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Sentenza

Sentenza n. 229/2026 - L'aquila, Sezione 1

per l’ottemperanza, al giudicato formatosi sulla sentenza n. 108/2024 del 7 febbraio 2024 del Tribunale di Teramo - RG 605/2022, notificata come per legge in data 12 febbraio 2024, con cui il predetto Tribunale ha condannato il Ministero a corrispondere alla ricorrente le differenze retributive maturate a titolo di retribuzione professionale docente;

Giustizia amministrativa202500195

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - L'Aquila, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Teramo che aveva condannato il Ministero al pagamento della retribuzione professionale docente

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Teramo, passata in giudicato, con la quale il Ministero era stato condannato a corrispondere le differenze retributive maturate a titolo di Retribuzione Professionale Docente, oltre interessi legali e risarcimento del maggior danno da svalutazione monetaria. La sentenza era stata notificata al Ministero nel febbraio 2024, ma non era stata tempestivamente eseguita. Il ricorso per ottemperanza, notificato e depositato nel maggio 2025, chiedeva l’ordine di esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento e la condanna alle spese. Nel corso del giudizio il Ministero ha comunicato di avere inserito sulla piattaforma SIDI l’importo dovuto e, successivamente, la ricorrente ha dato atto dell’avvenuto pagamento delle somme riconosciute dalla sentenza.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere perché, nelle more del giudizio, la pretesa sostanziale della ricorrente è stata integralmente soddisfatta mediante il pagamento delle somme dovute in esecuzione della sentenza del Tribunale di Teramo. Il Collegio ha distinto tale esito dalla sopravvenuta carenza di interesse: la cessazione della materia del contendere presuppone l’effettivo conseguimento del bene della vita richiesto e comporta un accertamento della soddisfazione della pretesa. Ai fini delle spese, non essendovi un accordo tra le parti, il giudice ha applicato il principio della soccombenza virtuale, rilevando che il pagamento è avvenuto soltanto dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, nonostante la sentenza di condanna fosse del febbraio 2024. Il Ministero è stato quindi condannato al pagamento di euro 800,00 per le spese del giudizio, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base normativa dell’azione di ottemperanza proposta per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata quando, nel corso del giudizio, la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta.

    La disposizione è stata applicata perché il pagamento intervenuto nelle more ha integralmente attribuito alla ricorrente il bene della vita riconosciuto dal giudicato.

  • art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.

    La norma è richiamata per distinguere la sopravvenuta carenza di interesse dalla cessazione della materia del contendere: la prima ricorre quando l’eventuale accoglimento non arrecherebbe più utilità, mentre la seconda presuppone l’effettiva soddisfazione della pretesa sostanziale.

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere ricorre quando, nel corso del giudizio amministrativo, l’amministrazione soddisfa integralmente la pretesa sostanziale del ricorrente, attribuendogli il bene della vita richiesto; essa comporta un accertamento dell’avvenuta soddisfazione della pretesa e non la mera constatazione dell’inutilità astratta della decisione.
  • La cessazione della materia del contendere si distingue dalla sopravvenuta carenza di interesse: quest’ultima presuppone che l’eventuale accoglimento non procurerebbe più alcuna utilità, mentre la prima presuppone che l’utilità richiesta sia stata concretamente conseguita nel corso del giudizio.
  • Quando l’amministrazione adempie al giudicato soltanto dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, la cessazione della materia del contendere non esclude la condanna alle spese a suo carico, secondo il criterio della soccombenza virtuale.
  • In assenza di un accordo delle parti sulle spese, il giudice deve valutare virtualmente la fondatezza della pretesa originaria e la condotta processuale e sostanziale delle parti per individuare il soggetto cui imputare le spese.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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