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Sentenza

Sentenza n. 1510/2026 - Napoli, Sezione 2

per l'annullamento 1. della determinazione dirigenziale n. 3748 del 19-9-2025 della Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Roma Capitale (All. n. 1), comunicata in pari data con nota reg. PI025484-25 (All. n. 2), con la quale la gara per l’affidamento del Servizio di raccolta integrata dei rifiuti solidi urbani e gestione dei servizi di igiene urbana per la durata di cinque anni del Comune di Caivano (CIG B6152761ED) è stata aggiudicata al RTI Green Attitude s.r.l. - Ecogin s.r.l.; 2. del verbale n. 1 della seduta pubblica telematica di preselezione dell’8-5-2025 (All. n. 3), laddove ammette alla gara gli operatori economici RTI Green Attitude s.r.l. – Ecogin s.r.l. e Consorzio L’Igiene Urbana Evolution;3. del verbale n. 2 della seduta riservata del 3-7-2025 (All. n. 4), di valutazione dell’offerta tecnica degli operatori RTI Green Attitude s.r.l. – Ecogin s.r.l. e Consorzio L’Igiene Urbana Evolution; 4. del verbale della seduta telematica del 17-7-2025 (All. n. 5), di apertura dei plichi contenenti le offerte economiche dei concorrenti ammessi, laddove dà atto che primo in graduatoria con 91,97 punti è risultato l’operatore economico RTI Green Attitude s.r.l. – Ecogin s.r.l. e secondo con punti 82,75 il Consorzio L’Igiene Urbana Evolution; 5. della proposta di aggiudicazione della gara all’operatore economico RTI Green Attitude s.r.l. – Ecogin s.r.l. (All. n. 6); 6. di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali;

Giustizia amministrativa202505551

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione al RTI composto da due imprese concorrenti, nonché ammissioni, valutazioni tecniche, graduatoria e proposta di aggiudicazione relative alla gara per il servizio quinquennale di raccolta dei rifiuti e igiene urbana

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, classificatasi terza con 80,20 punti, ha impugnato l'aggiudicazione al RTI primo classificato con 91,97 punti e gli atti di gara, sostenendo: 1) la violazione del disciplinare e dei Criteri Ambientali Minimi relativi ai veicoli, nonché il difetto di istruttoria, il travisamento e l'illogicità, perché l'aggiudicataria e la seconda classificata avrebbero offerto parchi mezzi non conformi ai CAM e l'aggiudicataria non avrebbe prodotto le schede tecniche dei telai; 2) la violazione delle prescrizioni sui contenitori per la raccolta, per omessa produzione delle schede tecniche e delle certificazioni di conformità, con conseguente necessità di esclusione e impossibilità di sanatoria mediante soccorso istruttorio; 3) la violazione degli artt. 68, comma 2, e 91, comma 4, del d.lgs. 36/2023 e del disciplinare, poiché il RTI aggiudicatario non avrebbe specificato le quote di esecuzione del servizio tra le imprese raggruppate. Le controinteressate hanno eccepito il difetto di interesse per mancato superamento della prova di resistenza.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso in parte infondato e in parte inammissibile per difetto di interesse. Ha respinto il terzo motivo, rilevando che il RTI aveva indicato nella domanda di partecipazione e nell'atto costitutivo quote del 51% e del 49% riferite al servizio oggetto dell'appalto; tale indicazione è stata ritenuta sufficientemente chiara anche come indicazione delle quote di esecuzione, considerando inoltre che entrambe le imprese erano qualificate per la totalità delle prestazioni. Quanto ai primi due motivi, il TAR ha affermato che il disciplinare non configurava i CAM relativi a veicoli, attrezzature e contenitori come requisiti escludenti dell'offerta, ma, per gli automezzi, come criteri di valutazione premiale, con un punteggio massimo di 5 punti. L'art. 4 del disciplinare richiamava i CAM principalmente con riferimento alla fase esecutiva, mentre l'art. 11, punto 3, li collegava alla valutazione qualitativa dei mezzi e all'attribuzione del punteggio. Pertanto, eventuali difformità non avrebbero comportato l'esclusione, ma, al più, la mancata attribuzione del punteggio premiale. In ogni caso, anche ipotizzando l'azzeramento del punteggio dell'aggiudicataria per tale criterio, il divario di 11,77 punti rispetto alla ricorrente, superiore ai 5 punti disponibili, avrebbe impedito alla terza classificata di conseguire l'aggiudicazione. Il TAR ha inoltre ritenuto non fondato il calcolo prospettato dalla ricorrente sulla percentuale di veicoli puliti: le percentuali devono essere riferite alle categorie di veicoli considerate dalla disciplina CAM e non indistintamente all'intero parco mezzi. Ha ritenuto ragionevole anche la valutazione della stazione appaltante che aveva compensato, nella valutazione globale dei veicoli leggeri, la lieve carenza di veicoli N1 puliti con l'offerta integrale di veicoli puliti delle categorie L5 e L7, secondo un criterio di equivalenza non specificamente contestato. Il ricorso è stato quindi dichiarato in parte infondato e in parte inammissibile; spese integralmente compensate per la complessità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 68, comma 2, d.lgs. 36/2023

    La disposizione è stata esaminata in relazione all'indicazione delle quote di partecipazione e di esecuzione delle imprese raggruppate; il TAR ha ritenuto sufficientemente chiara l'indicazione percentuale riferita al servizio oggetto dell'appalto.

