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Sentenza

Sentenza n. 4015/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202507269

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro la procedura regionale per l’assegnazione di buoni servizio destinati all’assistenza di persone non autosufficienti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente contestava la legittimità dell’Avviso pubblico relativo alla IV edizione 2024-2025 dei buoni servizio regionali, finanziati nell’ambito del Programma FSE+ 2021-2027. In particolare, censurava il criterio della procedura a sportello, fondato sull’ordine cronologico di presentazione delle domande e sulla chiusura della piattaforma al rapido esaurimento delle risorse, ritenendolo casuale, illogico, contrario ai principi di uguaglianza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza e inidoneo a valorizzare le diverse condizioni economiche, cliniche e familiari degli interessati. Deduceva inoltre che l’unica soglia ISEE di 50.000 euro fosse insufficiente, che alla data di apertura dello sportello non fosse ancora disponibile il modello ISEE 2025, che la piattaforma avesse presentato malfunzionamenti e che la riduzione dello stanziamento da 20 milioni a 8 milioni di euro avesse illegittimamente subordinato diritti incomprimibili delle persone con disabilità alla disponibilità finanziaria. In appello contestava anche la qualificazione dei caregiver come destinatari sostanziali della misura, sostenendo che i buoni fossero rivolti alle persone con disabilità, e invocava l’obbligo di adottare accomodamenti ragionevoli per rimuovere gli ostacoli all’inclusione sociale.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto che, in assenza di vincoli normativi sulla scelta tra procedura a graduatoria e procedura a sportello, la relativa opzione appartenga alla discrezionalità amministrativa e sia sindacabile solo quando risulti irragionevole o inidonea alle finalità concrete della misura. La procedura a sportello non è stata considerata meramente casuale, poiché l’ordine cronologico opera dopo la verifica dei requisiti di ammissione, distintamente previsti per richiedenti e destinatari, e risponde a esigenze di semplificazione e celerità. La natura assistenziale della misura non imponeva necessariamente una graduatoria, poiché i buoni avevano carattere integrativo e non sostitutivo dei servizi essenziali e non costituivano il nucleo irriducibile del diritto delle persone con disabilità all’assistenza e all’inclusione. La doglianza sulla mancata valorizzazione delle condizioni economiche non ha evidenziato una disparità di trattamento, essendo tutti gli interessati posti in condizione di concorrere e risultando invece valorizzate nell’Avviso le condizioni di disabilità dei destinatari. Il giudice ha riconosciuto che la piattaforma aveva concretamente chiuso la fase di presentazione delle domande, anziché limitarsi a sospendere l’istruttoria, in possibile contrasto con la lex specialis; tuttavia, tale irregolarità non aveva prodotto una lesione concreta, poiché non risultava alcun successivo incremento delle risorse che avrebbe potuto consentire alla ricorrente di beneficiare della misura. È stata respinta anche la contestazione dello stanziamento, la cui determinazione rientra nelle scelte programmatorie regionali e la cui riduzione rispetto all’edizione precedente non dimostra, di per sé, l’illegittimità dell’Avviso. Non è stata provata un’incidenza della mancata assegnazione dei buoni sul nucleo irriducibile del diritto all’assistenza. Le spese del giudizio di appello sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 3, l. 104/1992

    La parte beneficiaria era affetta da disabilità grave ai sensi della disposizione, ma il giudice ha escluso che la misura controversa costituisse il nucleo irriducibile delle garanzie assistenziali connesse alla disabilità.

  • art. 1 dell’Avviso pubblico regionale sui buoni servizio

    la misura intende quindi fornire prestazioni integrative e non sostitutive dei servizi già sistematici e attivati nei territori, con la finalità di potenziare gli interventi in essere incrementando e migliorando l’offerta dei servizi

    La misura è stata qualificata come integrativa e non sostitutiva dei servizi assistenziali essenziali.

  • art. 6 dell’Avviso pubblico regionale sui buoni servizio

    Prevede i requisiti relativi ai richiedenti, rilevanti per la selezione qualitativa nella procedura a sportello.

