Cassazione Penale, Ordinanza n. 05904/2025 del 13/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per assoluta genericità dei motivi, rilevando l'inosservanza dell'art. 581 c.p.p. e la conseguente causa di inammissibilità prevista dall'art. 591 c.p.p. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma che lo aveva condannato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in ipotesi di lieve entità. Con un unico motivo ha denunciato vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, chiedendo l'annullamento della decisione. La Corte di cassazione ha però rilevato che il ricorso non conteneva l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto richiesti dall'art. 581 c.p.p., essendo formulato in modo assolutamente generico e apodittico, senza individuare specifici profili di censura dell'apparato motivazionale.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
indicato come norma incriminatrice posta a base della condanna impugnata, relativa al reato in materia di stupefacenti di lieve entità.
art. 581, lett. c), cod. proc. pen.
richiede l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto a sostegno del petitum nel ricorso per cassazione.
art. 581, lett. d), cod. proc. pen.
la sua violazione, sotto il profilo della genericità dei motivi, rileva quale vizio dell'atto di impugnazione.
art. 591, lett. c), cod. proc. pen.
prevede l'inammissibilità del ricorso in caso di inosservanza delle prescrizioni sulla specificità dei motivi.
art. 616 cod. proc. pen.
in caso di inammissibilità, comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo assenza di colpa, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
richiamata per affermare che la sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p. non è dovuta solo in caso di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione è necessario formulare motivi specifici, indicando con precisione le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono la censura; la mera richiesta di annullamento della sentenza, accompagnata da affermazioni generiche, non soddisfa l'onere di specificità.
- La critica al vizio di motivazione deve individuare puntualmente i passaggi dell'argomentazione decisoria ritenuti erronei o illogici; non è sufficiente una contestazione apodittica dell'affermazione di responsabilità.
- La genericità dei motivi di ricorso integra una causa di inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 591 c.p.p.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non ricorre assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il ricorrente è tenuto anche al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende oltre alle spese processuali.
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