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Circolare

Circolare numero 86 del 12-05-2017

la presente circolare fornisce indicazioni in merito alle modifiche intervenute in materia di Sostegno all’Inclusione attiva (SIA), a seguito dell’entrata in vigore del Decreto del 16 marzo del 2017, emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 99 del 29 aprile 2017. In allegato alla presente circolare sono pubblicati il nuovo modello di domanda ed il modello SIA – com.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra le novità apportate al Sostegno per l’Inclusione Attiva (SIA) dal Decreto 16 marzo 2017, in vigore dal 30 aprile 2017. Vengono chiariti l’ampliamento dei soggetti abilitati alla trasmissione dei flussi, la revisione di alcuni requisiti di accesso, l’incremento di 80 euro per specifici nuclei, la nuova regola sulla durata e sulla ripresentazione della domanda, i termini per la sottoscrizione del progetto personalizzato, il riesame d’ufficio delle domande respinte secondo la vecchia disciplina e l’adozione del nuovo modello di domanda e del modello SIA-com per le variazioni lavorative e reddituali.

Modifiche operative alla disciplina del SIA introdotte dal Decreto 2017

Modifiche operative alla disciplina del SIA introdotte dal Decreto 2017

La circolare fornisce le istruzioni operative conseguenti alle modifiche apportate alla disciplina del Sostegno per l’Inclusione Attiva (SIA) dal Decreto 16 marzo 2017, in vigore dal 30 aprile 2017. L’intervento normativo aggiorna sia i requisiti di accesso sia le modalità di gestione delle domande, dei flussi informativi e delle comunicazioni reddituali nel corso dell’erogazione del beneficio.

Quadro normativo di riferimento

La circolare richiama le precedenti indicazioni già fornite con la circolare n. 133 del 19 luglio 2016 e con i messaggi nn. 3275 del 2 agosto 2016, 3322 del 5 agosto 2016 e 3451 del 30 agosto 2016, emanati in attuazione del decreto 26 maggio 2016 sul SIA su tutto il territorio nazionale. Il Decreto 2017 modifica e integra quel quadro, imponendo l’aggiornamento delle procedure amministrative e dei moduli di domanda.

Trasmissione dei flussi informativi

Il Decreto 2017 amplia il novero dei soggetti coinvolti nella trasmissione e nella ricezione delle informazioni verso l’INPS.

  • In caso di gestione associata, gli ambiti territoriali possono attivare i flussi informativi nei confronti dell’INPS.
  • Gli ambiti territoriali diventano anche destinatari delle comunicazioni dell’INPS relative all’elenco dei nuclei familiari destinatari della misura.

La modifica comporta quindi un’estensione del ruolo operativo degli ambiti, prima riservato sostanzialmente ai soli Comuni.

Requisiti di accesso: ampliamento della platea

La circolare evidenzia diverse modifiche ai requisiti di accesso, con effetti di ampliamento della platea dei potenziali beneficiari.

  • Per i nuclei in cui sia presente una persona non autosufficiente, il valore complessivo dei trattamenti economici, anche fiscalmente esenti, di natura previdenziale, indennitaria e assistenziale, a qualunque titolo concessi dallo Stato o da altre amministrazioni, non deve superare 900 euro mensili.
  • Il possesso di autoveicoli e motoveicoli per i quali è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità non costituisce motivo ostativo alla concessione della misura.
  • Il punteggio minimo richiesto dalla valutazione multidimensionale del bisogno per l’accesso al SIA è elevato a 25 punti.
  • Sono esonerati dall’obbligo di dichiarare lo stato di disoccupazione, ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo n. 150 del 14 settembre 2015, le persone non autosufficienti, le persone inabili al lavoro e gli studenti.

Tali modifiche incidono anche sul nuovo modulo di domanda, nel quale è stato aggiornato il quadro G.

Importo del beneficio

Il Decreto 2017 introduce un incremento economico per una specifica tipologia di nucleo familiare.

Ai nuclei composti esclusivamente da genitore solo e da figli minorenni, come definiti ai fini ISEE e risultanti nella DSU, viene riconosciuto un importo aggiuntivo mensile di 80 euro. La circolare precisa che tale incremento spetta anche ai beneficiari già in corso alla data di entrata in vigore del decreto, per l’intera annualità del beneficio.

Durata del beneficio e nuove richieste

La disciplina sulla durata del SIA viene completata dal Decreto 2017. Resta ferma la durata massima del beneficio pari a 12 mesi, ma viene introdotta una regola di intervallo per la ripresentazione della domanda.

  • Una nuova domanda di SIA può essere presentata solo dopo che siano trascorsi almeno tre bimestri dall’ultimo beneficio percepito.
  • La stessa regola si applica nei casi di revoca del beneficio.

In caso di revoca, dunque, è necessario che intercorrano almeno tre bimestri tra la revoca e l’eventuale nuova richiesta.

Progetto personalizzato di presa in carico

Viene modificato anche il termine per la sottoscrizione del progetto personalizzato.

La sottoscrizione da parte di tutti i componenti del nucleo familiare beneficiario deve avvenire entro la fine del bimestre successivo a quello di presentazione della domanda. Il termine precedente, pari a 60 giorni dalla comunicazione dell’avvenuto accreditamento del primo bimestre, viene superato dalla nuova formulazione.

