Cassazione Civile, Ordinanza n. 03346/2023 del 03/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia origina dall'impugnazione, da parte della società, di un avviso di accertamento per IRES, IVA e IRAP relativo all'anno d'imposta 2008. La CTR aveva rigettato l'appello dell'Ufficio ritenendo competente l'ufficio di Bologna, sulla base della sede effettiva della società in Funo di Argelato, dello svolgimento dell'attività in quel luogo, della visura storica e dell'accesso effettuato nei locali ivi ubicati, valorizzando quindi il centro di interessi e un criterio fattuale di collegamento territoriale. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione degli artt. 31 e 58, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, per avere la CTR erroneamente individuato la competenza territoriale dell'ufficio emittente, trascurando che essa andava determinata in base al domicilio fiscale dichiarato dal contribuente. La società intimata non ha svolto difese nel giudizio di legittimità.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate. Ha affermato che la competenza territoriale dell'ufficio finanziario per l'emissione dell'avviso di accertamento si determina, in via principale, in base al domicilio fiscale indicato dal contribuente nella dichiarazione, o, in mancanza di valida comunicazione del mutamento, all'ultimo domicilio fiscale noto all'Amministrazione; non rilevano, in via sostitutiva, elementi fattuali come la sede operativa o il luogo dell'accesso, che costituiscono criteri solo sussidiari. Poiché la CTR aveva attribuito rilievo decisivo alla sede operativa di Argelato e non aveva considerato che per il periodo d'imposta 2008 la sede legale risultava in Savignano sul Panaro, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 31 d.P.R. n. 600/1973
La competenza territoriale dell'ufficio accertatore si determina in base al domicilio fiscale indicato dal contribuente; in difetto, rileva l'ultimo domicilio fiscale noto, secondo il principio di affidamento.
art. 58, comma 3, d.P.R. n. 600/1973
Norma richiamata come parametro della dedotta violazione sulla localizzazione dell'ufficio competente.
art. 40, comma 1, d.P.R. n. 633/1972
Il criterio del domicilio fiscale indicato dal contribuente vale anche per la competenza territoriale in materia IVA.
art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973
Le regole sulla competenza territoriale dell'ufficio si estendono anche alle attività di liquidazione automatizzata delle imposte sui redditi.
art. 54-bis d.P.R. n. 633/1972
Le medesime regole si applicano anche alla liquidazione automatizzata IVA e ai successivi effetti di iscrizione a ruolo.
art. 360 n. 3 c.p.c.
Il vizio dedotto è stato quello di violazione di legge per erronea individuazione della competenza territoriale dell'ufficio.
Massime di principio
- La competenza territoriale dell'ufficio finanziario per emettere l'avviso di accertamento si fonda prioritariamente sul domicilio fiscale dichiarato dal contribuente e non su elementi di fatto alternativi come la sede operativa o il luogo in cui è stato svolto l'accesso.
- Se il contribuente ha indicato un domicilio fiscale diverso dal precedente, non può poi opporre all'Amministrazione l'errore da lui stesso determinato per contestare l'incompetenza territoriale dell'atto emesso dall'ufficio del domicilio dichiarato.
- In assenza di una formale comunicazione del mutamento di domicilio fiscale, resta competente l'ufficio riferito all'ultimo domicilio fiscale noto all'Amministrazione, secondo un criterio di affidamento che tutela la stabilità dei rapporti tributari.
- Le regole di competenza territoriale dell'ufficio accertatore si applicano anche alla liquidazione automatizzata delle imposte e alla conseguente iscrizione a ruolo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 3 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 03300/2023 del 03/02/2023
- ordinanza_civile · 3 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 03303/2023 del 03/02/2023
- ordinanza_civile · 3 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 03304/2023 del 03/02/2023
- ordinanza_civile · 3 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 03306/2023 del 03/02/2023
- ordinanza_civile · 3 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 03307/2023 del 03/02/2023
- ordinanza_civile · 3 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 03308/2023 del 03/02/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →