Cassazione Penale, Ordinanza n. 04218/2025 del 31/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato la mancanza di specificità del motivo, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p., perché non vi era correlazione tra la motivazione della sentenza impugnata e le censure formulate. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello contestando la correttezza della motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità. Il motivo è stato ritenuto generico perché si limitava a riproporre argomenti già esaminati e disattesi nel giudizio di merito, senza confrontarsi in modo specifico con le ragioni della decisione impugnata. Nel merito della questione sostanziale richiamata nel provvedimento, la Corte d'appello aveva escluso che la merce detenuta per la vendita o messa in vendita fosse affetta da una contraffazione grossolana solo sulla base di elementi come condizioni di vendita, prezzo o qualità dell'offerente, ritenendo invece necessaria una valutazione dei requisiti materiali intrinseci del prodotto per escludere la lesione della fede pubblica.
Norme richiamate
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
La mancanza di specificità del motivo di impugnazione, desumibile dall'assenza di correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e quelle poste a fondamento del ricorso, determina l'inammissibilità dell'impugnazione.
art. 474 c.p.
Il reato di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi tutela la pubblica fede; la grossolanità del falso può escludere la tipicità solo quando risulti dai requisiti materiali intrinseci del prodotto, valutati ex ante rispetto alla collettività e non al singolo acquirente.
art. 616 c.p.p.
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, qui determinata in euro 3.000.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già dedotte in appello senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- La specificità del motivo richiede una correlazione effettiva tra le argomentazioni della decisione censurata e le critiche formulate nel ricorso; in difetto, il ricorso è inammissibile.
- Nel reato di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, la verifica della grossolanità del falso non può fondarsi soltanto su indici esterni quali prezzo di vendita, modalità dell'offerta o qualità dell'offerente, ma deve riguardare i tratti materiali intrinseci del bene, idonei a escludere la lesione della fede pubblica nei confronti della collettività.
- La tutela penale apprestata dall'art. 474 c.p. ha come oggetto principale la pubblica fede; la percezione del singolo acquirente rileva solo come riflesso della protezione della collettività.
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