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Sentenza

Sentenza n. 591/2026 - Palermo, Sezione 3

per l’annullamento, previa sospensione in via cautelare dell’efficacia, - dell’ordinanza di demolizione e ripristino n. 189 del 20.11.2025 emessa dal Comune di Villabate ai sensi dell’articolo 31, comma 2, d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, notificata agli odierni ricorrenti in data 24.11.2025 e 03.12.2025, con cui è stata ordinata la demolizione: “delle opere edilizie realizzate in assenza di titolo abilitativo, nell’immobile sito in via Vittorio Emanuele, 10, censito al N.C.E.U al Fg. 1, part.lla 2136, subb. 5, 6, 21 e 25, oltre al RIPRISTINO dei luoghi ovvero, dello stato dell’intero immobile così come autorizzato da Questo Ente, giusta Licenza del 09.08.1963 e successivo Permesso di abitabilità del 11.01.1965 e del 12.01.1965, come accertato in sede di sopralluogo e dagli atti depositati presso Questo servizio. Gli interventi di cui sopra, ed oggetto della presente, consistono in: - interventi edili (sub. 5 e 6 piano seminterrato): frazionamento, cambio d’uso, opere interne, allaccio alla p.f., aumento volume/superficie e variazione prospetti; - interventi edili (sub. 21 e 25): realizzazione intero piano (quarto rispetto la Via Emanuele), ad uso residenziale composto da due unità immobiliari, con sviluppo volumetrico di mc. 560,00 c. e superficie coperta di mq. 196,00 c.; - interventi edili (sub. 23): realizzazione struttura a chiusura del terrazzo laterale, con affaccio sulla via W. Tobagi (piano terra rispetto la via V. Emanuele), con conseguente aumento di volume”; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, allo stato anche non conosciuto, ivi incluse le note prot. 20120, 20121 e 20127 del 29.10.2025 notificate in data 03.11.2025, 06.11.2025 e 30.10.2025, con cui l’Amministrazione intimata “ha chiesto ai sigg. Cottone Giuseppina, Antonino (1993), Davide e Antonino (1986) di trasmettere entro tre giorni dalla notifica dell’eventuale documentazione attestante la legittimità dei rispettivi immobili”;

Giustizia amministrativa202600254

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza comunale di demolizione e ripristino relativa a opere abusive realizzate nel piano seminterrato, al quarto piano e sulla copertura dell'immobile, nonché atti istruttori e comunicazioni presupposti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza di demolizione e ripristino deducendo, in sintesi: 1) che il frazionamento del locale seminterrato, le opere interne e il cambio d'uso sarebbero stati interventi di manutenzione straordinaria soggetti a SCIA e non sanzionabili ai sensi dell'art. 31 d.P.R. 380/2001; inoltre, il termine di tre giorni assegnato dal Comune per produrre documentazione e controdedurre avrebbe violato la partecipazione procedimentale e il principio di leale collaborazione; 2) che il mutamento di destinazione d'uso del seminterrato sarebbe stato temporaneo o comunque cessato, che non sarebbe stato accertato l'aumento del carico urbanistico e che parte dell'aumento volumetrico contestato sarebbe stata originaria, necessaria alla stabilità dell'edificio o frutto di un errore grafico del progetto del 1963; 3) che l'ordine relativo al nuovo piano in copertura avrebbe ricompreso anche manufatti legittimamente autorizzati e sarebbe stato generico; inoltre, avrebbe dovuto applicarsi la fiscalizzazione dell'abuso prevista dall'art. 34, comma 2, d.P.R. 380/2001; 4) che l'ordinanza avrebbe violato i principi di proporzionalità e ragionevolezza, il legittimo affidamento, il diritto al rispetto della vita privata e familiare, la tutela della prima casa e l'art. 97 Cost., anche perché alcuni ricorrenti non sarebbero stati autori degli abusi.

