Cassazione Civile, Ordinanza n. 03574/2023 del 06/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
La controversia nasce da una vicenda societaria interna a una s.r.l. riguardante la nomina dell'amministratore unico. Un socio aveva impugnato una delibera assembleare del 23.11.2016, sostenendo che fosse illegittima perché convocata da soggetto privo del potere di convocazione, adottata in violazione dello statuto e di norme sulla convocazione assembleare, e perché aveva sostanzialmente riesaminato e sostituito gli esiti di una precedente assemblea del 5.11.2016. Il tribunale aveva rigettato l’impugnazione, ma la corte d’appello aveva invece annullato la delibera, ritenendo invalida la convocazione e insussistenti i presupposti dell’assemblea totalitaria. La società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell’art. 2479, comma 1, c.c., sostenendo che la corte d’appello avesse erroneamente escluso la legittimazione dei soci a convocare l’assemblea; 2) violazione dell’art. 2479-bis, ultimo comma, c.c., contestando la negazione dei presupposti dell’assemblea totalitaria; 3) omesso esame e omessa motivazione sulla funzione di sanatoria della delibera del 23.11.2016 rispetto alla precedente del 5.11.2016; 4) nullità della sentenza e violazione del diritto di difesa per avere la corte d’appello deliberato prima della scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica ex art. 190 c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il quarto motivo, ritenendolo assorbente, sulla base del principio secondo cui la decisione depositata o deliberata prima della scadenza dei termini concessi alle parti per conclusionali e repliche determina nullità della sentenza per lesione del diritto di difesa e del contraddittorio. Ha quindi cassato la sentenza impugnata senza esaminare i primi tre motivi, dichiarati assorbiti, perché la sentenza d’appello risultava deliberata in camera di consiglio il 20.07.2021, prima della scadenza del termine per le memorie di replica. Il testo fornito si interrompe dopo "P.Q.M. accoglie il quarto motivo di ricorso; dichiara assor...", ma dal contesto emerge chiaramente la cassazione della sentenza impugnata per il vizio processuale accolto.
Norme richiamate
art. 2479 c.c.
viene richiamato per il tema della legittimazione alla richiesta/convocazione assembleare nelle s.r.l.; la società sosteneva una lettura ampia che consente al socio qualificato di attivare la convocazione anche senza inerzia dell'organo amministrativo.
art. 2479-bis c.c.
è richiamato per i presupposti dell'assemblea totalitaria; la Corte d'appello aveva escluso che la riunione del 23.11.2016 potesse sanare i vizi di convocazione, perché non vi era partecipazione/informazione e non opposizione di tutti gli aventi diritto.
art. 13 statuto societario
lo statuto prevedeva la convocazione dell'assemblea da parte dell'organo amministrativo e, solo in casi di impossibilità o inattività degli amministratori, la convocazione surrogatoria da parte del collegio sindacale o di un socio.
art. 24 Cost.
è invocato come parametro della nullità per lesione del diritto di difesa, in relazione alla decisione prima della scadenza dei termini per le memorie di replica.
art. 190 c.p.c.
la sua violazione, per avere il giudice deciso prima della scadenza del termine per conclusionali e repliche, è ritenuta causa di nullità della sentenza per impedimento dell'esercizio pieno del diritto di difesa.
art. 132, comma 1, n. 4 c.p.c.
è indicato quale norma processuale che esprime il requisito della motivazione/sanità formale della sentenza, richiamata dalla ricorrente a sostegno della nullità denunciata.
art. 380 c.p.c.
viene menzionato come base del procedimento camerale non partecipato.
Massime di principio
- La decisione della causa prima della scadenza del termine assegnato alle parti per il deposito delle memorie conclusionali di replica determina nullità della sentenza, senza che la parte impugnante debba dimostrare in concreto quali ulteriori difese avrebbe svolto.
- La violazione del contraddittorio e del diritto di difesa non riguarda solo l'atto introduttivo, ma deve persistere effettivamente per tutta la fase decisoria del processo, sino alla scadenza dei termini concessi per le difese finali.
- Quando un motivo di ricorso è accolto perché attiene a un vizio processuale assorbente che impedisce la validità della decisione, gli ulteriori motivi di merito restano assorbiti e non vengono esaminati.
- In tema di s.r.l., la legittimazione dei soci a intervenire sulla convocazione assembleare va coordinata con la disciplina statutaria e con la distinzione tra semplice richiesta di convocazione e potere effettivo di convocazione dell'assemblea.
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