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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09728/2025 del 14/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (agente della riscossione)

La controversia

L’agente della riscossione aveva notificato via PEC un atto di pignoramento presso terzi ex art. 72-bis d.P.R. n. 602/1973, fondato su cartelle di pagamento e avvisi di addebito. La società esecutata aveva proposto opposizione ex art. 617 c.p.c., sostenendo la nullità dell’atto perché trasmesso in formato PDF e non P7M, senza firma digitale e senza attestazione di conformità all’originale. Il Tribunale aveva accolto l’opposizione. In cassazione l’ADER deduceva violazione degli artt. 26 e 72-bis d.P.R. n. 602/1973, 2719 c.c. e 22 d.lgs. n. 82/2005, sostenendo che l’atto di pignoramento nativo digitale notificato via PEC in PDF era valido anche senza firma digitale, poiché la sottoscrizione non sarebbe necessaria per la validità del pignoramento esattoriale e, trattandosi di documento informatico nativo, non avrebbe senso pretenderne l’attestazione di conformità a un originale diverso.

La decisione

La Corte di cassazione non ha esaminato il merito della censura sulla validità del pignoramento digitale, perché ha rilevato d’ufficio, dagli atti, il difetto di contraddittorio sin dal primo grado nei confronti del debitore principale (la banca terza coinvolta nel pignoramento presso terzi, indicata nel ricorso). Ha quindi affermato il principio del litisconsorzio necessario nei giudizi di opposizione esecutiva in materia di espropriazione presso terzi tra creditore, debitore diretto e terzo pignorato. Conseguentemente ha cassato la sentenza impugnata ex art. 383, comma 3, c.p.c. e ha rimesso la causa al Tribunale di Monza, in diversa composizione, per l’integrazione del contraddittorio e la decisione di merito, oltre che per le spese anche del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 617 c.p.c.

    opposizione esecutiva proposta dalla società pignorata

    È il rimedio utilizzato per contestare i vizi formali dell’atto di pignoramento presso terzi notificato dall’agente della riscossione.

  • art. 72-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    Disciplina il pignoramento dei crediti verso terzi da parte dell’agente della riscossione; la Corte non decide sul merito della sua applicazione nel caso concreto, perché assorbe la questione per difetto di contraddittorio.

  • art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    Richiamato dal ricorrente come norma violata in tema di notificazione degli atti della riscossione.

  • art. 2719 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla conformità delle copie agli originali.

  • art. 22 d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82

    Richiamato dal ricorrente per sostenere che il documento informatico nativo digitale non richiede attestazione di conformità a un originale diverso.

  • art. 383, comma 3, c.p.c.

    Consente la cassazione con rinvio al giudice di primo grado quando il giudizio debba essere rinnovato per ragioni processuali, qui per l’integrazione del contraddittorio.

Massime di principio

  • Nei giudizi di opposizione esecutiva relativi a un pignoramento presso terzi sussiste litisconsorzio necessario tra creditore procedente, debitore diretto e terzo pignorato; la mancata partecipazione di uno di essi determina un vizio rilevabile d’ufficio.
  • Quando il difetto di contraddittorio emerge già dagli atti di legittimità, la Corte può cassare la sentenza impugnata e rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell’art. 383, comma 3, c.p.c. per la rinnovazione del contraddittorio.
  • La questione sulla validità formale dell’atto di pignoramento notificato via PEC resta assorbita se il giudizio è affetto da un vizio processuale originario che impone la regressione della causa al primo grado.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione presso terziOpposizioni esecutive
RamiEsecuzioniProcesso civile
IstitutiLitisconsorzio necessarioOnere della prova

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