Sentenza del 05/03/2019 n. 303 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Inammissibilità dei ricorsi volti a recuperare i benefici fiscali della cd. "Tremonti Ambiente" proposti dopo l'abrogazione della norma. Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. I procedimenti finalizzati a ottenere il beneficio erano stati attivati dopo l’abrogazione della norma e, pertanto, non rientravano nella clausola transitoria che salvaguardava esclusivamente i procedimenti già avviati entro il 26 giugno 2012. La tardiva attivazione delle procedure non consente di recuperare il beneficio fiscale.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente intendeva ottenere la detassazione prevista dall’art. 6 della Tremonti Ambiente per i costi sostenuti nella realizzazione e messa in opera di impianti destinati alla produzione di energia da fonti rinnovabili. L’agevolazione era stata abrogata dal D.L. 83/2012, convertito nella L. 134/2012, con salvezza dei soli procedimenti già avviati prima del 26 giugno 2012. La controversia riguardava l’interpretazione della nozione di procedimento già avviato: non era sufficiente la mera realizzazione dell’impianto, ma occorreva l’effettivo avvio di atti preordinati al riconoscimento dell’agevolazione, come una perizia, una dichiarazione integrativa o un’istanza di rimborso ex art. 38 del D.P.R. 602/1973.
Norme richiamate
Art. 6 della Tremonti Ambiente
Consentiva la detassazione dei costi sostenuti per la realizzazione e la messa in opera di impianti atti a produrre energia da fonti rinnovabili.
La norma costituiva il fondamento dell’agevolazione fiscale, subordinandone il riconoscimento alle procedure previste.
D.L. 83/2012, convertito nella L. 134/2012
L’agevolazione veniva abrogata, fatti salvi i procedimenti avviati prima della entrata in vigore della norma (26/06/2012).
La clausola transitoria tutela soltanto i procedimenti effettivamente iniziati prima dell’abrogazione; non è sufficiente che l’impianto fosse già stato realizzato.
Art. 38 del D.P.R. 602/1973
L’istanza di rimborso è indicata tra gli atti idonei a dimostrare l’avvio del procedimento finalizzato al riconoscimento dell’agevolazione.
Massime di principio
- Quando un’agevolazione fiscale viene abrogata con una disciplina transitoria, la tutela dei diritti pregressi dipende dal rispetto puntuale della data limite prevista dalla legge.
- La mera realizzazione dell’investimento o dell’impianto non equivale necessariamente all’avvio del procedimento amministrativo o fiscale per ottenere il beneficio.
- Per dimostrare che un procedimento era già iniziato, occorrono atti concreti e preordinati al riconoscimento dell’agevolazione, come perizie, dichiarazioni integrative o istanze di rimborso.
- Gli atti compiuti dopo l’abrogazione non possono normalmente riattivare o far rivivere un beneficio non più vigente.
- In situazioni analoghe è essenziale verificare sia la data di abrogazione della norma sia la data del primo atto formalmente diretto a ottenere l’agevolazione.
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