Domande respinte sotto il previgente regime

La circolare contiene una disciplina transitoria per le domande rigettate prima dell’entrata in vigore del Decreto 2017, quando il diniego dipendeva esclusivamente da requisiti successivamente modificati.

L’Istituto procederà d’ufficio a rielaborare tutte le domande presentate entro il 29 aprile 2017 e respinte solo per effetto dell’applicazione dei criteri poi cambiati dal Decreto 2017, verificando i requisiti al 30 aprile 2017 sulla base dei nuovi parametri.

Per evitare duplicazioni:

  • i Comuni non devono invitare alla ripresentazione della domanda i nuclei interessati;
  • gli ambiti devono comportarsi in modo analogo, evitando nuove istanze per gli stessi soggetti.

Aggiornamento del modello di domanda e adeguamenti procedurali

In conseguenza del nuovo assetto normativo è stato aggiornato il modello di domanda SIA, d’intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. La circolare precisa che ulteriori modifiche procedurali, necessarie ad adeguare l’istruttoria e la gestione delle domande nuove e di quelle in corso, saranno comunicate con successivo messaggio.

Modello SIA-com per le variazioni lavorative e reddituali

La circolare dà attuazione alla previsione del Decreto 2016 relativa alla comunicazione delle variazioni lavorative e reddituali dei componenti del nucleo durante il periodo di erogazione del beneficio.

Il modello da utilizzare è il SIA-com, che deve essere compilato:

  • entro 30 giorni dall’inizio dell’attività lavorativa;
  • con l’indicazione del reddito annuo previsto;
  • nuovamente, in caso di variazione del reddito previsto;
  • anche al momento della domanda, se uno o più componenti del nucleo percepiscono redditi da lavoro non valorizzati nell’attestazione ISEE in corso di validità.

La comunicazione serve all’INPS per verificare la permanenza del requisito economico di bisogno, legato a un valore ISEE non superiore a 3.000 euro.

Punti principali

Contesto normativo e finalità

La circolare aggiorna le istruzioni già fornite con la circolare n. 133/2016 e con i messaggi successivi, alla luce del Decreto 16 marzo 2017 che modifica il quadro del SIA. Le nuove disposizioni sono in vigore dal 30 aprile 2017 e richiedono adeguamenti operativi nella gestione delle domande e dei flussi informativi.

Trasmissione dei flussi informativi

Il Decreto 2017 amplia i soggetti legittimati a interagire con l’INPS. In caso di gestione associata, gli ambiti territoriali possono attivare i flussi informativi verso l’INPS e, specularmente, sono destinatari delle comunicazioni dell’Istituto relative all’elenco dei nuclei familiari beneficiari.

Requisiti di accesso modificati

Sono ampliate le condizioni di accesso al SIA: per i nuclei con persona non autosufficiente il limite dei trattamenti economici complessivi è fissato a 900 euro mensili; non ostano alla misura i veicoli agevolati per disabili; il punteggio minimo della valutazione multidimensionale sale a 25 punti; sono esonerati dall’obbligo di dichiarare lo stato di disoccupazione le persone non autosufficienti, le persone inabili al lavoro e gli studenti.

Incremento dell’importo per nuclei monogenitoriali

Ai nuclei composti esclusivamente da un genitore solo e da figli minorenni, come risultanti ai fini ISEE e dalla DSU, è riconosciuto un incremento mensile di 80 euro. L’aumento spetta anche ai beneficiari già in corso alla data di entrata in vigore del Decreto 2017, per l’intera annualità del beneficio.

Durata del beneficio e nuove domande

La durata massima resta di 12 mesi, ma una nuova domanda può essere presentata solo dopo almeno tre bimestri dall’ultimo beneficio percepito. La stessa regola vale anche in caso di revoca: devono comunque trascorrere almeno tre bimestri prima di una nuova richiesta.

Sottoscrizione del progetto personalizzato

Il progetto personalizzato di presa in carico deve essere sottoscritto da tutti i componenti del nucleo familiare beneficiario entro la fine del bimestre successivo a quello di presentazione della domanda, superando il precedente termine di 60 giorni dall’accredito del primo bimestre.

Domande respinte secondo la vecchia disciplina

Le domande presentate entro il 29 aprile 2017 e respinte solo per il mancato possesso di requisiti poi modificati dal Decreto 2017 saranno rielaborate d’ufficio dall’Istituto, con verifica dei requisiti al 30 aprile 2017 secondo i nuovi criteri. Comuni e ambiti non devono far ripresentare domanda ai nuclei interessati, per evitare duplicazioni.

Nuovo modello di domanda e aggiornamenti procedurali

È stato aggiornato il modulo di domanda SIA in coerenza con il nuovo assetto normativo. Le ulteriori modifiche procedurali per l’istruttoria e la gestione delle domande nuove e in corso saranno comunicate con successivo messaggio.

Modello SIA-com e comunicazione delle variazioni lavorative

Per comunicare all’INPS variazioni della situazione lavorativa e reddituale dei componenti del nucleo, rispetto alla DSU in corso di validità, deve essere utilizzato il modello SIA-com. Il modello va compilato entro 30 giorni dall’inizio dell’attività lavorativa, indicando il reddito annuo previsto, e va ripresentato in caso di variazione di tale reddito o quando, al momento della domanda, vi siano redditi da lavoro non valorizzati nell’ISEE. La comunicazione serve anche per verificare la permanenza del requisito economico di bisogno, con ISEE non superiore a 3.000 euro.

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