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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31836/2022 del 27/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (erede)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio di scioglimento della comunione ereditaria su un bene appartenuto a una de cuius deceduta nel 2002. Alcuni coeredi avevano chiesto la divisione del compendio ereditario, il rilascio del bene da parte dell'erede che lo occupava in via esclusiva e la resa dei frutti. Il tribunale aveva dichiarato aperta la successione e aveva attribuito il bene non comodamente divisibile alla detentrice, con conguaglio e pagamento della quota dei frutti. In appello, la medesima parte aveva dedotto di avere rinvenuto, nel periodo intercorrente prima della pubblicazione della sentenza di primo grado, un testamento olografo della de cuius che l'avrebbe nominata unica erede universale, chiedendo di accertare tale qualità e di respingere le domande avversarie. La corte d'appello ha ritenuto inammissibile la produzione tardiva del testamento, perché la parte non aveva dimostrato un impedimento non imputabile alla sua sfera per non averlo prodotto in primo grado. In cassazione la ricorrente ha dedotto: (1) violazione dell'art. 345, comma 3, c.p.c., sostenendo che il documento fosse comunque indispensabile ai fini della decisione; (2) nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione, per non avere la corte territoriale motivato sull'indispensabilità del mezzo di prova; (3) violazione dell'art. 112 c.p.c., assumendo che il giudice d'appello avrebbe rilevato d'ufficio l'inammissibilità della produzione documentale senza eccezione di parte.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la censura non cogliesse la ratio decidendi della sentenza impugnata: per le sentenze di primo grado pubblicate dopo l'11 settembre 2012 si applica la nuova formulazione dell'art. 345, comma 3, c.p.c., che consente la produzione di nuovi documenti solo se la parte dimostra di non aver potuto produrli in primo grado per causa a sé non imputabile, senza che rilevi più la mera indispensabilità del documento. La corte territoriale aveva correttamente verificato l'assenza di una prova adeguata del rinvenimento e delle modalità temporali dello stesso e, dunque, dell'impedimento non imputabile. È stata inoltre respinta la doglianza ex art. 112 c.p.c., perché il regime delle preclusioni processuali e istruttorie consente al giudice di rilevare d'ufficio la tardività e l'inammissibilità della produzione documentale. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 345, comma 3, c.p.c.

    Nel giudizio di appello, per le sentenze di primo grado pubblicate dopo l'11 settembre 2012, il divieto di nuove prove e nuovi documenti è assoluto, salvo che la parte dimostri di non aver potuto produrli in primo grado per causa non imputabile; non opera più il criterio dell'indispensabilità del documento.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Il difetto di motivazione può integrare nullità della sentenza solo se il giudice omette di rendere una motivazione logica e coerente sul punto decisivo realmente rilevante; non sussiste se la censura attacca una ratio diversa da quella seguita dal giudice di merito.

  • art. 112 c.p.c.

    La tardiva produzione di documenti in violazione delle preclusioni istruttorie può essere rilevata d'ufficio dal giudice; non è necessaria un'eccezione di parte.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per l'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228/2012

    Ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002, prevedendo l'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello disciplinato dal testo dell'art. 345, comma 3, c.p.c. successivo alla riforma del 2012, la prova nuova o il documento nuovo sono ammissibili solo se la parte dimostra in modo specifico di non aver potuto produrli in primo grado per una causa non imputabile; l'indispensabilità del mezzo di prova non costituisce più un autonomo criterio di ammissione.
  • La nozione di causa non imputabile va ricondotta a circostanze esterne alla sfera di controllo della parte e non può essere estesa a fatti dipendenti da negligenza organizzativa o da allegazioni generiche.
  • Quando il giudice di merito fonda il rigetto sull'assenza di prova dell'impedimento non imputabile, il ricorso per cassazione è inammissibile se critica solo la mancata valutazione dell'indispensabilità del documento, cioè una ratio estranea alla decisione impugnata.
  • Nel sistema delle preclusioni processuali e istruttorie, la tardività della produzione documentale e la conseguente inutilizzabilità possono essere rilevate d'ufficio dal giudice, senza necessità di eccezione della controparte.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveDivisione ereditariaPossesso
RamiProcesso civileSuccessioniDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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