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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24541/2024 del 20/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'ordinanza del 17/10/2023 che ha dichiarato inammissibile la richiesta di applicazione della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale (art. 47 legge 26/07/1975, n. 354) rispetto alla residua pena di 24 anni per sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.). Ha articolato tre motivi: 1) vizio per inosservanza/erronea applicazione della legge penale e violazione dell'art. 25 Cost., sostenendo che le modifiche introdotte dall'art. 1 del d.l. 31/10/2022, n. 162 (conv. in legge 199/2022) all'art. 4-bis Ord. pen. non potevano applicarsi al caso per trasformazione della natura della pena e retroattività; 2) contestazione della valutazione circa i requisiti richiesti dall'art. 4-bis, comma 1-bis.1 (adempimento delle obbligazioni civili o assoluta impossibilità, assenza di collegamenti attuali col contesto criminoso, elementi specifici diversi dalla mera buona condotta carceraria, iniziative a favore delle vittime), sostenendo che la difesa aveva provato tali requisiti; 3) vizio di motivazione del Tribunale di sorveglianza, che avrebbe formulato affermazioni generiche circa il mancato assolvimento dell'onere di allegazione senza indicare le carenze e senza valutare il percorso rieducativo della detenuta (permessi premio, semilibertà).

La decisione

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto applicabili alle procedure in corso le modifiche all'art. 4-bis introdotte dal d.l. 31/10/2022, n. 162 (conv. legge 199/2022) per la natura processuale delle norme sui benefici penitenziari (richiamando il principio tempus regit actum e giurisprudenza di legittimità). Ha inoltre condiviso la valutazione del Tribunale di sorveglianza secondo cui la ricorrente non aveva assolto l'onere di allegazione dei requisiti specifici richiesti dalla nuova formulazione dell'art. 4-bis; la motivazione del giudice di merito è stata ritenuta congrua e sufficiente. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354

    Disciplina dell'affidamento in prova al servizio sociale quale misura alternativa alla detenzione; norma invocata dalla ricorrente per ottenere la misura alternativa rispetto alla residua pena

  • art. 4-bis Ord. pen. (nella nuova formulazione introdotta dal d.l. 31/10/2022, n. 162 conv. legge 199/2022)

    Introduce condizioni più rigorose per l'accesso ai benefici penitenziari per i condannati per reati di "seconda fascia": richiede l'adempimento delle obbligazioni civili o l'assoluta impossibilità, e l'allegazione di elementi specifici, diversi dalla sola buona condotta carceraria, idonei a escludere l'attualità di collegamenti con il contesto criminoso e a dimostrare iniziative verso le vittime

  • d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 (conv. con modificazioni dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199)

    Ha modificato l'art. 4-bis dell'Ordinamento Penitenziario distinguendo tra collaboratori e non collaboratori e innalzando i requisiti per il rilascio di benefici ai non collaboranti; la Corte ha ritenuto applicabili tali modifiche ai procedimenti in corso

  • art. 630 cod. pen.

    Delitto contestato alla ricorrente: sequestro di persona a scopo di estorsione; è ricompreso tra i "reati di seconda fascia" richiamati dall'art. 4-bis

  • art. 2 cod. pen. e art. 25 Cost.

    Richiamati dalla ricorrente per sostenere il principio di legalità e il divieto di retroattività di norme sfavorevoli; la Corte ha comunque ritenuto la modifica normativa applicabile per natura processuale delle norme sui benefici

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma invocata per la condanna alle spese del procedimento a carico della ricorrente

  • principio: tempus regit actum (giurisprudenza della Cassazione, Sez. 1, n. 38278/2023 Perrone)

    La Corte ha ritenuto che, in assenza di disciplina transitoria, le modifiche procedurali ai benefici penitenziari si applicano ai processi pendenti: il tempo della regola applica la normativa vigente al momento del compimento dell'atto processuale

Massime di principio

  • Le modifiche procedurali ai benefici penitenziari (es. art. 4-bis Ord. pen. nella versione introdotta dal d.l. 162/2022) possono essere applicate ai procedimenti in corso in assenza di una specifica disciplina transitoria, in virtù del principio tempus regit actum.
  • Il soggetto che chiede un beneficio penitenziario disciplinato dall'art. 4-bis (specialmente se si tratta di reati di "seconda fascia") ha l'onere di allegare e provare elementi specifici e ulteriori rispetto alla mera buona condotta carceraria: adempimento delle obbligazioni civili o prova dell'assoluta impossibilità, elementi che escludano l'attualità di collegamenti con il contesto criminoso, iniziative a favore delle vittime (risarcitorie o di giustizia riparativa).
  • La semplice fruizione di permessi premio o l'ammissione a semilibertà non è, di per sé, prova sufficiente dei requisiti richiesti dalla nuova disciplina dell'art. 4-bis: è necessario un materiale probatorio e allegazioni specifiche.
  • Le eccezioni di illegittimità costituzionale o di retroattività di norme sfavorevoli devono confrontarsi con la qualificazione della norma come sostanziale o processuale; quando la norma è ricondotta a materia processuale, l'argomento di retroattività perde efficacia salvo diversa pronuncia della Corte costituzionale.
  • Il giudice di merito deve motivare in modo specifico le carenze dell'allegazione probatoria del richiedente: tuttavia, una motivazione che evidenzi l'assenza degli elementi richiesti dalla norma può essere ritenuta sufficiente se congrua e coerente rispetto ai parametri di legge.

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