Cassazione Penale, Sentenza n. 9158/2023 del 03/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la conferma delle condanne per l'omicidio di Michele Amedeo: Baccellieri censurava la qualificazione del fatto come omicidio volontario e premeditazione, la ricostruzione della dinamica (distanza, direzione dei colpi, malfunzionamento dell'arma) e il diniego delle attenuanti; Margheriti contestava la mancata applicazione del concorso anomalo e la valutazione probatoria sull'intento (gambizzazione vs volontà omicida); Mariani denunciava l'eccessivo affidamento su dichiarazioni de relato (in particolare quelle di Costantino e di Margheriti) e la carenza di riscontri esterni a sostegno del presunto mandato; Costantino deduceva l'applicabilità dell'attenuante speciale ex art. 8 d.l. n. 152/1991 e la prevalenza delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto i ricorsi di Baccellieri e Margheriti, confermando le loro condanne in tutti i principali profili (dolo omicida, premeditazione, esclusione delle attenuanti generiche) e condannandoli alle spese; ha dichiarato inammissibile il ricorso di Costantino per rinuncia valida e irrevocabile (con condanna alle spese e sanzione alla Cassa delle ammende di 500 euro); ha invece accolto parzialmente il ricorso di Mariani, ritenendo che la Corte territoriale abbia dato insufficiente e non adeguatamente motivata valutazione al problema della chiamata in correità de relato (in particolare omissione e travisamento di dichiarazioni di Margheriti), annullando la sentenza nei confronti di Mariani e rinviando ad altra sezione della Corte di assise d'appello di Bari per nuovo giudizio con approfondita valutazione del valore probatorio delle dichiarazioni e dell'insieme delle prove. Inoltre i ricorrenti sono stati condannati a rifondere le spese di grado alle parti civili.
Norme richiamate
art. 581, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.
Limita l'ammissibilità di motivi nuovi in appello ai capi e punti della decisione enunciati nell'impugnazione originaria; i nuovi motivi che escano dal devolutum sono inammissibili
art. 587 cod. proc. pen.
Non consente di estendere ai coimputati l'esame di motivi nuovi proposti da un altro imputato quando tali motivi eccedono il devolutum; l'estensione prevista riguarda solo l'effetto favorevole del motivo accolto, non la possibilità di introdurre nuove censure
art. 530, comma 2, cod. proc. pen.
Richiamato nel contesto per la richiesta di assoluzione per "non aver commesso il fatto"; la Corte territoriale ha ritenuto tale motivo nuovo privo di connessione funzionale con i punti impugnati
art. 116, comma finale, cod. pen.
Disciplina il concorso anomalo: la Corte ha escluso la configurazione dell'art. 116 cpv. ritenendo che l'adesione all'impresa con armi da sparo comporti l'accettazione del rischio omicidario, con conseguente responsabilità secondo il concorso ordinario (art. 110)
art. 8 d.l. 13 maggio 1991, n. 152 conv. dalla legge 12 luglio 1991, n. 203
Previsione di una attenuante speciale evocata da Costantino; la Corte di merito l'ha esclusa in quanto non si trattava di reati di natura mafiosa
art. 133 cod. pen.
Criteri per la valutazione delle attenuanti generiche: il giudice di merito esercita un giudizio di fatto motivato e non sindacabile in cassazione se congruo; qui è stata ritenuta l'esclusione delle generiche per la gravità della condotta e la personalità dell'imputato
art. 192, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamato indirettamente nel quadro della necessità di "altri elementi di prova" a corredo delle dichiarazioni del pentito o della chiamata in correità per ottenere riscontri esterni individualizzanti
art. 123, comma 1, cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata in relazione alla trasmissione dell'atto con cui Costantino rinunciava al ricorso
art. 616 cod. proc. pen.
Consente alla Corte di cassazione di condannare i ricorrenti al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso
art. 62-bis cod. pen.
Norma citata nel contesto dell'invocata mitigazione della pena; la Corte territoriale ha ritenuto irrilevante per la concessione delle attenuanti
Massime di principio
- I motivi nuovi in appello devono rimanere entro il "devolutum" stabilito dall'impugnazione originaria (art. 581 c.1 lett. a): questioni diverse introdotte tardivamente sono inammissibili salvo casi molto specifici
- La valutazione della dinamica del crimine (direzione, numero e replicazione dei colpi, distanza, parti colpite) è rimessa al giudice di merito; la Cassazione sindaca la correttezza logico-giuridica della motivazione, non la rivalutazione ex novo delle prove
- Per distinguere omicidio volontario da omicidio preterintenzionale si analizzano oggettivamente i mezzi e le modalità dell'azione: uso ripetuto di arma da fuoco a distanza ravvicinata e colpi a parti vitali sono indici forti di dolo omicida
- La premeditazione richiede un radicamento temporale del proposito criminoso (pianificazione, sopralluoghi, apprestamento dei mezzi) e si distingue dalla mera preordinazione; elementi come sopralluoghi e approntamento dei mezzi favoriscono la qualificazione come premeditazione
- Le dichiarazioni di un collaboratore o di un coimputato "de relato" richiedono rigorosa verifica dell'attendibilità intrinseca ed estrinseca e adeguati riscontri esterni individualizzanti; l'esistenza di un movente, pur utile, non supplisce a carenze probatorie primarie
- Se un concorrente accetta preventivamente l'impiego di armi micidiali nell'accordo criminoso, anche chi non ha materialmente sparato può essere ritenuto responsabile di omicidio (concetto di responsabilità per il rischio accettato), riducendo lo spazio applicativo del cosiddetto "concorso anomalo"
- La rinuncia all'impugnazione fatta personalmente dall'imputato è atto negoziale che diviene irrevocabile una volta acquisito agli atti; la revoca è efficace solo se intervenuta prima dell'acquisizione al fascicolo
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