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Cassazione Penale, Ordinanza n. 16421/2026 del 07/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., non ravvisando ipotesi di esonero.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione penitenziaria)

La controversia

Il detenuto aveva proposto reclamo avverso una sanzione disciplinare dell'esclusione dalle attività in comune per cinque giorni, irrogata in ambito carcerario. Il Magistrato di sorveglianza di Ancona aveva respinto il reclamo, e il Tribunale di sorveglianza di Ancona aveva poi rigettato l'impugnazione contro tale decisione. Nel ricorso per cassazione si contestava, in sostanza, l'irregolarità del consiglio di disciplina della casa circondariale e la correttezza della valutazione dei presupposti della sanzione. La Corte rileva però che il ricorso non individua specifici vizi del provvedimento impugnato, ma mira a ottenere una nuova valutazione di merito non consentita; inoltre reputa infondate le doglianze sull'irregolarità del consiglio di disciplina, perché il detenuto si era rifiutato di partecipare all'udienza e le ragioni addotte risultavano smentite dagli atti. È ritenuta corretta anche la valutazione del Tribunale di sorveglianza circa la falsità delle accuse di aggressione rivolte dal detenuto a due operatori di polizia penitenziaria, smentite dai loro rapporti.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di cause di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

  • legge penitenziaria

    La Corte richiama la corretta applicazione della disciplina penitenziaria in relazione alla sanzione disciplinare irrogata al detenuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità avverso provvedimenti del tribunale di sorveglianza non è consentito sollecitare una nuova valutazione del merito dei presupposti della sanzione disciplinare, se la motivazione impugnata è congrua e logicamente coerente.
  • Le censure che denunciano irregolarità del procedimento disciplinare devono confrontarsi con gli specifici passaggi del provvedimento impugnato; doglianze generiche o meramente assertive sono inammissibili.
  • Se il detenuto rifiuta di partecipare all'udienza disciplinare e le giustificazioni addotte risultano smentite dagli atti, non può dirsi dimostrata l'irregolarità del consiglio di disciplina per il solo mancato coinvolgimento personale dell'interessato.
  • La verifica di legittimità sulla sanzione disciplinare è corretta quando il giudice di sorveglianza valorizza gli elementi documentali acquisiti e le risultanze dei rapporti degli operatori, senza incorrere in violazione di legge o in manifesta illogicità.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, salvo esonero, la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLiberazione anticipata
RamiProcesso penaleEsecuzione penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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