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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37853/2022 del 06/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Scarcelli impugnava l'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere applicata nei suoi confronti per reati legati al traffico internazionale di stupefacenti (associazione e reati connessi). Con un unico motivo deduceva violazione di legge (artt. 275 e 299 c.p.p.) e vizio di motivazione, sostenendo che sussistevano elementi nuovi e favorevoli alla sostituzione della misura con arresti domiciliari con braccialetto elettronico: fatti risalenti a circa quattro anni prima, assenza di altri precedenti, ammissione di responsabilità, esclusione della recidiva, attività lavorativa lecita pregressa, periodo di custodia già scontato e concessione degli arresti domiciliari ad altri coimputati.

La decisione

La Corte dichiara il ricorso inammissibile perché in parte generico e in parte manifestamente infondato. Richiama il principio della specificità delle censure e ritiene che il ricorrente non abbia realmente confutato la motivazione del giudice di merito. Il Tribunale aveva correttamente ritenuto irrilevante la mera decorrenza del tempo e ha evidenziato l'assenza di elementi di novità idonei a modificare il quadro indiziario, nonostante la sopravvenuta condanna a nove anni e otto mesi. È altresì affermato che le decisioni favorevoli rese in capo ad altri coimputati non possono automaticamente estendersi senza dati individualizzati e che gli arresti domiciliari (anche con strumenti elettronici) risultano inidonei a contenere il rischio di reiterazione, considerata la provenienza del prevenuto da contesti di criminalità organizzata. Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina il reclamo avverso le misure cautelari; la procedura di riesame è stata esperita correttamente davanti al Tribunale di Bari.

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Disciplina le misure cautelari personali e i criteri per la loro applicazione e sostituzione; il ricorrente ha invocato violazione di tale norma senza mostrare elementi nuovi che giustificassero la sostituzione.

  • art. 299 cod. proc. pen.

    Norma relativa ai casi di ricorso in Cassazione per le decisioni cautelari; richiamata dal ricorrente ma la Corte ha ritenuto le censure generiche e infondate.

  • art. 275-bis cod. proc. pen.

    Prevede strumenti elettronici di controllo a distanza; la Corte osserva che il giudizio di inadeguatezza degli arresti domiciliari implica anche la valutazione sull'opportunità degli strumenti elettronici.

  • D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74

    Norma sul traffico di stupefacenti; indica la fattispecie contestata all'imputato e giustifica la gravità dell'ipotesi accusatoria considerata dai giudici cautelari.

  • D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 80

    Previsioni relative alle sanzioni e circostanze aggravanti in materia di stupefacenti, rilevanti per la valutazione della gravità della condotta e della proporzionalità della misura cautelare.

  • art. 61-bis cod. pen.

    Norma sulle recidive e aggravanti: la sopravvenuta esclusione della recidiva invocata dal ricorrente non è risultata idonea a mutare il giudizio complessivo sulle esigenze cautelari.

  • art. 23, commi 8 e 9, decreto-legge 28/10/2020 n. 137 (conv. L. 176/2020) e art. 7 del d.l. 23/7/2021 n. 105 (conv. L. 126/2021)

    Norme emergenziali che hanno consentito lo svolgimento del procedimento in camera di consiglio con modalità speciali; il procedimento è stato trattato secondo tali disposizioni prorogate.

Massime di principio

  • Il motivo di impugnazione deve essere specifico: occorre indicare chiaramente gli elementi fattuali e giuridici che si ritengono erroneamente valutati dal giudice di merito, altrimenti il ricorso può essere dichiarato inammissibile per genericità.
  • La mera decorrenza del tempo non costituisce, di per sé, elemento novativo idoneo a giustificare la sostituzione della custodia cautelare: serve la dimostrazione di nuove circostanze concrete che incidano sulle esigenze cautelari.
  • Una condanna in sede di merito con l'irrogazione di una pena rilevante rafforza la persistenza delle esigenze cautelari e può legittimare il mantenimento della misura cautelare già applicata.
  • Le decisioni cautelari favorevoli adottate in capo a terzi (coimputati) non si estendono automaticamente: servono dati individualizzati che permettano di trasferire gli effetti favorevoli anche ad altro imputato.
  • L'adozione degli arresti domiciliari o di strumenti elettronici di controllo può essere esclusa quando, per la natura dei reati e l'appartenenza a contesti di criminalità organizzata, sussista un concreto rischio di continuare a partecipare all'attività delittuosa anche rimanendo in casa.
  • Il giudice del riesame/appello cautelare può omettere di riproporre integralmente tutta la motivazione del primo giudice purché valuti e motivi adeguatamente la decisione sulla base del complesso probatorio e delle esigenze cautelari residue.

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