Cassazione Penale, Sentenza n. 20499/2022 del 25/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato l'ordinanza del 28/10/2021 della Corte d'appello di Roma che, in funzione di giudice dell'esecuzione, si era dichiarata incompetente a decidere sull'istanza presentata da Ragusa e aveva trasmesso gli atti al Tribunale di Tivoli. La Corte territoriale aveva ritenuto che, essendo stata confermata la sentenza di primo grado dal giudice d'appello, la competenza per l'esecuzione appartenesse al Tribunale di Tivoli; inoltre aveva considerato irrilevante l'annullamento parziale della decisione da parte della Corte di cassazione. Il Procuratore generale ha contestato l'erronea applicazione della legge penale sostenendo che l'art. 665, comma 3, c.p.p. stabilisce una regola autonoma di attribuzione della competenza in executivis quando la sentenza di appello sia stata annullata dalla Cassazione, facendo prevalere la competenza del giudice di rinvio indipendentemente dagli altri criteri.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha richiamato la consolidata giurisprudenza secondo cui l'art. 665, comma 3, c.p.p. fissa una regola autonoma che attribuisce la competenza, in caso di annullamento con rinvio della sentenza di appello, al giudice di rinvio indipendentemente da quanto previsto dal comma 2. Ha perciò annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Roma, che è il giudice competente a decidere sull'istanza di Ragusa.
Norme richiamate
art. 665 cod. proc. pen., comma 3
Stabilisce, secondo la Cassazione, una regola speciale e autonoma di attribuzione della competenza in executivis: quando la sentenza di appello sia stata annullata con rinvio dalla Corte di cassazione, il giudice competente per l'esecuzione è il giudice di rinvio, a prescindere dai criteri previsti dal comma 2.
art. 665 cod. proc. pen., comma 2
Prevede i criteri ordinari di determinazione della competenza in materia esecutiva; tuttavia la Corte ha precisato che tali criteri sono sovrascritti dalla regola speciale del comma 3 in caso di annullamento con rinvio.
Cass. Sez. 1, n. 29045 del 28/02/2018
Precedente richiamato che afferma l'autonomia della regola di competenza prevista dall'art. 665, comma 3, in caso di annullamento con rinvio della sentenza di appello: il giudice di rinvio è competente per l'esecuzione indipendentemente dalla conferma o meno della sentenza di primo grado.
Cass. n. 40888 del 06/10/2015
Decisone citata nella motivazione impugnata ma riferibile a una fattispecie diversa, ossia a ipotesi in cui la Corte d'appello abbia modificato la sentenza di primo grado solo con riferimento alla pena accessoria; la Corte ha precisato che quella pronuncia non è applicabile al caso di annullamento con rinvio.
Massime di principio
- Quando la Corte di cassazione annulla con rinvio la sentenza di appello, la competenza per le questioni esecutive è del giudice di rinvio in base all'art. 665, comma 3, c.p.p., anche se il giudice d'appello in precedenza aveva confermato la sentenza di primo grado.
- La regola del comma 3 ha carattere speciale e prevale sui criteri generali di competenza indicati dal comma 2 quando ricorre l'ipotesi dell'annullamento con rinvio.
- Se la Cassazione interviene solo in relazione alle pene accessorie o a profili limitati senza annullare con rinvio la decisione di appello, occorre valutare la specifica fattispecie: le pronunce che riguardano modifiche limitate non valgono automaticamente come base per applicare la regola del comma 3.
- In caso di incertezza sulla competenza in materia esecutiva dopo intervento della Cassazione, è opportuno richiamare la giurisprudenza di legittimità richiamata nella sentenza per verificare se si tratti di annullamento con rinvio (applicazione del comma 3) o di altra tipologia di intervento.
- La parte interessata o il pubblico ministero possono impugnare ordinanze di incompetenza dell'organo esecutivo quando ritengono applicabile la regola speciale del comma 3; la Cassazione può annullare senza rinvio e rinviare gli atti al giudice correttamente competente.
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