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Sentenza

Sentenza del 18/03/2015 n. 5391 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti contestavano la debenza dell’accisa, dell’IVA correlativa, degli interessi e delle indennità, per complessivi Euro 9.652.393,97, relativi a 37 spedizioni di alcool etilico effettuate in regime di sospensione d’imposta verso Estonia e Lettonia. Sostenevano che la rimozione dei sigilli, l’asportazione della merce e la falsificazione dei timbri doganali fossero avvenute in Germania e che, pertanto, la riscossione dell’accisa spettasse alla Germania ai sensi dell’art. 20, paragrafo 1, della direttiva 92/12/CEE e dell’art. 2, comma 2, lett. b), del TUA. Deducevano inoltre l’estraneità della società alle condotte fraudolente e l’applicabilità dell’abbuono per perdita o sottrazione della merce.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile l’unico motivo di ricorso. Ha rilevato che la CTR non aveva accertato che l’irregolarità fosse avvenuta in Germania, ma aveva invece ritenuto non identificabile il luogo dell’infrazione. In tale situazione, poiché le merci non erano giunte a destinazione, l’accisa poteva essere riscossa dallo Stato di partenza, cioè l’Italia, salvo prova della regolarità dell’operazione o della commissione dell’infrazione all’estero entro il termine previsto. I ricorrenti avevano inoltre prospettato una diversa ricostruzione dei fatti sotto forma di violazione di legge, senza censurare correttamente la motivazione della sentenza impugnata. La decisione della CTR è quindi rimasta ferma e i ricorrenti sono stati condannati, in solido, a rimborsare all’Agenzia le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 12.000, oltre spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 504 del 1995 (Testo Unico Accise), art. 2, comma 2, lett. b)

    L’accisa è esigibile all’atto dell’immissione in consumo; si considera immissione in consumo anche lo svincolo, anche irregolare, da un regime sospensivo.

    Lo svincolo irregolare dei prodotti dal regime sospensivo equivale a immissione in consumo e rende esigibile l’accisa.

  • D.Lgs. n. 504 del 1995 (Testo Unico Accise), art. 4

    L’abbuono non è riconosciuto in caso di sottrazione dei prodotti sottoposti a regime sospensivo, salvo i presupposti previsti dalla legge.

    La sottrazione o perdita fraudolenta della merce non esonera automaticamente dal pagamento dell’accisa e non consente necessariamente l’abbuono.

  • D.Lgs. n. 504 del 1995 (Testo Unico Accise), art. 7

    Se i prodotti spediti dal territorio dello Stato non giungono a destinazione in un altro Stato membro e non è possibile stabilire il luogo in cui sono stati immessi in consumo, l’irregolarità si considera commessa nel territorio dello Stato.

    Quando il luogo dell’infrazione non è accertabile, l’accisa è dovuta nello Stato di partenza, salvo prova della regolarità dell’operazione o della commissione dell’infrazione fuori da tale Stato entro quattro mesi.

  • Direttiva 92/12/CEE, art. 20, paragrafi 1 e 3

    Nel caso di irregolarità o infrazione, l’accisa è dovuta nello Stato membro nel cui territorio l’irregolarità è stata commessa; se i prodotti non giungono a destinazione e non è possibile stabilire il luogo dell’infrazione, essa si considera commessa nello Stato membro di partenza.

    La competenza impositiva dipende dal luogo accertato dell’infrazione; in mancanza di tale accertamento opera una presunzione legale a favore dello Stato di partenza.

  • Codice doganale comunitario, regolamento CEE n. 2913/1992, art. 215

    Allorché un regime doganale non è appurato per una merce, si ritiene che l’obbligazione doganale sia sorta nel luogo in cui la merce è stata assoggettata a tale regime.

    L’omesso appuramento del regime doganale può radicare l’obbligazione nello Stato in cui la merce è stata inizialmente sottoposta al regime.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3

    Ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di norme di diritto.

    La censura di violazione di legge deve confrontarsi con l’effettivo contenuto della sentenza; non può essere utilizzata per contestare surrettiziamente la ricostruzione dei fatti o la motivazione senza formulare lo specifico vizio processuale previsto.

Massime di principio

  • Nel regime di circolazione sospensiva delle accise, se la merce non arriva a destinazione, occorre distinguere tra luogo dell’infrazione accertato e luogo non accertabile: nel primo caso è competente lo Stato dell’infrazione; nel secondo è competente lo Stato di partenza.
  • La falsificazione di documenti doganali o la scoperta di irregolarità presso una dogana estera non dimostrano automaticamente che l’immissione in consumo sia avvenuta in quello Stato; è necessario provare il luogo concreto dell’infrazione.
  • Il titolare del deposito fiscale o altro soggetto garante può rimanere responsabile dell’accisa anche se non ha materialmente commesso la sottrazione, quando non prova la regolarità dell’operazione o il luogo estero dell’infrazione.
  • Una clausola commerciale come EXW e l’affidamento del trasporto a terzi non escludono, da soli, la responsabilità fiscale derivante dal mancato appuramento del regime sospensivo.
  • In cassazione è essenziale qualificare correttamente la censura: se si contesta la ricostruzione dei fatti o la motivazione, non è sufficiente dedurre soltanto la violazione di legge.
  • Per evitare la presunzione di irregolarità nello Stato di partenza, il soggetto interessato deve conservare e produrre tempestivamente documentazione idonea a dimostrare la regolare conclusione della spedizione o il luogo estero dell’infrazione.

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