Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 01126/2026 del 19/01/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (conduttore)

La controversia

La controversia nasce da un carteggio relativo a un immobile sito in Monza: una società interessata alla locazione sosteneva che tra le parti fosse stato concluso un valido contratto preliminare di locazione e chiedeva ex art. 2932 c.c. una sentenza costitutiva che tenesse luogo del contratto definitivo, oltre al risarcimento del danno. La società proprietaria contestava che vi fosse stato un preliminare, assumendo che si fosse trattato soltanto di una trattativa. Il Tribunale aveva accolto la domanda ex art. 2932 c.c. e la Corte d'appello aveva confermato. In cassazione la società proprietaria deduceva, con il primo motivo, l'erronea interpretazione del negozio: sosteneva che mancassero elementi essenziali del contratto di locazione, in particolare termini e modalità di pagamento del canone, e che l'efficacia dell'accordo fosse subordinata a condizioni non avveratesi, tra cui l'approvazione delle opere da eseguire e la verifica dell'idoneità dell'immobile alle esigenze della promissaria conduttrice. Con il secondo motivo denunciava violazione dell'art. 111 Cost. e dell'art. 6 CEDU, assumendo che la decisione della Corte territoriale avesse riconosciuto diritti e poteri ingiustificati sulla cosa e denotasse mancanza di terzietà e imparzialità del giudice.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo fosse generico perché non indicava quali canoni legali di ermeneutica contrattuale fossero stati violati e si limitava a contrapporre una diversa interpretazione a quella, comunque non implausibile, adottata dal giudice di merito. Ha ritenuto manifestamente inammissibile anche il secondo motivo, perché non articolava una censura coerente con il decisum e, in ogni caso, una sentenza resa asseritamente da giudice non terzo o imparziale sarebbe astrattamente aggredibile con revocazione per dolo del giudice ex art. 395, n. 6, c.p.c., non con ricorso per cassazione. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2932 c.c.

    la sentenza costitutiva può essere chiesta per ottenere l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere il contratto definitivo, ma la censura in cassazione non può limitarsi a contestare in modo generico l'interpretazione del preliminare compiuta dai giudici di merito

  • artt. 1362-1371 c.c.

    le doglianze sull'interpretazione del contratto devono indicare specificamente quali regole legali di ermeneutica siano state violate, non essendo sufficiente sostenere una diversa lettura del testo negoziale

  • art. 111 Cost.

    la denunciata mancanza di terzietà e imparzialità del giudice non è stata ritenuta una censura idonea a fondare il ricorso per cassazione nel caso concreto

  • art. 6 CEDU

    la dedotta violazione del diritto a un giudice terzo e imparziale è stata ritenuta formulata in modo generico e non idonea a superare il vaglio di ammissibilità

  • art. 395, n. 6, c.p.c.

    una decisione resa da un giudice asseritamente non terzo o imparziale, se dovuta a dolo, è richiamata come oggetto del rimedio della revocazione, non del ricorso per cassazione

  • art. 385, comma 1, c.p.c.

    le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza

  • art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002

    in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, ricorrono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55

    richiamato ai fini della liquidazione delle spese forfettarie

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione contro una sentenza che abbia interpretato un contratto, il ricorrente deve indicare specificamente quali canoni legali di ermeneutica siano stati violati; non è sufficiente contrapporre una interpretazione alternativa del testo negoziale.
  • La censura per violazione delle regole di interpretazione contrattuale è ammissibile solo se l'interpretazione accolta dal giudice di merito sia grammaticalmente, sistematicamente o logicamente scorretta; non basta che esistano altre interpretazioni plausibili.
  • Il ricorso per cassazione deve essere costruito in modo sillogistico, indicando decisione impugnata, decisione che si sarebbe dovuta adottare e norma violata; doglianze generiche o meramente declamatorie sono inammissibili.
  • Le censure che investono l'asserita mancanza di terzietà o imparzialità del giudice, quando prospettate come dolo del giudicante, non si veicolano con il ricorso per cassazione ma con il rimedio della revocazione nei casi previsti dall'ordinamento.

Come è indicizzato

MaterieContratto preliminareImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.