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Sentenza

Sentenza n. 4692/2026 - Napoli, Sezione 2

per l’annullamento (ric.) - del provvedimento registro generale n. 638 del 7 luglio 2020 e registro settore n. 135 del 29 giugno 2020, notificato al ricorrente in data 8 luglio 2020, avente a oggetto il diniego definitivo del permesso a costruire n. 10 del 29 dicembre 2017, rilasciato ai sensi della legge n. 47/1985, e del successivo permesso di costruire n. 32 del 21 febbraio 2018, con cui il responsabile del Settore IV ha annullato definitivamente il permesso di costruire in sanatoria n. 10, in quanto affetto sin dall’origine da vizi di legittimità o di merito, con efficacia ex tunc, e il successivo permesso di costruire n. 32, per intervento straordinario di ampliamento in sopraelevazione entro il limite del 20% della volumetria esistente, ai sensi dell’art. 4, l.r. Campania n. 19/09 e s.m.i., entrambi in ditta Cerciello Giuseppe, riguardanti il fabbricato censito nel N.C.E.U. del Comune di Marigliano al foglio di mappa 17, p.lla 222, sub. 4, 5, 6, 8, 9 e 10; (mm.aa.) - dell’ordinanza n. 88 del 13 maggio 2022, notificata al ricorrente in pari data, e di ogni atto nella medesima richiamato, con la quale il responsabile dell’UTC del Comune di Marigliano ordina al Sig. Giuseppe Cerciello, nella qualità di proprietario, la messa in ripristino dello stato originario dei luoghi mediante la demolizione delle opere abusive descritte di cui alla relazione di sopralluogo prot. n. 1356 del 1° aprile 2019 entro e non oltre 90 giorni dalla notifica dell’avvertimento; - per quanto di ragione, della relazione di sopralluogo prot. n. 1356 del 1° aprile 2019.

Giustizia amministrativa202003767

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego definitivo e annullamento in autotutela di permessi di costruire, nonché ordinanza di demolizione delle opere abusive

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente aveva impugnato in sede straordinaria il provvedimento comunale di annullamento in autotutela del permesso di costruire in sanatoria e del successivo permesso di costruire per ampliamento. Con il ricorso giurisdizionale aveva poi impugnato il successivo provvedimento comunale qualificato come diniego definitivo dei medesimi titoli edilizi, deducendo censure sostanzialmente analoghe di violazione di legge ed eccesso di potere. Con motivi aggiunti aveva esteso il giudizio all'ordinanza di demolizione, chiedendo anche la sospensione del processo in ragione della pendenza del ricorso straordinario. Il TAR ha rilevato d'ufficio la possibile violazione del principio di alternatività tra ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e ricorso giurisdizionale, assegnando alle parti un termine per le memorie ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a.

La decisione

Il TAR ha dichiarato inammissibili sia il ricorso introduttivo sia i motivi aggiunti. Ha applicato il principio di alternatività, ritenendo che l'atto presupposto fosse stato impugnato con ricorso straordinario e gli atti successivi, fondati sul medesimo rapporto giuridico e investiti da censure sostanzialmente identiche, con ricorso giurisdizionale. Secondo il Collegio, l'inammissibilità del giudizio successivo opera non solo in caso di stretta presupposizione, ma anche quando l'atto successivo costituisca mera derivazione dell'atto precedente e la controversia riguardi il medesimo rapporto giuridico o il medesimo bene della vita. L'ordinanza di demolizione è stata considerata una conseguenza dell'annullamento dei titoli edilizi e le censure contro di essa sono state ritenute coincidenti con quelle già proposte. La sospensione del processo non è stata reputata idonea a superare il divieto, poiché lascerebbe intatto il frazionamento della tutela e il rischio di una reiterazione del giudizio sul medesimo rapporto, in contrasto con l'economia processuale e l'effettività della tutela. Spese compensate per la peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    eventuale questione rilevata d'ufficio

    Impone al giudice di garantire il contraddittorio sulle questioni rilevate d'ufficio prima della decisione.

  • art. 111 Cost.

    principio del giusto processo

    Richiamato quale fondamento del divieto di frazionamento della tutela e dell'economia dei mezzi giuridici.

  • art. 24 Cost.

    principio dell'effettività della tutela giurisdizionale

    Richiamato per escludere una duplicazione di giudizi potenzialmente produttiva di decisioni contrastanti.

  • art. 1 c.p.a.

    Richiamato quale corollario dell'esigenza di concentrare la tutela davanti allo stesso organo giurisdizionale.

Massime di principio

  • Quando l'atto presupposto è impugnato con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e l'atto successivo, da esso derivato, è impugnato con ricorso giurisdizionale, il giudizio introdotto successivamente è inammissibile in applicazione del principio di alternatività.
  • Il principio di alternatività opera non soltanto nei casi di stretta presupposizione, nei quali l'atto successivo costituisce conseguenza inevitabile dell'atto precedente, ma anche nei casi di mera derivazione quando le controversie riguardino il medesimo rapporto giuridico o siano fondate su censure sostanzialmente identiche.
  • L'impugnazione di un atto consequenziale non può essere utilizzata per frazionare la tutela relativa al medesimo bene della vita tra il giudizio straordinario e quello giurisdizionale, anche quando l'atto consequenziale richieda formalmente ulteriori valutazioni amministrative.
  • La sospensione del giudizio giurisdizionale non costituisce rimedio idoneo a superare la violazione del principio di alternatività, perché evita eventualmente giudicati contrastanti ma non elimina il frazionamento della tutela né la duplicazione dello scrutinio sul medesimo rapporto giuridico.

Come è indicizzato

MaterieRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardivitàAbuso del diritto e del processo

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