  • art. 91, comma 4, d.lgs. 36/2023

    Richiamato dalla ricorrente in relazione all'obbligo di specificazione delle quote del raggruppamento; la censura è stata respinta perché le quote risultavano indicate in modo idoneo.

  • art. 57 d.lgs. 36/2023

    Richiamato nel quadro dell'obbligo di inserimento dei criteri ambientali minimi nella documentazione di gara.

  • art. 83 d.lgs. 36/2023

    Richiamato quale norma che impone l'adeguamento della lex specialis ai criteri ambientali minimi.

  • art. 4 del disciplinare di gara

    L'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto deve garantire una gestione efficace, efficiente ed economica del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani con ridotto impatto ambientale.

    Il richiamo ai CAM nell'oggetto dell'appalto è stato interpretato come riferito genericamente alla fase esecutiva e non come previsione di requisiti escludenti dell'offerta.

  • art. 11, punto 3, del disciplinare di gara

    Sarà valutato ... il maggior utilizzo di automezzi di minor impatto ambientale ... Il rispetto del criterio è dimostrato ... dalla presentazione ... delle schede tecniche del costruttore dei mezzi.

    La disposizione configura il rispetto dei CAM relativi agli automezzi come criterio di valutazione premiale, con attribuzione di un massimo di 5 punti, e non come requisito la cui violazione determina automaticamente l'esclusione.

  • D.M. MITE 23 giugno 2022 sui criteri ambientali minimi

    Le percentuali di veicoli puliti devono essere calcolate con riferimento alle categorie di veicoli previste dal decreto e alla relativa consistenza, tenendo conto della finalità di promuovere quote minime di veicoli puliti per le diverse tipologie.

  • D.M. MITE 17 giugno 2021 sui criteri ambientali minimi per i veicoli

    Le soglie di veicoli puliti sono riferite alle categorie di veicoli considerate dalla disciplina; il TAR ha ritenuto non corretto calcolarle sul totale indistinto dei mezzi offerti.

  • art. 34 d.lgs. 50/2016

    Richiamato insieme all'art. 71 del previgente codice quale fondamento dell'obbligo di adeguamento della lex specialis ai CAM.

  • art. 71 d.lgs. 50/2016

    Richiamato, nella disciplina previgente, in relazione all'inserimento dei criteri ambientali minimi nella documentazione di gara.

Massime di principio

  • Nelle gare pubbliche, il rilievo escludente o premiale dei criteri ambientali minimi deve essere stabilito mediante interpretazione della lex specialis: una specifica tecnica determina l'esclusione solo se configurata come elemento essenziale dell'offerta; se invece è prevista come criterio premiale, la sua mancanza può incidere sul punteggio ma non comporta l'esclusione del concorrente.
  • Quando la lex specialis richiama i CAM in termini generici con riferimento all'esecuzione del servizio e li disciplina, per una specifica componente dell'offerta, nell'ambito dei criteri di valutazione, il rispetto di tali criteri non costituisce requisito escludente, salvo un'espressa diversa previsione della legge di gara.
  • Il concorrente terzo classificato deve dimostrare, mediante la prova di resistenza, che l'accoglimento delle censure nei confronti dei concorrenti meglio classificati gli consentirebbe concretamente di conseguire l'aggiudicazione; in mancanza, il ricorso è inammissibile per difetto di interesse, salvo che siano dedotti vizi idonei a travolgere l'intera procedura.
  • La prova di resistenza deve considerare il punteggio massimo concretamente inciso dalla censura: se anche l'azzeramento del punteggio relativo al criterio contestato non consente al terzo classificato di superare l'aggiudicatario, il ricorso non può condurre all'aggiudicazione.
  • Nel calcolo delle percentuali di veicoli puliti previste dai CAM, le soglie devono essere rapportate alle categorie di veicoli cui si riferiscono le prescrizioni ambientali, non necessariamente al totale indistinto del parco mezzi; una valutazione globale o per equivalenza può essere ritenuta legittima quando la lex specialis non abbia configurato i CAM come requisiti essenziali e tale valutazione sia ragionevole e non specificamente contestata.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaOfferta e valutazioneRito appalti e sorte del contrattoVIA, VAS e verifica di assoggettabilità
RamiContratti pubbliciAmbienteProcesso amministrativo
SottomaterieCriteri di aggiudicazione e punteggi
IstitutiConcorrenza ed evidenza pubblicaLegittimazione e interesse a ricorrereDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezza

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