Cassazione Penale, Sentenza n. 5535/2022 del 16/02/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Brescia n. 2949/2021 con cui era stata confermata la condanna per plurimi reati. Il ricorrente deduce: 1) illegittimità e vizio di motivazione per aver ritenuto la detenzione di arma più grave del porto perché "più duratura", pur essendo il porto sanzionato con un quadro sanzionatorio edittale più elevato; 2) mancata motivazione sulla presunta maggiore durata della detenzione rispetto al porto; 3) violazione degli artt. 133 e 84 c.p. per non avere riconosciuto l'assorbimento della detenzione nell'ipotesi di porto e, in ogni caso, per aver sovrastimato la gravità del fatto di porto con conseguente errata rideterminazione della pena in relazione alla prescrizione sopravvenuta di parte del capo B.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso nel resto, ma ha annullato parzialmente la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e ha rinviato ad altra sezione della Corte di appello di Brescia per nuovo giudizio sul profilo sanzionatorio. Sul merito della questione dell'assorbimento la Corte ha ritenuto corretta la ricostruzione del giudice di merito secondo cui la detenzione non coincise temporalmente con il porto (quindi i due reati non sono assorbiti), avendo la precedente sentenza di merito documentato incontri e un breve iato temporale che dimostrano la pregressa disponibilità dell'arma da parte del ricorrente. Tuttavia, la Corte ha richiamato la necessità di riconsiderare il calcolo sanzionatorio alla luce della possibile ricaduta del porto nella contravvenzione di cui all'art. 699 c.p. (porto abusivo in luogo privato), e della diversa tipologia di pena rispetto al delitto di detenzione, pertanto ha annullato solo la parte relativa al trattamento sanzionatorio e ordinato il rinvio per nuova determinazione della pena.
Norme richiamate
Codice penale, art. 629, comma 2
Articolo richiamato tra le imputazioni; non oggetto di specifica rilettura normativa nella motivazione qui ricostruita.
Codice penale, art. 624 e 625
Richiamati come parti delle imputazioni relative ai reati contestati; non incidono sulla questione di assorbimento porto/detenzione trattata in motivazione.
Codice penale, art. 699
Rilevato come norma applicabile al porto di armi in luogo privato e non aperto al pubblico; si configura come contravvenzione ("porto abusivo di armi") e comporta una tipologia di pena diversa rispetto al delitto di detenzione di arma.
Legge 14 ottobre 1974, n. 497 (artt. 10, 12, 14)
Normativa che disciplina il porto di armi in luogo pubblico o aperto al pubblico con specifiche sanzioni; la Corte evidenzia che queste disposizioni non escludono la residuale applicazione dell'art. 699 c.p. nei casi regolati diversamente.
Legge 2 ottobre 1967, n. 895
Richiamata come parte della normativa sul porto di armi; la Corte segnala la convivenza normativa con disposizioni successive.
Legge 18 aprile 1975, n. 110, art. 40
Stabilisce che la disciplina precedente continua a vigere nella parte non diversamente regolata dalle successive leggi, giustificando l'applicazione residuale dell'art. 699 c.p. per il porto in luogo privato.
Codice penale, artt. 133 e 84
Richiamati dal ricorrente come riferimento normativo sul cumulo o assorbimento delle pene e sulla determinazione della pena; la Corte, pur valutando le doglianze, ha ritenuto che non sussista assorbimento quando la detenzione precede il porto e ciò risulti provato o logicamente deducibile.
Massime di principio
- Il reato di porto illegale assorbe per continenza la detenzione solo se la detenzione è iniziata contestualmente al porto e risulta provato che l'arma non era stata in precedenza detenuta; in mancanza di prova della contemporaneità prevale il criterio logico della normale anteriorità della detenzione rispetto al porto.
- La qualificazione del porto (delitto) rispetto alla contravvenzione di cui all'art. 699 c.p. dipende dal luogo: se il porto avviene in luogo pubblico o aperto al pubblico si applicano le norme delle leggi speciali (es. legge 497/1974), mentre se avviene in luogo privato fuori dall'abitazione può trovare applicazione l'art. 699 c.p., con diversa tipologia sanzionatoria.
- Nella rideterminazione della pena dopo la dichiarazione di prescrizione di un capo è necessario tener conto della diversità tipologica delle pene (delitto vs contravvenzione) e ricalcolare il trattamento sanzionatorio nell'ambito della discrezionalità del giudice di merito.
- Se una questione non è stata sollevata o impugnata nei precedenti gradi di giudizio può essere esclusa dalla decisione di cassazione sul punto; il giudice di rinvio deve però adeguarsi alle osservazioni della Corte di cassazione quando queste incidono sulla qualificazione giuridica dei fatti.
- La motivazione del giudice deve documentare con adeguati riferimenti fattuali la durata o la successione temporale di condotte come detenzione e porto: l'assenza di tale motivazione può costituire motivo di impugnazione valido se il dato è determinante per l'assorbimento o per la determinazione della pena.
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