Cassazione Civile, Sentenza n. 6207/2020 del 05/03/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione tributaria)
La controversia
In relazione a un contratto di compravendita stipulato il 3 maggio 2004, l’Agenzia delle Entrate rettificava, ai fini delle imposte di registro e ipocatastali, il valore dichiarato di un fabbricato rurale, venduto per Euro 15.000,00, determinandolo in Euro 101.000,00, e di un terreno utilizzato come cava, venduto per Euro 35.000,00, determinandolo in Euro 5.949.825,00. Le parti contraenti impugnavano separatamente l’avviso: la Commissione tributaria provinciale lo annullava integralmente sul ricorso dell’acquirente e, sul ricorso della venditrice, annullava la rettifica relativa al terreno di cava. La Commissione tributaria regionale, riuniti gli appelli dell’Agenzia e l’appello incidentale della venditrice, rigettava gli appelli principali e accoglieva quello incidentale, annullando l’avviso anche nei confronti della venditrice. Aveva ritenuto non provati e inattendibili i criteri di stima del terreno, valorizzando anche una comunicazione tecnica che indicava una superficie di estrazione inferiore e la scadenza dell’autorizzazione alla cava; aveva inoltre escluso la nuova documentazione prodotta dall’Agenzia in appello, relativa al rinnovo dell’autorizzazione, e giudicato non dimostrati i criteri di rettifica del fabbricato. L’Agenzia ha proposto cinque motivi. Con il primo ha dedotto che la produzione documentale in appello non violava il divieto di nuove domande ed eccezioni, trattandosi di prova della pretesa già formulata. Con il secondo ha denunciato violazione degli artt. 46 e 51 del D.P.R. n. 131/1986, sostenendo che il rinnovo documentava la redditività della cava già esistente alla data della vendita. Con il terzo ha censurato l’omesso o insufficiente esame dei dati del rinnovo, richiamando sia il criterio della capitalizzazione del canone di affitto sia una stima alternativa basata sul materiale estraibile, quantificata dall’Ufficio in Euro 6.444.000,00, e contestando le valutazioni regionali sulla cessazione dell’attività e sull’estensione dell’area. Con il quarto ha sostenuto che, ritenuti inattendibili i criteri dell’avviso, il giudice avrebbe dovuto comunque esaminare nel merito il rapporto d’imposta. Con il quinto ha contestato che la venditrice avesse proposto appello incidentale sul valore del fabbricato rurale, lamentando che l’impugnazione avrebbe riguardato soltanto l’inammissibilità delle produzioni documentali dell’Ufficio.
La decisione
La Corte ha accolto il primo e il secondo motivo, esaminati congiuntamente: la produzione in appello della nota del 1° settembre 2008 relativa al rinnovo dell’autorizzazione non mutava la causa petendi dell’avviso, già fondata sulla destinazione produttiva del terreno e sullo sfruttamento della cava, né introduceva fatti sopravvenuti rilevanti per determinare il valore alla data dell’atto; la produzione era quindi ammissibile ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. n. 546/1992. Ha accolto anche il terzo motivo, rilevando l’incoerenza della motivazione regionale, che aveva escluso la documentazione sull’attività estrattiva e, al contempo, ritenuto possibile che essa fosse esaurita, senza confrontare adeguatamente gli elementi documentali e i limiti dell’autorizzazione rinnovata. Il quarto motivo è rimasto assorbito. Il quinto è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza: l’Agenzia non aveva riportato nel ricorso gli elementi dell’atto di controdeduzioni necessari a dimostrare che la venditrice non avesse proposto appello incidentale sul valore del fabbricato. La sentenza regionale è stata cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Il giudice di rinvio dovrà riesaminare la controversia utilizzando anche la documentazione prodotta in appello e valutandone le ricadute istruttorie.
Norme richiamate
art. 51, comma 3, D.P.R. n. 131/1986
secondo un consolidato indirizzo interpretativo della Corte, il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51, comma 3, espone un triplice ordine di presupposti (equiordinati e) legittimanti l’accertamento del maggior valore di commercio del bene immobile oggetto di compravendita, posto che l’avviso di rettifica del valore dichiarato, ai fini dell’imposta di registro, può fondarsi, oltre che sul parametro comparativo e su quello del reddito, anche su “altri elementi di valutazione”
La rettifica del valore venale può fondarsi, su basi equiordinate, sul parametro comparativo, sul reddito oppure su altri elementi di valutazione idonei.
art. 52, comma 4, D.P.R. n. 131/1986
in tema di imposta di registro, l’applicazione del criterio della valutazione automatica di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, n. 4, postula la iscrizione in catasto dell’immobile in questione con attribuzione di corrispondente rendita (oltre che, in ordine ai terreni, la non previsione di una destinazione edificatoria degli stessi negli strumenti urbanistici), con la conseguente inapplicabilità dell’istituto quando le risultanze catastali non corrispondano alla effettiva e giuridica destinazione dei suoli, anche se il contribuente non abbia avuto cura di denunciarne la variazione
La valutazione automatica presuppone l’iscrizione catastale con rendita corrispondente e non si applica se i dati catastali non riflettono la destinazione effettiva e giuridica del bene; per i terreni rileva anche l’assenza di destinazione edificatoria.