  • art. 7 dell’Avviso pubblico regionale sui buoni servizio

    Prevede i requisiti relativi ai destinatari, inclusa la persona non autosufficiente, contribuendo a delimitare la platea dei beneficiari.

  • art. 8 dell’Avviso pubblico regionale sui buoni servizio

    La Regione Lazio e l’Organismo Intermedio si riservano di chiudere anticipatamente lo sportello di presentazione delle domande in caso di esaurimento della dotazione finanziaria

    Disciplina la presentazione telematica delle domande e consente la chiusura anticipata dello sportello in caso di esaurimento delle risorse.

  • art. 9 dell’Avviso pubblico regionale sui buoni servizio

    L’ammissione delle Domande presentate avverrà attraverso una procedura a sportello. L’istruttoria sarà svolta secondo l’ordine cronologico di ricevimento e verificando la sussistenza dei requisiti previsti dal presente avviso.

    La procedura a sportello è stata ritenuta legittima in astratto: l’ordine cronologico opera insieme alla verifica dei requisiti di ammissione. Il giudice ha però rilevato che la chiusura della presentazione delle domande, anziché la mera sospensione dell’istruttoria, poteva porsi in contrasto con la disciplina dell’Avviso, senza tuttavia determinare una lesione concreta nel caso esaminato.

  • art. 5 d.lgs. 123/1998

    È richiamato quale disposizione che ammette, per le agevolazioni pubbliche, l’istruttoria secondo l’ordine cronologico di presentazione e la concessione secondo il medesimo ordine quando le risorse siano insufficienti.

  • art. 32 Cost.

    non può non subire i condizionamenti che lo stesso legislatore incontra nel distribuire le risorse finanziarie delle quali dispone, fermo restando che da ciò non può derivare la compressione del nucleo irriducibile del diritto alla salute, quale ambito inviolabile della dignità umana

    La distribuzione delle risorse può condizionare l’attuazione delle prestazioni, purché non sia compromesso il nucleo irriducibile del diritto fondamentale; nel caso concreto tale compromissione non è stata dimostrata.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito la base, insieme alla normativa europea sulla protezione dei dati, per disporre l’oscuramento delle generalità e dei dati relativi allo stato di salute.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    È stato richiamato ai fini dell’oscuramento dei dati relativi alla salute.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    È stato richiamato quale ulteriore base normativa per la tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento.

Massime di principio

  • Quando la legge non impone la scelta di una procedura a graduatoria, l’amministrazione può optare per una procedura a sportello fondata sull’ordine cronologico di presentazione delle domande; tale scelta è sindacabile dal giudice amministrativo solo se irragionevole o concretamente inidonea alle finalità della misura.
  • La procedura a sportello non è di per sé casuale o irragionevole quando l’ordine cronologico è preceduto dalla verifica di requisiti di ammissione idonei a delimitare qualitativamente la platea dei beneficiari e la scelta risponde a esigenze di semplificazione e celerità.
  • La finalità assistenziale di un contributo pubblico non impone necessariamente l’adozione di una graduatoria basata su condizioni economiche, cliniche e familiari, quando la misura abbia natura integrativa e non sostitutiva dei servizi essenziali e non incida sul nucleo irriducibile del diritto fondamentale all’assistenza.
  • La riduzione delle risorse stanziate rispetto a una precedente edizione di una misura finanziata pubblicamente non costituisce, di per sé, vizio di legittimità, rientrando la quantificazione del budget nelle scelte programmatorie dell’amministrazione, salvo che sia dimostrata la compromissione del nucleo essenziale di un diritto fondamentale.
  • La violazione della disciplina dell’Avviso relativa alle modalità di chiusura o sospensione della procedura non conduce all’annullamento se il ricorrente non dimostra una concreta utilità o lesione, in particolare quando non risulti alcun successivo incremento delle risorse che avrebbe potuto consentirgli di beneficiare della misura.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieAssistenza e prestazioni sanitarieAppello
RamiContributi e finanziamenti pubbliciSanitàProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaLegittimazione e interesse a ricorrereVizi formali non invalidanti

Testo integrale

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