Sentenza n. 19/2026 - Palermo, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio sull’istanza di accesso del 5 agosto 2025, relativa alle note di iscrizione di ipoteche su beni dei ricorrenti
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione fiscale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti avevano già presentato nel giugno 2025 analoghe istanze di accesso relative alle note di iscrizione di ipoteche, respinte dall’amministrazione nel luglio 2025 per difetto di interesse diretto, concreto e attuale. Il 5 agosto 2025 hanno reiterato la richiesta. A fronte di una comunicazione del 5 settembre 2025 ritenuta incongrua e non risolutiva, hanno impugnato il silenzio, deducendo: violazione degli artt. 22 e seguenti della l. 241/1990; violazione dell’art. 97 Cost. e dei principi di buona amministrazione; violazione dell’art. 26 d.P.R. 602/1973, quale disposizione attributiva di uno specifico diritto di accesso alla documentazione tributaria; violazione del diritto di difesa e dell’accesso difensivo. Hanno chiesto l’ostensione della documentazione e il risarcimento dei danni. Nel corso del giudizio l’amministrazione ha infine riscontrato l’istanza, mentre i ricorrenti hanno dichiarato in udienza la sopravvenuta carenza di interesse.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, applicando il principio della ragione più liquida. Il sopravvenuto riscontro dell’amministrazione e la dichiarazione resa in udienza dai ricorrenti hanno fatto venir meno l’interesse alla decisione. Il giudice ha ritenuto assorbito ogni esame nel merito dei motivi di accesso e ha precisato che la parte ricorrente, fino alla trattenuta della causa in decisione, dispone dell’azione e può dichiarare di non avere più interesse alla decisione; in assenza di diverse richieste, il giudice non può procedere d’ufficio né sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire. La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse è stata riferita all’intero ricorso, anche perché i ricorrenti non avevano specificato la permanenza di un autonomo interesse alla domanda risarcitoria. Le spese sono state compensate, anche in considerazione della dubbia ammissibilità del ricorso: le istanze del giugno 2025 erano già state respinte e quella del 5 agosto 2025 ne costituiva sostanzialmente la reiterazione, nella consapevolezza dell’imminente scadenza del termine per impugnare i precedenti dinieghi.
Norme richiamate
artt. 22 ss. l. 241/1990
Disciplina generale del diritto di accesso documentale, invocata dai ricorrenti ma non esaminata nel merito per la sopravvenuta carenza di interesse.
art. 97 Cost.
Richiamato dai ricorrenti in relazione ai principi di buon andamento e buona amministrazione; il motivo non è stato esaminato nel merito.
art. 26 d.P.R. 602/1973
Richiamato dai ricorrenti quale fondamento di uno specifico diritto di accesso alla documentazione tributaria; la questione è rimasta assorbita dall’improcedibilità.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio amministrativo, sopravviene il soddisfacimento dell’interesse azionato e il ricorrente dichiara espressamente di non avere più interesse alla decisione, il giudice deve dichiarare l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare il merito né procedere d’ufficio in senso contrario.
- Nel processo amministrativo, fino a quando la causa è trattenuta in decisione, il ricorrente conserva la disponibilità dell’azione e può rinunciare alla decisione mediante una dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse; il giudice non può sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire, salvo il caso di repliche o diverse richieste processuali incompatibili.
- La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse riferita al ricorso, non accompagnata dalla precisazione di un persistente interesse autonomo alla domanda risarcitoria, può determinare l’improcedibilità dell’intero giudizio, comprese le pretese accessorie.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 5 gen 2026Sentenza n. 4/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 5 gen 2026Sentenza n. 5/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 5 gen 2026Sentenza n. 6/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 5 gen 2026Sentenza n. 7/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 5 gen 2026Sentenza n. 8/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 5 gen 2026Sentenza n. 9/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →