Sentenza n. 54/2026 - Firenze, Sezione 2
per l'annullamento - del provvedimento emesso dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste – Dipartimento della sovranità alimentare e dell’ippica DG PEMAC – Pemac 3, con oggetto “Richiesta nulla osta aggiunta attrezzo da pesca alla Licenza di Pesca ITA000024911/5 – M/P JOLLY – 12LI230 – UE 24911” contraddistinto dal Prot. Uscita n. 0546626 – MASAF – PEMAC III – del 16 ottobre 2024, ricevuto a mezzo posta ordinaria dalla società Riccardo Taiti s.r.l. in data 1° novembre 2024, che ha rigettato l’istanza di inserimento dell’attrezzo di pesca denominato “rapidi-sfogliare (TBB)” nella licenza di pesca n. ITA000024911/5 del motopeschereccio JOLLY – 12LI230 – UE 24911; - di ogni altro atto presupposto, connesso, coordinato, dipendente e consequenziale che, comunque, possa ledere gli interessi della ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego ministeriale dell'inserimento dell'attrezzo di pesca "rapido-sfogliare (TBB)" tra quelli autorizzati nella licenza di pesca del motopeschereccio
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa ittica)
Prevale il privato
La controversia
La società, titolare di una licenza di pesca che autorizzava l'impiego di diversi attrezzi, aveva chiesto l'aggiunta dell'attrezzo "rapido-sfogliare (TBB)" tra gli strumenti secondari, dichiarandosi disponibile, su richiesta dell'ufficio marittimo, a sostituire con tale attrezzo le reti gemelle a divergenti (OTT). Il Ministero ha respinto l'istanza richiamando l'art. 11, comma 16, del D.M. 26 luglio 1995, che vietava l'impiego degli attrezzi denominati "strascico a bocca fissa", "rapido" e "sfogliara" nelle acque prospicienti i compartimenti da Imperia a Molfetta. La ricorrente ha dedotto l'illegittimità del diniego, evidenziando che la disposizione invocata era stata espressamente abrogata dall'art. 4 del D.M. 26 gennaio 2012 e che il divieto non poteva essere ricavato neppure da altri decreti ministeriali che disciplinavano deroghe al precedente divieto. Ha inoltre contestato la compatibilità della limitazione con il quadro normativo unionale vigente, che disciplina gli attrezzi e le restrizioni alla pesca sulla base di presupposti tecnici, geografici e scientifici.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego. Richiamando anche il precedente conforme della stessa Sezione n. 1611 del 2021, ha rilevato che la disciplina dell'Unione europea in materia di strumenti di pesca e relative limitazioni è direttamente applicabile e non può essere ignorata dall'amministrazione. Il provvedimento impugnato, invece, si fondava esclusivamente sull'art. 11, comma 16, del D.M. 26 luglio 1995, disposizione espressamente abrogata dall'art. 4 del D.M. 26 gennaio 2012. Non è possibile ricostruire la persistente vigenza del divieto attraverso i D.M. 9 novembre 1996 e 4 agosto 2000, poiché tali atti erano stati adottati come discipline derogatorie rispetto al divieto originario e non possono trasformarsi, dopo l'abrogazione della norma derogata, in autonome norme fondative di un divieto. L'amministrazione dovrà riesaminare l'istanza alla luce del quadro normativo unionale, dell'intervenuta abrogazione del divieto e delle statuizioni della sentenza. Le spese sono state compensate per la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 74 c.p.a.
Consente al giudice di motivare la sentenza mediante richiamo a un precedente conforme, quando ne ricorrono i presupposti.
art. 6 Regolamento (UE) n. 1380/2013
Riconduce alla competenza dell'Unione la materia della conservazione delle risorse biologiche marine nell'ambito della politica comune della pesca.
art. 7, comma 2, lett. a), Regolamento (UE) n. 1380/2013
le caratteristiche degli attrezzi da pesca e le norme che ne disciplinano l'uso
Individua tra le possibili misure tecniche dell'Unione anche le caratteristiche degli attrezzi da pesca e le regole sul loro impiego.
art. 13 Regolamento (CE) n. 1967/2006
Disciplina l'utilizzo degli attrezzi da pesca trainati in relazione alla distanza dalla costa e alla profondità marina, prevedendo possibili deroghe degli Stati membri.
art. 11, paragrafi 1 e 2, Regolamento (UE) n. 1022/2019
l'uso di reti da traino nel Mar Mediterraneo occidentale è vietato all'interno di sei miglia marine dalla costa, eccetto nelle zone più profonde dell'isobata di 100 metri, per tre mesi ogni anno
Prevede specifiche limitazioni all'uso delle reti da traino nel Mediterraneo occidentale, fondate su dati geografici e scientifici, e consente ulteriori zone vietate soltanto al ricorrere di particolari presupposti e con riduzione delle catture di novellame.
art. 11, comma 16, D.M. 26 luglio 1995
L'impiego degli attrezzi attualmente denominati "strascico a bocca fissa", "rapido", "sfogliara" non è consentito nelle acque prospicienti i compartimenti da Imperia a Molfetta, ancorché rientrante nella denominazione di "strascico"
Era la disposizione interna posta dal Ministero a fondamento del diniego, ma il TAR ha rilevato che essa è stata espressamente abrogata e non può quindi giustificare il divieto.
art. 4 D.M. 26 gennaio 2012
a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto [...] sono abrogati l'articolo 11 del D.M. 26 luglio 1995 ed il D.M. 22 gennaio 2004
Ha comportato l'abrogazione espressa dell'art. 11 del D.M. 26 luglio 1995, compreso il comma 16 invocato nel provvedimento impugnato.
D.M. 9 novembre 1996
Non può essere utilizzato, secondo il TAR, per ricavare autonomamente un divieto dopo l'abrogazione della disposizione cui era collegato, essendo stato adottato quale disciplina derogatoria del divieto originario.
D.M. 4 agosto 2000
Non può costituire, secondo il TAR, autonoma base normativa del divieto dopo l'abrogazione della disposizione originaria, trattandosi di disciplina derogatoria.
Massime di principio
- L'amministrazione non può fondare un diniego su una disposizione regolamentare espressamente abrogata; l'abrogazione della norma attributiva o limitativa impedisce di utilizzarla quale base giuridica del provvedimento.
- Una disciplina adottata come deroga parziale a un divieto non può, dopo l'abrogazione del divieto originario, essere reinterpretata come autonoma fonte del medesimo divieto, in assenza di una chiara base normativa.
- In materia di strumenti e limitazioni della pesca, l'amministrazione nazionale deve considerare e applicare il quadro normativo unionale direttamente rilevante, non potendo fondare il provvedimento esclusivamente su una disciplina interna secondaria incompatibile o non coordinata con le fonti europee.
- Quando l'atto amministrativo è annullato perché fondato su una base normativa abrogata e non considera la disciplina unionale pertinente, l'amministrazione conserva il potere di riesaminare l'istanza, ma deve esercitarlo alla luce del quadro normativo vigente e dei vincoli conformativi stabiliti dal giudice.
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