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Sentenza

Sentenza n. 4368/2026 - Milano, Sezione 5

per l'ottemperanza della sentenza n. 269/2025 del Tribunale di Como - Sezione Lavoro.

Giustizia amministrativa202601833

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 269/2025 del Tribunale di Como, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero a corrispondere € 2.000,00 a titolo di Carta del docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza deducendo che, nonostante la notifica del 21 luglio 2025 della sentenza del Tribunale di Como, passata in giudicato, il Ministero non aveva corrisposto i € 2.000,00 riconosciuti a titolo di Carta del docente. Il ricorso è stato notificato e depositato il 15 maggio 2026. La ricorrente ha documentato l’omesso pagamento, anche parziale; il Ministero, costituitosi con atto di mera forma, non ha contestato il credito né fornito informazioni sull’adempimento. Era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per il pagamento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e dichiarato l’inottemperanza del Ministero al giudicato, rilevando che il titolo era passato in giudicato, era stato ritualmente notificato e il termine dilatorio di 120 giorni era decorso senza pagamenti, neppure parziali. Il credito non risultava contestato nell’an o nel quantum. Ha ordinato al Ministero di eseguire integralmente la sentenza entro 90 giorni dalla notificazione ad istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della decisione. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, attivabile su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato e tenuto a provvedere nei successivi 60 giorni; nessun compenso è dovuto per l’attività, rientrante nei compiti istituzionali. Il Ministero è stato condannato a rifondere € 800,00 per compensi, oltre agli oneri di legge e al rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Il ricorso è dunque fondato, sicché deve essere dichiarata l’inottemperanza del Ministero intimato, che non ha effettuato i pagamenti cui si riferisce il titolo indicato in epigrafe.

    Il rimedio dell’ottemperanza consente di accertare e dichiarare l’inadempimento dell’amministrazione all’obbligo di eseguire il titolo giudiziale e di ordinare le misure necessarie all’esecuzione.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30

    Il Collegio osserva come, rispetto al titolo della cui ottemperanza si tratta – passato in giudicato e notificato ritualmente - sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.

    Per procedere all’ottemperanza di un titolo di condanna al pagamento nei confronti dell’amministrazione deve essere decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dalla norma.

Massime di principio

  • Decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per il pagamento, l’omesso adempimento dell’amministrazione a un titolo giudiziale passato in giudicato e ritualmente notificato giustifica la dichiarazione di inottemperanza e l’ordine di esecuzione.
  • Quando l’amministrazione non contesta né l’esistenza né l’ammontare del credito risultante dal titolo e non documenta pagamenti, neppure parziali, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’integrale adempimento entro un termine e nominare un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
  • Il commissario ad acta nominato per l’ottemperanza può essere attivato dal creditore, dopo la scadenza del termine assegnato all’amministrazione, e deve eseguire l’incarico entro il termine fissato dal giudice; l’attività non è remunerata se rientra nei suoi compiti istituzionali.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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