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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28486/2024 del 16/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente ha impugnato il sequestro preventivo disposto dal GIP del Tribunale di Vallo della Lucania (14/03/2023) e confermato dal Tribunale del riesame di Salerno (ordinanza 20/07/2023) deducendo: 1) illegittimità del sequestro di somme societarie, in quanto parte del denaro era stato acquisito dalla società in data successiva alla commissione del reato previsto dall'art. 10-quater del d.lgs. n. 74/2000 e quindi privo di qualsiasi nesso di derivazione con il reato contestato; 2) assoluta carenza di motivazione sul "periculum in mora" nel decreto di sequestro del GIP, ossia mancanza di spiegazione delle ragioni che rendevano necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato sul secondo motivo: il decreto di sequestro non conteneva alcuna motivazione sul periculum in mora e il Tribunale del riesame ha illegittimamente integrato/sostituito tale motivazione, operazione vietata dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. U., Ellade). Di conseguenza la Corte ha annullato senza rinvio sia l'ordinanza del riesame sia il decreto di sequestro del GIP del 14/03/2023, disponendo l'immediata restituzione di quanto sequestrato all'avente diritto e ordinando la comunicazione al Procuratore generale ai sensi dell'art. 626 cod. proc. pen.. Non si è resa necessaria l'analisi del fumus commissi delicti, essendo risolutiva la carenza motivazionale sul periculum.

Norme richiamate

  • art. 10‑quater d.lgs. n. 74/2000

    Norma richiamata quale presupposto sostanziale per la confisca di somme contestate; il ricorso deduce che parte delle somme sequestrate erano state acquisite dopo la commissione del reato e dunque prive di nesso di derivazione.

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione al divieto per il giudice del riesame di integrare o sostituire la motivazione del provvedimento del GIP: la motivazione fondamentale, compresa quella sul periculum, deve essere già contenuta nel provvedimento che dispone la misura.

  • art. 324 cod. proc. pen.

    Richiamato unitamente all'art. 309 per ribadire il regime delle misure cautelari reali e il divieto di sostituzione della motivazione da parte del giudice del riesame.

  • Sez. U., n. 36959 del 24/06/2021 (Ellade)

    Giurisprudenza di legittimità che impone che il provvedimento del GIP contenga la concisa motivazione anche sul periculum in mora; la Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame non possa supplire a tale carenza motivazionale.

  • Sez. 3, n. 49175 del 27/10/2015 (Grosso) e Sez. n. 10590 del 13/12/2017 (Liccardo)

    Giurisprudenza richiamata che conferma il divieto di sostituzione della motivazione da parte del giudice del riesame e l'equiparazione tra cautela reale e personale ai fini del controllo motivazionale.

  • Sezioni Unite (Capasso, Rv. 266789‑01)

    Richiamata per il principio di equiparazione tra misure cautelari reali e personali in ordine al regime motivazionale e procedurale.

  • art. 626 cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata per la comunicazione al Procuratore generale in sede per quanto di competenza a seguito della pronuncia di annullamento.

Massime di principio

  • Il decreto di sequestro preventivo deve contenere una motivazione specifica anche sul periculum in mora: l'assenza di tale motivazione comporta l'illegittimità del provvedimento e la restituzione immediata del bene sequestrato.
  • Il giudice del riesame non può integrare o sostituire la motivazione mancante del provvedimento del GIP: il controllo di merito del riesame è limitato e non consente di sanare carenze motivazionali originarie.
  • Nei casi di sequestro finalizzato alla confisca di somme, è necessario dimostrare il nesso di derivazione tra le somme e il fatto di reato; anomalie temporali nell'acquisizione delle somme (es. acquisto dopo la commissione del reato) richiedono argomentazione probatoria e giuridica specifica.
  • Se la Corte decide su una questione procedurale fondamentale (es. carenza motivazionale sul periculum), non è necessario esaminare gli ulteriori profili sostanziali (fumus commissi delicti).
  • In situazioni analoghe è opportuno che il difensore impugni prontamente la carenza motivazionale del provvedimento di sequestro e chieda la restituzione, valorizzando la giurisprudenza che vieta la sostituzione motivazionale da parte del riesame.

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