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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18819/2023 del 04/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da una scrittura privata del 28 gennaio 2002 con cui un soggetto avrebbe trasferito alla ricorrente alcuni immobili siti in Nulvi. Successivamente una società, creditrice del venditore per effetto di una sentenza penale che le aveva riconosciuto una provvisionale di euro 100.000, aveva promosso azioni esecutive sui beni del debitore e, venuta a contrastare con la sentenza civile che aveva verificato la scrittura privata, aveva proposto opposizione di terzo revocatoria ex art. 404, secondo comma, c.p.c. per ottenere l'inefficacia nei propri confronti della sentenza che accertava la scrittura. In primo grado l'opposizione era stata rigettata, ritenendo la disposizione anteriore al credito e non provata la collusione. In appello la decisione veniva riformata, valorizzando la mancanza di data certa opponibile della scrittura e una serie di indizi da cui desumere un accordo fraudolento volto a sottrarre i beni all'esecuzione. La ricorrente per cassazione ha dedotto due censure: 1) violazione dell'art. 404, secondo comma, c.p.c., sostenendo che il creditore opponente non avesse un credito certo, perché fondato su sentenza penale non passata in giudicato; 2) violazione dell'art. 2704 c.c., lamentando l'erronea individuazione della data certa della scrittura e, in sostanza, contestando il momento di insorgenza e di certezza del credito della controparte.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, ai fini dell'opposizione di terzo revocatoria, la qualità di creditore non richiede un precedente giudicato: il credito deve essere effettivo e accertabile anche incidenter da parte del giudice dell'opposizione sulla base delle prove offerte dall'opponente. Nel caso concreto, la questione dell'esistenza del credito non risultava specificamente contestata nei giudizi di merito, sicché non poteva essere utilmente riproposta in cassazione. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non prospettava una concreta violazione dell'art. 2704 c.c., ma mirava in realtà a contestare il diverso profilo del momento di insorgenza del credito e la valutazione di merito sulla data opponibile della scrittura; la censura, inoltre, non rispettava l'onere di specifica e intelligibile deduzione del vizio di violazione di legge. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 404, secondo comma, c.p.c.

    opposizione di terzo revocatoria

    Legittima il creditore di una parte a impugnare la sentenza pregiudizievole nei suoi confronti; la nozione di creditore va intesa in senso restrittivo, ma senza richiedere necessariamente un credito già coperto da giudicato, purché il credito sia effettivo e accertabile anche incidentalmente nel giudizio di opposizione.

  • art. 2704 c.c.

    La data certa della scrittura privata rileva solo ai fini dell'opponibilità ai terzi; la censura deve investire realmente la ratio decidendi relativa alla data opponibile, non questioni diverse come il momento di insorgenza del credito.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    La violazione di legge deve essere dedotta con argomentazioni specifiche e intelligibili, indicando il contrasto tra la decisione impugnata e la norma o la sua interpretazione giurisprudenziale.

  • art. 366, n. 4, c.p.c.

    Il motivo è inammissibile se non contiene la puntuale indicazione del precetto violato e il necessario raffronto critico con la sentenza impugnata.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nell'opposizione di terzo revocatoria il creditore opponente non deve provare un credito già definitivamente accertato con giudicato, ma deve dimostrare l'effettiva esistenza del credito, anche con accertamento incidentale nel giudizio di opposizione.
  • Se la questione dell'esistenza del credito non è stata specificamente contestata nei gradi di merito, non può essere introdotta per la prima volta in cassazione come censura di violazione di legge.
  • La deduzione del vizio di violazione di legge richiede una critica specifica alla ratio decidendi della sentenza impugnata; è inammissibile il motivo che in realtà contesti apprezzamenti di merito o profili diversi da quelli regolati dalla norma evocata.
  • La data certa della scrittura privata e il momento di insorgenza del credito sono profili distinti: l'art. 2704 c.c. disciplina l'opponibilità della scrittura ai terzi, mentre la nascita o la liquidazione del credito attengono al diverso piano sostanziale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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