Cassazione Penale, Sentenza n. 11589/2024 del 20/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la conferma della condanna per il reato tributario previsto dall'art. 4 d.lgs. n. 74/2000 per aver indicato in dichiarazione elementi attivi inferiori a quelli reali (importo non dichiarato €1.290.000, imposta evasa €548.451). Il ricorrente deduce: violazione di norma incriminatrice e vizi di motivazione circa l'elemento materiale del reato; sostenuto che €570.000 erano corrispettivi fatturati e regolarmente tassati da una società di investigazioni e che €740.000 costituivano un prestito infruttifero della signora Altieri (non imponibile); contestata la temporalità degli incassi e la corrispondenza fra fatture e assegni (contestazione specifica sulla fattura n.3/2012); dedotta la finalità fiduciaria dell'atto di trasferimento societario in funzione di protezione patrimoniale e non di distrazione; censurata l'utilizzabilità della testimonianza della Altieri per omissione di rinnovazione istruttoria e possibile connessione probatoria con altro procedimento (bancarotta); con ulteriore atto si lamenta difetto di correlazione fra accusa e condanna (ipotesi che i €740.000 siano provento di bancarotta o riciclaggio) e difetto di motivazione sulla credibilità della Altieri (richiamo a annotazioni di polizia giudiziaria e ad archiviazioni/criticità emerse in altri procedimenti).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivo principale: i motivi erano formulati in modo generico e miravano a una rivalutazione del merito già compiuta dai giudici di merito, senza indicare punti specifici di carenza motivazionale. La Corte ha ritenuto congrua la ricostruzione dei giudici di merito secondo cui le somme erano riconducibili a una truffa e ad appropriazione indebita (le fatture erano utilizzate a copertura di prestazioni inesistenti e il cosiddetto 'prestito' da €740.000 aveva carattere di dazione illecita). È stata inoltre affermata l'utilizzabilità della testimonianza della Altieri in qualità di parte offesa, e non è stata ravvisata mancanza di correlazione tale da invalidare la condanna fiscale. Conseguenze: ricorso dichiarato inammissibile; imputato mantiene la condanna tributaria confermata in appello (art. 4 d.lgs. 74/2000) con le somme indicate; il ricorrente è tenuto alle spese e al versamento previsto dall'art. 616 c.p.p.; si prende atto della trasmissione di atti a carico del ricorrente per il reato di cui all'art. 648-bis cod. pen., ma ciò non ha inciso sull'esito dell'impugnazione.
Norme richiamate
art. 4 d.lgs. n. 74/2000
Norma incriminatrice del reato tributario per omessa o infedele dichiarazione. La Corte ha ritenuto sussistente l'elemento materiale e l'illiceità della provenienza delle somme, giustificando la tassazione e la contestazione penale.
art. 6 d.P.R. n. 917/1986
Definizione dei redditi diversi; la difesa aveva invocato la qualificazione delle somme come redditi diversi (profitto di truffa vs. prestito), ma la Corte ha condiviso la valutazione dei giudici di merito che le somme erano frutto di illeciti e quindi imponibili ai fini tributari.
artt. 191, 197 co.2 lett. b), 371 co.23 lett. b), 603 co.3 c.p.p.
Norme processuali richiamate dalla difesa in tema di inutilizzabilità o rinnovazione dell'istruttoria in presenza di incompatibilità del testimone. La Corte ha ritenuto infondate le censure, confermando l'utilizzabilità delle dichiarazioni della testimone Altieri.
artt. 521 e 522 c.p.p.
Norme sulla correlazione tra accusa e dispositivo di condanna; la difesa invocava nullità per difetto di correlazione in relazione alla qualificazione della somma di €740.000. La Corte ha deciso che la specificazione del reato tributario in sentenza è sufficiente e che non è necessaria l'enunciazione della fattispecie penale da cui provengono i proventi, purché ne risulti l'illiceità.
art. 648-bis c.p.
Reato di riciclaggio. La Corte ha preso atto della segnalazione di atti per eventuali reati diversi (bancarotta, riciclaggio) ma ha ritenuto che ciò non determini vizio nella qualificazione fiscale delle somme oggetto del processo.
art. 616 c.p.p.
Norma che disciplina gli oneri in caso di inammissibilità; la Corte ha disposto l'onere delle spese del procedimento e il versamento alla Cassa delle ammende, valutando che non sussistesse colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata in tema di valutazione della colpa della parte nella proposizione del ricorso; la Corte ha ritenuto che non sussistessero elementi per attribuire colpa al ricorrente nella determinazione dell'inammissibilità.
Massime di principio
- Un ricorso in Cassazione deve indicare in modo chiaro e specifico dove la motivazione della decisione impugnata sia carente o illogica: censure generiche che chiedono una rivalutazione del fatto sono inammissibili.
- La Corte di legittimità non può rivedere autonomamente il merito dei fatti né sostituirsi al giudice di merito nel valutare la prova; è necessario mostrare errori giuridici o carenze motivazionali puntuali.
- Fatture o documentazione formale che attestano operazioni reali possono essere ritenute inefficaci se emergono elementi probatori che dimostrano l'inesistenza delle prestazioni (fatture 'cartolari' a copertura di illeciti).
- La qualificazione di somme come 'prestito' richiede elementi probatori tipici (es. titolo di prestito, corresponsione di interessi, richiesta di restituzione, coerente comportamento delle parti); la mera denominazione non esclude la ricostruzione come provento illecito.
- La testimonianza della presunta vittima è utilizzabile anche se esistono connessi procedimenti a suo carico, salvo che emerga un'incompatibilità evidente e provata che ne renda necessaria la rinnovazione istruttoria.
- La tassazione penale del provento richiede la dimostrazione dell'illiceità della provenienza delle somme; non è necessario che la sentenza penale individui esattamente la fattispecie penale (es. bancarotta o riciclaggio) da cui provengono, purché risulti l'illecito che ha generato il profitto.
- Invocare documenti o annotazioni parziali provenienti da altri procedimenti non sostituisce una critica motivata e dettagliata alla decisione impugnata; tali elementi devono essere inseriti e discussi nel grado di merito e ben correlati alla censura in Cassazione.
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