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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43424/2022 del 15/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza di condanna del Tribunale di Foggia (02/10/2018) per i reati, in continuazione, di rapina aggravata in concorso (capo A) e resistenza a pubblico ufficiale in concorso (capo B). Il ricorrente deduceva: (1) erronea applicazione dell'art. 116 cod. pen. (concorso anomalo) contestando che la Corte territoriale avrebbe valutato la prevedibilità del reato più grave in astratto e non in concreto, omettendo il necessario nesso psicologico (colpa in concreto) tra la condotta del Cursio, volta al furto, e l'evento successivo (rapina e resistenza) commesso dal complice ignoto; (2) contraddittorietà e travisamento della prova, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe attribuito rilievo a circostanze non riscontrate negli atti.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha respinto la richiesta di rinvio per impedimento dell'imputato ritenendo irrilevante la presenza personale in Cassazione se la notifica dell'udienza è stata regolare. Sul merito, ha giudicato manifestamente infondato il primo motivo: la Corte territoriale avrebbe correttamente applicato i principi sul concorso anomalo, ritenendo concretamente prevedibile, alla luce delle circostanze di tempo e luogo e dei comportamenti del ricorrente (compreso l'invito al complice "iamcin, iamcin"/"andiamo, andiamo" e la rapida salita sul camion), l'intervento della vittima e delle forze dell'ordine e il conseguente uso di violenza qualificabile come rapina impropria (art. 628, comma 2). Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato per genericità: la censura di travisamento della prova non ha rispettato i rigorosi requisiti di specificazione richiesti dalla giurisprudenza. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.).

Norme richiamate

  • art. 116 cod. pen.

    Applicato nel senso che, nel concorso anomalo, è necessario il nesso psicologico (colpa in concreto) tra la condotta riferibile al reato meno grave e l'evento diverso più grave; tuttavia la Corte ha ritenuto sufficiente la prevedibilità concreta dell'evento come indice del coefficiente soggettivo richiesto dall'articolo

  • art. 628, comma 2, cod. pen.

    La condotta violenta o minacciosa posta in essere per assicurare il possesso di una cosa sottratta o l'impunità costituisce rapina impropria; nella fattispecie la condotta del concorrente è stata qualificata come tale essendo diretta a conservare il possesso del mezzo sottratto e ad assicurare l'impunità

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato implicitamente quale limite alla motivazione della decisione di legittimità: la Corte ha motivato i motivi in termini strettamente necessari per la decisione

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato per la condanna alle spese processuali e alla somma per la Cassa delle ammende a carico del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • Nel caso di concorso anomalo (art. 116 c.p.) il giudice verifica non solo il nesso causale ma anche il nesso psicologico (colpa in concreto): tuttavia la concreta prevedibilità dell'evento più grave può essere sufficiente a fondare la responsabilità, quando le circostanze di tempo, luogo e comportamento rendano l'evento un logico e prevedibile sviluppo dell'azione concordata.
  • La prevedibilità va valutata in concreto, tenendo conto della personalità degli agenti, del contesto fattuale e degli elementi probatori: non è necessario che ogni concorrente abbia materialmente compiuto l'atto che ha causato l'evento più grave, se poteva e doveva prevederlo.
  • L'uso di violenza o minaccia durante o subito dopo un furto, finalizzato a mantenere il possesso della cosa o a garantire l'impunità, può trasformare il furto in rapina impropria (art. 628, comma 2).
  • Il motivo di cassazione per travisamento della prova richiede rigorosi adempimenti: identificazione precisa dell'atto impugnato, indicazione dell'elemento fattuale contrastante, prova della verità dell'elemento e dimostrazione del suo impatto decisivo sulla motivazione; la genericità comporta inammissibilità.
  • Proceduralmente, in Cassazione la presenza personale dell'imputato non è necessaria se la notifica dell'udienza è stata regolare al difensore abilitato; le richieste di rinvio per impedimento personale sono quindi spesso irrilevanti.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, è frequente la condanna del ricorrente alle spese e ad una somma a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

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