Ordinanza n. 357/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto prefettizio di revoca della licenza di porto di pistola per difesa personale e del relativo libretto di porto d'armi
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, il decreto del Prefetto della Provincia di Bergamo con cui sono state revocate la licenza di porto di pistola per difesa personale e il relativo libretto di porto d'armi, connessi alla qualifica di guardia particolare giurata. In sede di verifica preliminare del ricorso, il TAR ha rilevato plurime irregolarità processuali: la prova della notificazione del ricorso introduttivo effettuata via PEC era stata depositata in formato PDF anziché nel formato .eml richiesto dalle regole tecniche del processo amministrativo telematico; la notificazione era stata eseguita direttamente presso la Prefettura di Bergamo, anziché presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Brescia, sede competente per la notificazione degli atti giudiziari alle amministrazioni statali; l'amministrazione intimata non si era costituita; infine, l'istanza di fissazione dell'udienza non risultava sottoscritta digitalmente.
La decisione
Il TAR non ha deciso nel merito né sull'istanza cautelare. Ha ritenuto sanabile, ai sensi dell'art. 44 c.p.a., l'irregolarità relativa al deposito della prova della notifica in formato PDF, assegnando alla ricorrente il termine perentorio di cinque giorni dalla notificazione amministrativa dell'ordinanza per depositare la prova della notificazione in formato .eml. Ha inoltre ordinato, ai sensi dell'art. 44, comma 4, c.p.a., la rinnovazione della notificazione del ricorso introduttivo presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Brescia, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione amministrativa dell'ordinanza, con successivo deposito della prova dell'adempimento. È stata altresì disposta la regolarizzazione dell'istanza di fissazione dell'udienza, priva di firma digitale, entro cinque giorni dalla comunicazione amministrativa dell'ordinanza. L’incidente cautelare è stato rinviato alla camera di consiglio del 15 aprile 2026.
Norme richiamate
art. 44 c.p.a.
Le irregolarità processuali sanabili possono essere regolarizzate entro un termine perentorio; quando la notificazione del ricorso è nulla e il destinatario non si è costituito, il giudice ordina la rinnovazione della notificazione.
art. 44, comma 2, c.p.a.
Consente la regolarizzazione dell'istanza di fissazione dell'udienza priva della sottoscrizione digitale entro il termine assegnato dal giudice.
art. 44, comma 4, c.p.a.
Impone, in caso di nullità della notificazione e mancata costituzione dell'amministrazione intimata, la rinnovazione della notificazione del ricorso.
art. 41 c.p.a.
Richiama le regole sulla notificazione dei ricorsi alle amministrazioni statali presso l'Avvocatura dello Stato competente.
art. 11 R.D. 1611/1933
Tutte le citazioni, i ricorsi e qualsiasi altro atto di opposizione giudiziale, nonché le opposizioni ad ingiunzione e gli atti istitutivi di giudizi che si svolgono innanzi alle giurisdizioni amministrative o speciali, od innanzi agli arbitri, devono essere notificati alle Amministrazioni dello Stato presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale è portata la causa, nella persona del Ministro competente
Gli atti introduttivi del giudizio contro un'amministrazione statale devono essere notificati presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'autorità giudiziaria adita; nel caso concreto, la notificazione avrebbe dovuto essere eseguita presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Brescia.
art. 14, commi 3 e 4, Regole tecnico-operative allegate al D.P.C.S. 28 luglio 2021
La prova della notificazione telematica deve essere depositata nel formato .eml previsto dalle regole tecniche del processo amministrativo telematico, non in formato PDF.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Consente l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi per tutelare i diritti o la dignità dell'interessato.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità della ricorrente.
Massime di principio
- La prova della notificazione telematica di un ricorso amministrativo deve essere depositata nel formato informatico prescritto dalle regole tecnico-operative del processo amministrativo telematico; il deposito in formato diverso costituisce un'irregolarità sanabile mediante assegnazione di un termine perentorio.
- La notificazione del ricorso introduttivo del giudizio nei confronti di un'amministrazione statale deve essere eseguita, a pena di nullità, presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato nel cui distretto ha sede il giudice adito, non direttamente presso l'ufficio dell'amministrazione che ha emanato l'atto impugnato.
- Quando la notificazione del ricorso è nulla e l'amministrazione intimata non si è costituita, il giudice deve ordinare la rinnovazione della notificazione assegnando un termine perentorio e disponendo il successivo deposito della prova dell'adempimento.
- La mancanza della sottoscrizione digitale dell'istanza di fissazione dell'udienza costituisce un'irregolarità regolarizzabile entro il termine perentorio assegnato dal giudice ai sensi dell'art. 44 c.p.a.
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