Sentenza n. 10773/2026 - Roma, Sezione 1Q
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: annotazione nel casellario informatico dei contratti pubblici relativa all'esclusione da una gara per grave illecito professionale
Esito
Favorevole al resistente (autorità indipendente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento dell'ANAC che disponeva l'inserimento nel casellario informatico dell'annotazione relativa alla sua pretesa esclusione da una gara Consip per l'affidamento di servizi di vigilanza armata. L'esclusione, disposta nei confronti dell'impresa ausiliata, era stata motivata ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera c), del d.lgs. 50/2016, in ragione di illeciti commessi da un soggetto appartenente a una società cedente un ramo d'azienda successivamente acquisito dalla ricorrente. Nel giudizio l'ANAC ha sostenuto la legittimità dell'annotazione e ha evidenziato che le misure di self-cleaning invocate dalla ricorrente erano successive allo svolgimento della gara. Il testo non riferisce una decisione di merito sui motivi di illegittimità dell'annotazione, poiché l'atto è stato rimosso in autotutela nel corso del giudizio.
La decisione
Nel corso del giudizio, dopo l'istruttoria disposta dal Collegio, l'ANAC ha cancellato l'annotazione dal casellario informatico. La ricorrente ha dichiarato che la rimozione era integralmente satisfattiva del proprio interesse e ha chiesto la cessazione della materia del contendere. Il TAR ha rilevato che la cancellazione in autotutela coincideva con il petitum di annullamento e, ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, senza esaminare nel merito le censure contro l'annotazione. Le spese sono state integralmente compensate in ragione della peculiarità e complessità della controversia e delle iniziative dell'Autorità, con condanna dell'ANAC al rimborso del contributo unificato alla ricorrente.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
Poiché l’A.n.a.c. ha rimosso in autotutela l’annotazione impugnata, l’annullamento coincide con il petitum del presente giudizio e -OMISSIS- ha confermato che tale iniziativa è integralmente satisfattiva del proprio interesse, va effettivamente dichiarata la cessazione della materia del contendere
La rimozione in autotutela dell'atto impugnato, quando sia integralmente satisfattiva dell'interesse azionato, determina la cessazione della materia del contendere.
art. 213, comma 10, d.lgs. 50/2016
annotazione nel casellario informatico dei contratti pubblici di cui all’art. 213, c. 10
La disposizione è richiamata quale base normativa dell'annotazione nel casellario informatico, ma il giudice non ne esamina nel merito l'applicazione concreta.
art. 80, comma 5, lettera c), d.lgs. 50/2016
per grave illecito professionale, ai sensi dell’art. 80, c. 5, lett. c), del d.lgs. 50/2016
La disposizione è richiamata quale fondamento dell'esclusione dalla gara per grave illecito professionale; la sentenza non decide sulla legittimità dell'esclusione o dell'annotazione.
Massime di principio
- La rimozione in autotutela dell'atto impugnato determina la cessazione della materia del contendere quando il ricorrente dichiari che l'iniziativa amministrativa ha integralmente soddisfatto l'interesse perseguito con l'azione di annullamento.
- In presenza della cessazione della materia del contendere per integrale soddisfacimento dell'interesse del ricorrente, il giudice non è tenuto a esaminare nel merito le censure originariamente proposte contro l'atto ormai rimosso.
- La regolazione delle spese può essere effettuata mediante compensazione integrale quando la controversia presenti peculiarità e complessità e l'amministrazione abbia adottato iniziative in autotutela dirette alla composizione della lite, fermo il rimborso del contributo unificato disposto a favore del ricorrente.
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