Cassazione Penale, Sentenza n. 04247/2026 del 02/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore generale impugna la sentenza del Tribunale di Catanzaro del 28/03/2025 che aveva dichiarato non doversi procedere per estinzione del reato per prescrizione (fatto del 15/02/2017). Il motivo unico dedotto è la violazione di norme in materia di calcolo della prescrizione in presenza della circostanza aggravante ad effetto speciale della recidiva specifica, reiterata ed infraquinquennale: tale qualificazione, se non esclusa, innalza il termine massimo di prescrizione a 10 anni, con conseguente inesistenza dell'estinzione per prescrizione al momento della sentenza di merito.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato: ha ritenuto non esclusa la recidiva specifica aggravante e, pertanto, che il termine massimo di prescrizione sia di 10 anni; di conseguenza la sentenza che aveva dichiarato l'estinzione per prescrizione è viziata. La Corte ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro in diversa composizione. Inoltre ha dichiarato inammissibile l'istanza difensiva volta ad acquisire d'ufficio un decreto penale (14/11/2017), osservando che la Corte di cassazione non esercita poteri istruttori per acquisire documenti non previamente acquisiti dai giudici di merito e che tale acquisizione deve essere svolta e dedotta davanti ai giudici di merito se la difesa intende far valere la questione del divieto di bis in idem.
Norme richiamate
art. 157 cod. pen.
Rilevata nella prospettazione della ricorrenza della recidiva come circostanza rilevante ai fini del calcolo della prescrizione; la Corte considera la circostanza non esclusa dai giudici di merito
art. 160, comma 3, cod. pen.
Richiamato rispetto alle regole sul cumulo delle circostanze e sull'effetto sulla misura massima della pena e, correlativamente, sul termine di prescrizione
art. 161, comma 2, cod. pen.
Rilevante per la determinazione dell'effetto della recidiva sulla pena ed implicazioni sul termine di prescrizione
art. 633 cod. pen.
Norma del reato contestato; utilizzata per identificare la fattispecie di reato rilevante ai fini del calcolo della prescrizione
art. 639-bis cod. pen.
Norma del reato contestato (circostanza contestuale alla fattispecie principale), richiamata nell'imputazione
art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alla celebrazione del procedimento con contraddittorio scritto e all'assenza di rituale richiesta di trattazione orale
art. 593, comma 2, cod. proc. pen.
«il Pubblico Ministero non può appellare contro le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all’art. 550, commi 1 e 2»
Utilizzato per spiegare la correttezza della proposizione del ricorso per cassazione da parte del pubblico ministero alla luce delle limitazioni dell'impugnazione per motivi di proscioglimento specificati dall'art. 593
art. 550, commi 1 e 2, cod. proc. pen.
Richiamato contestualmente alla limitazione dell'impugnazione da parte del P.M.; posto come riferimento normativo per l'ambito di non appellabilità di alcuni proscioglimenti
Massime di principio
- La presenza di una circostanza aggravante ad "effetto speciale" (es. recidiva specifica reiterata infraquinquennale) modifica il termine massimo di prescrizione e va considerata prima di dichiarare l'estinzione per prescrizione: se non viene esclusa dai giudici di merito, il termine più lungo opera.
- Spetta al giudice di merito motivare esplicitamente sull'esistenza o sull'esclusione di circostanze aggravanti rilevanti ai fini della prescrizione; una mancata valutazione o una valutazione errata può determinare annullamento in Cassazione e rinvio.
- La Corte di cassazione non può acquisire d'ufficio documenti o compiere attività istruttorie non svolte in sede di merito: questioni probatorie o documentali nuove devono essere introdotte e valutate davanti ai giudici di merito.
- Se la difesa ritiene sussistere un divieto di bis in idem o che esistano provvedimenti precedenti rilevanti (es. decreto penale), essa deve acquisire tali atti e dedurne l'eccezione davanti ai giudici di merito; non è sufficiente richiederne l'acquisizione in sede di cassazione.
- Il pubblico ministero può proporre ricorso per cassazione contro sentenze di proscioglimento quando l'appello sia precluso dalla disciplina processuale; occorre verificare la norma di legittimità che regola la possibile impugnazione.
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