La decisione

Il TAR ha rigettato integralmente il ricorso con sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a. Quanto agli abusi del piano seminterrato, ha ritenuto che il frazionamento non potesse essere valutato isolatamente, poiché costituiva parte di un intervento unitario funzionalmente diretto al cambio di destinazione d'uso del locale, da garage a esercizio commerciale e laboratorio artigianale. Il mutamento di categoria funzionale con opere richiedeva il permesso di costruire ai sensi dell'art. 23-ter d.P.R. 380/2001 e legittimava la demolizione ex art. 31. Le opere interne, il servizio igienico e l'allaccio fognario, ancora esistenti, conferivano carattere permanente alla trasformazione; la destinazione commerciale/artigianale implicava inoltre un aumento del carico urbanistico, senza necessità di un distinto accertamento nei termini prospettati dai ricorrenti. Il Comune non era tenuto ad attendere l'avvio di una sanatoria prima dell'ordinanza: secondo la scansione dell'art. 31, la domanda di regolarizzazione può essere presentata nel termine successivo di novanta giorni decorrente dall'ingiunzione demolitoria. È stata ritenuta abusiva anche la porzione volumetrica risultante diversa dal progetto del 1963, poiché ogni modificazione, anche non radicale, del progetto approvato richiede un titolo edilizio in variante. Le difficoltà statiche o esecutive possono rilevare nella fase di esecuzione, ma non incidono sulla legittimità dell'ordine. Quanto al nuovo piano in copertura, la descrizione riferita alle due nuove unità immobiliari e al nuovo volume consentiva di distinguere le opere abusive dai manufatti originariamente autorizzati. La fiscalizzazione non era applicabile perché la stessa documentazione dei ricorrenti attestava la possibilità di demolire le strutture abusive senza compromettere la parte legittima dell'edificio, difettando quindi il presupposto dell'irreparabile pregiudizio. Sono state infine respinte le censure fondate su proporzionalità, vita familiare, prima casa e affidamento: l'interesse alla repressione dell'abuso e alla tutela dell'ordinato assetto urbanistico prevale sulle situazioni personali; la sanzione demolitoria è reale e può essere adottata nei confronti dell'attuale proprietario, anche se non autore materiale dell'abuso. Nulla sulle spese, stante la mancata costituzione del Comune.

Norme richiamate

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    Disciplina l'ingiunzione di rimozione o demolizione degli interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali; l'istanza di regolarizzazione può essere presentata nella fase successiva all'ingiunzione, entro il termine previsto dalla norma.

  • art. 23-ter d.P.R. 380/2001

    Il mutamento di destinazione d'uso rilevante, con cambio di categoria funzionale e opere, è subordinato al permesso di costruire.

  • art. 34 d.P.R. 380/2001

    La fiscalizzazione dell'abuso presuppone che la demolizione non possa avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità; non ricorre quando le opere abusive sono separatamente e concretamente rimovibili.

  • art. 3 d.P.R. 380/2001

    La qualificazione dell'intervento edilizio deve considerare la complessiva trasformazione realizzata, non soltanto singole opere strutturalmente autonome.

  • art. 22 d.P.R. 380/2001

    La SCIA non è sufficiente per interventi che, valutati unitariamente, comportino un cambio di destinazione d'uso rilevante e un aumento del carico urbanistico soggetto a permesso di costruire.

  • art. 21-octies l. 241/1990

    Richiamato dai ricorrenti in relazione ai vizi partecipativi e procedimentali; il giudice ha escluso che tali censure incidessero sulla legittimità dell'ordinanza demolitoria.

  • art. 7 l. 241/1990

    Richiamato con riguardo alla partecipazione procedimentale; il giudice ha ritenuto infondate le contestazioni relative alla fase precedente all'ingiunzione.

  • art. 3 l. 241/1990

    L'ordinanza è stata ritenuta sufficientemente descrittiva e motivata quanto alla natura e all'estensione delle opere abusive.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previa verifica dei presupposti processuali e avviso alle parti.

Massime di principio

  • Nel qualificare un intervento edilizio non si deve considerare soltanto il profilo strutturale delle singole opere, ma anche il loro collegamento funzionale: opere separatamente realizzate possono costituire un unico intervento quando siano strumentali al medesimo risultato pratico.
  • Il frazionamento di un'unità immobiliare, se funzionalmente inserito in un intervento diretto al mutamento rilevante della destinazione d'uso e della categoria funzionale, non può essere trattato come semplice intervento soggetto a SCIA, ma richiede il titolo edilizio previsto per la trasformazione complessiva.
  • La procedura repressiva dell'abuso edilizio si articola in una fase di accertamento e ingiunzione demolitoria e in una fase successiva, decorrente dall'ingiunzione, nella quale il destinatario può presentare l'istanza di regolarizzazione; l'amministrazione non deve attendere l'avvio della sanatoria prima di adottare l'ordine di demolizione.
  • Anche modificazioni non radicali del progetto edilizio approvato richiedono un titolo edilizio in variante; in mancanza, l'opera difforme conserva natura abusiva.
  • La fiscalizzazione dell'abuso è subordinata all'impossibilità di demolire le opere abusive senza pregiudicare la parte legittima dell'edificio; non è applicabile quando la demolizione delle opere abusive sia tecnicamente possibile senza compromettere le strutture conformi.
  • L'ordine di demolizione ha natura reale e può essere legittimamente rivolto all'attuale proprietario dell'immobile, indipendentemente dalla sua responsabilità personale nella realizzazione dell'abuso; le esigenze abitative, familiari o di disagio personale non impediscono, di per sé, l'esercizio del potere repressivo.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniQualificazione degli interventiPartecipazione al procedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizioneFiscalizzazione dell'abusoDecorso del tempo e affidamento del responsabile
IstitutiDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentaleProporzionalità e ragionevolezzaLegittimo affidamento

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