Cassazione Penale, Sentenza n. 7142/2024 del 16/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Catania (17/01/2023) che aveva parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Catania (05/10/2015), dichiarando estinto il reato indicato al capo b) e rideterminando la pena per il reato ascritto al capo a) (art. 648-bis c.p.). Nicolosi ha dedotto: (i) vizio della motivazione per presunta carenza e illogicità rispetto alla responsabilità per il reato di riciclaggio, sostenendo che la Corte non ha considerato adeguatamente la tesi difensiva secondo cui lo stesso potesse essere l'autore del furto (reato presupposto) in ragione del tempo intercorso e degli elementi disponibili; (ii) violazione di legge e vizio della motivazione con riferimento alla correzione per errore materiale del 23/02/2023, con l'aggiunta del termine "conferma nel resto" al dispositivo senza osservare le forme previste dagli artt. 547, 130 e 127 c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi proposti non sono consentiti in questa sede: il primo motivo è stato ritenuto un'impugnazione non ammissibile del merito (tentativo di offrire una lettura alternativa dei fatti e della prova) e meramente reiterativo, senza confutare la logica e la persuasiva motivazione della Corte d'Appello; il secondo motivo è stato ritenuto improprio poiché la correzione di errore materiale intervenuta successivamente alla deliberazione avrebbe dovuto essere impugnata autonomamente nella sua specifica portata ai sensi dell'art.130 c.p.p. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 173 disp. att. c.p.p.
Disciplina i limiti della motivazione nei ricorsi per cassazione; qui è richiamata per giustificare la sintesi dei motivi in vista della decisione e il limite alla riproposizione analitica del merito.
art. 648-bis c.p.
Norma che punisce il reato di riciclaggio; la Corte d'appello ha rideterminato la pena in relazione a questo capo, ritenendo sussistente la responsabilità dell'imputato.
art. 130 c.p.p.
Regola la correzione di errori materiali nelle decisioni. La Cassazione ha ritenuto che la correzione intervenuta dopo la deliberazione (23/02/2023) avrebbe dovuto essere impugnata separatamente, nella sua specifica portata, ai sensi di questa norma.
artt. 547 e 127 c.p.p.
Richiamati nella censura del ricorrente rispetto alla modalità di correzione del dispositivo; complessivamente riguardano le forme e le modalità di impugnazione e la struttura del dispositivo e del provvedimento che, secondo la Cassazione, non legittimano l'attuale censura in sede di ricorso principale.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non è sede per riesaminare il merito dei fatti o per proporre una lettura alternativa delle prove: i motivi che si limitano a rinnovare la valutazione dei fatti sono generalmente inammissibili.
- Se la corte di appello o il giudice emendano un errore materiale dopo la deliberazione (correzione in diritto), tale correzione, se rilevante, dovrebbe essere impugnata autonomamente e specificamente (art.130 c.p.p.), e non come parte generica di un ricorso per cassazione contro la sentenza originaria.
- Per ottenere l'ammissione del ricorso per cassazione è necessario contestare profili di diritto, vizi formali o motivazionali specifici e non riproporre valutazioni alternative del merito senza dimostrare la manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione della corte territoriale.
- Le censure ripetitive o che non si confrontano puntualmente con i passaggi motivazionali della sentenza impugnata rischiano l'inammissibilità; la difesa deve indicare esattamente dove la motivazione sarebbe priva di logica o contraddittoria.
- In caso di correzioni formali del dispositivo operate dopo la deliberazione, considerare l'azione autonoma di impugnazione e verificare i termini e le forme previste dalla normativa processuale per non perdere la possibilità di censurare quella specifica modifica.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 16 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 7029/2024 del 16/02/2024
- Sentenza penale · 16 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 7129/2024 del 16/02/2024
- Sentenza penale · 16 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 7130/2024 del 16/02/2024
- Sentenza penale · 16 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 7131/2024 del 16/02/2024
- Sentenza penale · 16 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 7132/2024 del 16/02/2024
- Sentenza penale · 16 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 7133/2024 del 16/02/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →