale" (es. recidiva specifica reiterata infraquinquennale) modifica il termine massimo di prescrizione e va considerata prima di dichiarare l'estinzione per prescrizione: se non viene esclusa dai giudici di merito, il termine più lungo opera.
  • Spetta al giudice di merito motivare esplicitamente sull'esistenza o sull'esclusione di circostanze aggravanti rilevanti ai fini della prescrizione; una mancata valutazione o una valutazione errata può determinare annullamento in Cassazione e rinvio.
  • La Corte di cassazione non può acquisire d'ufficio documenti o compiere attività istruttorie non svolte in sede di merito: questioni probatorie o documentali nuove devono essere introdotte e valutate davanti ai giudici di merito.
  • Se la difesa ritiene sussistere un divieto di bis in idem o che esistano provvedimenti precedenti rilevanti (es. decreto penale), essa deve acquisire tali atti e dedurne l'eccezione davanti ai giudici di merito; non è sufficiente richiederne l'acquisizione in sede di cassazione.
  • Il pubblico ministero può proporre ricorso per cassazione contro sentenze di proscioglimento quando l'appello sia precluso dalla disciplina processuale; occorre verificare la norma di legittimità che regola la possibile impugnazione.

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