Cassazione Penale, Sentenza n. 8093/2023 del 23/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che confermava gli arresti domiciliari per il reato di esercizio abusivo di attività finanziaria (con aggravante dell'avvalimento del metodo mafioso). Deduceva: 1) violazione di legge e vizio di motivazione riguardo alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e carenza di autonoma valutazione del giudice della cautela, sostenendo di non aver erogato alcun prestito a Campolongo ma di essersi limitato a intestargli formalmente un'autovettura acquistata tramite finanziaria, le cui rate avrebbe effettivamente pagato Campolongo; 2) l'assenza delle esigenze cautelari e la non corretta applicazione dei criteri di scelta della misura anche in considerazione della distanza temporale dai fatti.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato in parte. Ha respinto la censura relativa alla mancata autonoma valutazione del giudice della cautela ritenendo che il Tribunale avesse svolto un vaglio critico sufficiente. Ha invece accolto la censura sulla gravità indiziaria nella parte in cui emergevano carenze e contraddittorietà nella ricostruzione del rapporto tra Bertoldi e Campolongo e nella valutazione delle intercettazioni: non è stato adeguatamente verificato se l'attività di finanziamento fosse effettiva e diretta a un numero potenzialmente illimitato di soggetti (presupposto per il reato di esercizio abusivo), né se Bertoldi avesse effettivamente anticipato somme o si fosse limitato a fungere da prestanome per un finanziamento concesso dalla finanziaria. Per tali ragioni l'ordinanza impugnata è stata annullata e la causa rinviata al Tribunale di Catanzaro per nuovo giudizio, con istruzioni di riesaminare la gravità indiziaria e gli elementi probatori; la questione delle esigenze cautelari è stata assorbita.
Norme richiamate
art. 132 d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (coordinate con art. 106)
La Corte richiama che il reato di esercizio abusivo di attività finanziaria richiede che l'attività illecita sia rivolta a un numero potenzialmente illimitato di soggetti; occorre dunque accertare la concreta rilevanza di più operazioni o la potenzialità di offerta al pubblico. Nel caso di singolo episodio occorre valutare con cura se sussista il requisito della potenzialità di diffusione dell'attività e se vi sia stato un effettivo anticipo di somme.
art. 106 d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385
La norma sostanziale cui si riferisce l'art.132. La Corte richiede di valutare se la condotta concreta rientri nello schema tipico del mutuo/finanziamento ovvero se si tratti di mera interposizione fittizia per consentire un acquisto rateale tramite terza finanziaria.
art. 23, comma 8 d.l. n.137/2020 e art.7 d.l. 23 luglio 2021, n.105
Norme procedurali che consentono il trattamento del procedimento in forma cartolare; la Corte ne prende atto ai fini del rito con cui è stato trattato il ricorso.
Giurisprudenza citata (Sez.5, n.25815 del 27/01/2020, Infusini)
Richiamata quale principio consolidato secondo cui l'attività finanziaria abusiva si configura anche se l'attività è rivolta a una cerchia ristretta, purché potenzialmente illimitata; principio che tuttavia necessita di applicazione attenta ai fatti concreti.
Massime di principio
- Per configurare il reato di esercizio abusivo di attività finanziaria non basta un singolo atto formale: è necessario che l'attività sia rivolta o potenzialmente rivolta a un numero indeterminato di soggetti oppure che emerga un concreto schema ripetuto di erogazione di denaro.
- Quando è in gioco la qualificazione tra prestito reale e mera interposizione (prestanome), il giudice deve valutare specificamente se vi sia stato un effettivo anticipo di denaro e un impegno di restituzione secondo lo schema del mutuo; in assenza di tale prova la fattispecie di esercizio abusivo può non sussistere.
- Le intercettazioni devono essere interpretate con coerenza logica: contraddizioni o letture alternative ragionevoli, se non adeguatamente motivate, possono minare la gravità indiziaria richiesta per misure cautelari.
- Il giudice della cautela è tenuto a dar conto di un vaglio autonomo, ma ciò può avvenire anche mediante incorporazione e richiami sinteticamente motivati purché emergano argomentazioni critiche e non meri rinvii formali.
- Se la gravità indiziaria è incerta o fondata su ricostruzioni contraddittorie, le misure cautelari rischiano di essere annullate in sede di legittimità: il giudice di merito, in caso di dubbio, deve approfondire e chiarire la natura del rapporto tra le parti e la provenienza delle somme contestate.
- In caso di decisione annullata e rinvio, il giudice di merito dovrà riconsiderare sia la natura giuridica dei rapporti economici accertati che la connessione con eventuali attività associative o di sostegno mafioso, distinguendo tra partecipazione all'associazione e semplice conoscenza o relazione con i suoi membri.
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