art. 52, comma 1, D.P.R. n. 131/1986
così che, nel caso di terreni sfruttati come cave, la valutazione di cui si tratta deve essere operata con il metodo del valore venale di cui al citato D.P.R. n. 131 del 1986,art. 52, n. 1, avuto riguardo alla circostanza che il R.D. 8 ottobre 1931, n. 1572, art. 18, esclude le cave dalla stima fondiaria, e che la eventuale indebita iscrizione delle aree nel catasto terreni non può valere a ravvisare nella rendita fondiaria erroneamente risultante da tale iscrizione l’idoneità ad esprimere la potenzialità reddituale derivante dallo sfruttamento dei terreni stessi per una finalità estrattiva di natura esclusivamente industriale
Il terreno sfruttato come cava va valutato secondo il valore venale, poiché la rendita fondiaria catastale non esprime la potenzialità reddituale derivante dall’attività estrattiva industriale.
art. 58 D.Lgs. n. 546/1992
Per quanto, allora, sin qui esposto, la produzione della nuova documentazione in appello (una nota del 1 settembre 2008 che dava conto del rilascio di una nuova autorizzazione con la scadenza di cui s’è appena dato conto) non integrava affatto un’immutazione della causa petendi posta a fondamento dell’atto di rettifica impugnato (che già implicava la valorizzazione della destinazione produttiva dei terreni e dei materiali di cava) nè importava la valorizzazione di qualità dei beni, o di fatti, in quanto tali sopravvenuti “alla data dell’atto” (D.P.R. n. 131 del 1986, art. 43, comma 1, lett. a)); e, venendo in rilievo (esattamente) la pretesa impositiva correlata alla rettifica di valore contenuta nell’atto impugnato, doveva considerarsi (anche) ammissibile la produzione, in appello, della nuova documentazione (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58; v., ex plurimis, Cass., 16 novembre 2018, n. 29568; Cass., 4 aprile 2018, n. 8313; Cass., 22 novembre 2017, n. 27774; Cass., 6 novembre 2015, n. 22776; Cass., 16 settembre 2011, n. 18907).
Nel giudizio tributario d’appello è ammissibile la produzione di nuovi documenti che comprovino la pretesa impositiva già esposta nell’atto impugnato, se non comportano una modifica della causa petendi né fondano la rettifica su qualità o fatti sopravvenuti alla data rilevante per la valutazione.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Difetto, questo, di autosufficienza del ricorso (art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6) che rimane enfatizzato dalle (specifiche) deduzioni svolte dalla controricorrente (v. il controricorso, fol. 11 e s.) con riferimento ai contenuti dell’atto in questione che esponeva (nelle conclusioni) la richiesta di “parziale riforma della sentenza impugnata” e, quale causa petendi (della chiesta riforma), l’indicazione delle specifiche caratteristiche, e destinazione, di un (pur controverso, quanto al relativo valore) fabbricato rurale.
Il ricorso per cassazione che censura l’interpretazione di un atto processuale deve specificarne il contenuto rilevante e i fatti processuali da cui deriverebbe l’errore; il mero rinvio agli atti non soddisfa l’onere di autosufficienza.
Massime di principio
- Ai fini della rettifica del valore di un immobile per l’imposta di registro, l’Amministrazione può utilizzare, su basi equiordinate, il criterio comparativo, quello reddituale o altri elementi di valutazione idonei.
- La valutazione automatica catastale non è applicabile quando le risultanze catastali non corrispondono alla destinazione effettiva e giuridica del suolo; i terreni sfruttati come cave devono essere valutati secondo il valore venale, poiché la rendita fondiaria non rappresenta la potenzialità reddituale dell’attività estrattiva industriale.
- Nel processo tributario d’appello è ammissibile la produzione di nuovi documenti che comprovino la pretesa già contenuta nell’atto impositivo, purché non modifichino la causa petendi e non fondino la valutazione su qualità del bene o fatti sopravvenuti alla data dell’atto.
- Per la rettifica del valore di terreni destinati a cava assume rilievo l’inclusione delle superfici nel piano cava; non è necessario che sia già stata ottenuta l’autorizzazione richiesta per l’effettivo sfruttamento.
- La censura per omesso esame di un fatto decisivo deve riguardare un fatto storico, principale o secondario, risultante dalla sentenza o dagli atti, discusso tra le parti e tale che, se esaminato, avrebbe potuto determinare un esito diverso della controversia.
- Chi denuncia in cassazione un errore processuale nell’interpretazione di un atto deve riportare nel ricorso gli elementi necessari a verificare la critica; il potere della Corte di esaminare direttamente gli atti non esonera dall’onere di specificazione e autosufficienza.
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