Corte di giustizia, Sentenza C-565/18
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 30 aprile 2020. — Société Générale SA contro Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale Lombardia Ufficio Contenzioso. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione tributaria regionale per la Lombardia. — Rinvio pregiudiziale – Articolo 63 TFUE – Libera circolazione dei capitali – Imposta sulle transazioni finanziarie – Operazioni relative a strumenti finanziari derivati basati su un titolo emesso da una società residente dello Stato membro d’imposizione – Imposta dovuta indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione – Adempimenti amministrativi e dichiarativi. — Causa C-565/18
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto compatibile con la libera circolazione dei capitali l’imposta italiana sulle transazioni finanziarie applicata ai derivati che hanno come sottostante titoli emessi da società residenti in Italia. Ha escluso una discriminazione tra residenti e non residenti, osservando che il prelievo si applica in modo identico a prescindere dalla residenza delle parti, del luogo di conclusione e dell’intermediario. Ha tuttavia precisato che gli adempimenti amministrativi e dichiarativi a carico dei non residenti non devono andare oltre quanto necessario per la riscossione del tributo.
Libera circolazione dei capitali e imposta italiana sulle transazioni finanziarie su derivati basati su titoli emessi da società residenti: compatibilità dell’articolo 63 TFUE e limiti agli adempimenti per i non residenti
La questione giuridica
Se gli articoli 18, 56 e 63 TFUE ostino a una normativa nazionale che assoggetta a imposta le transazioni finanziarie relative a strumenti finanziari derivati, gravando le controparti indipendentemente dal luogo di conclusione dell’operazione e dalla residenza delle parti e dell’intermediario, quando il derivato è basato su un titolo emesso da una società residente nello Stato che istituisce il tributo; e se gli adempimenti amministrativi e dichiarativi connessi siano compatibili con il diritto dell’Unione.
Principio di diritto
L’articolo 63 TFUE non osta a una normativa nazionale che imponga un’imposta sulle transazioni finanziarie relative a strumenti finanziari derivati basati su titoli emessi da società residenti, anche se l’imposta grava sulle controparti indipendentemente dal luogo di conclusione dell’operazione e dalla residenza delle parti o dell’intermediario, purché il regime sia identico per residenti e non residenti e non configuri discriminazione o restrizione dissimulata ai movimenti di capitali. Gli adempimenti amministrativi e dichiarativi richiesti ai soggetti non residenti sono ammissibili solo se non eccedono quanto necessario per la riscossione dell’imposta.
Norme richiamate
- Articolo 18 TFUE
- Articolo 56 TFUE
- Articolo 63 TFUE
- Articolo 65 TFUE
- Articolo 267 TFUE
- Legge italiana 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, commi 491, 492 e 494
- Legge italiana 24 dicembre 2012, n. 228, Tabella 3
Imposta sulle transazioni finanziarie su derivati basati su titoli emessi da società residenti
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale della Commissione tributaria regionale per la Lombardia in una controversia tra Société Générale SA e l’Agenzia delle Entrate italiana. La questione verte sulla compatibilità con il diritto dell’Unione dell’imposta italiana sulle transazioni finanziarie applicata alle operazioni su strumenti finanziari derivati collegati a titoli emessi da società residenti in Italia, nonché sugli adempimenti amministrativi e dichiarativi connessi.
Fatti e procedimento principale
Société Générale, tramite la propria filiale italiana, aveva presentato dichiarazione e versato l’imposta sulle transazioni finanziarie dovuta per operazioni su derivati effettuate nel 2013. In seguito aveva chiesto il rimborso, sostenendo che la disciplina italiana fosse contraria, tra l’altro, agli articoli 18, 56 e 63 TFUE. Il giudice di primo grado aveva respinto il ricorso; in appello, il giudice del rinvio ha sospeso il procedimento e ha chiesto l’interpretazione delle disposizioni del Trattato.
Normativa nazionale rilevante
La Corte richiama l’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, in particolare:
- il comma 491, relativo al trasferimento di azioni e altri strumenti finanziari partecipativi emessi da società residenti e di titoli rappresentativi dei medesimi;
- il comma 492, relativo alle operazioni su strumenti finanziari derivati e altri strumenti con sottostante prevalentemente costituito da azioni o strumenti di cui al comma 491;
- il comma 494, che individua i soggetti tenuti al versamento e prevede la possibilità per gli intermediari non residenti di nominare un rappresentante fiscale. La norma prevede che l’imposta sia dovuta indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione e dalla residenza delle parti contraenti.
Questione pregiudiziale
Il giudice del rinvio ha chiesto se gli articoli 18, 56 e 63 TFUE ostino a una disciplina nazionale che:
- impone un tributo sulle transazioni finanziarie dovuto dalle controparti;
- lo calcola in misura fissa, crescente per fasce di valore e variabile secondo la tipologia dello strumento e il valore del contratto;
- si applica anche quando il derivato ha come sottostante un titolo emesso da una società residente nello Stato che istituisce il tributo;
- prevede ulteriori adempimenti amministrativi e dichiarativi per i soggetti non residenti.
Ragionamento della Corte: libertà applicabile
La Corte ricorda che l’articolo 18 TFUE ha portata autonoma solo quando il Trattato non prevede divieti specifici di discriminazione, cosa che non accade in presenza degli articoli 56 e 63 TFUE. Nel caso concreto, pur potendo la misura incidere anche sulla libera prestazione dei servizi, la Corte ritiene che la libertà pertinente sia principalmente la libera circolazione dei capitali, poiché l’imposta colpisce transazioni finanziarie che comportano movimenti di capitali.
Ragionamento della Corte: assenza di discriminazione o restrizione ai capitali
La Corte osserva che la disciplina italiana si applica allo stesso modo a soggetti residenti e non residenti, nonché alle operazioni concluse in Italia o all’estero. L’imposta varia in base al valore del contratto e alla tipologia dello strumento, non alla residenza delle parti o dell’intermediario. Perciò non sussiste una disparità di trattamento tra situazioni comparabili.
Quanto alla comparabilità, la Corte ritiene che, in relazione all’obiettivo perseguito dalla normativa italiana, cioè garantire un contributo alla spesa pubblica da parte di chi effettua determinate transazioni finanziarie connessi al territorio italiano, i soggetti residenti e non residenti che partecipano a tali operazioni si trovano in una situazione analoga. Non è invece comparabile, rispetto a tale obiettivo, la situazione dei derivati basati su titoli disciplinati dal diritto italiano con quella dei derivati fondati su titoli non rientranti in tale disciplina.
La Corte richiama inoltre il principio secondo cui, in assenza di armonizzazione, le eventuali conseguenze sfavorevoli derivanti dalle divergenze tra sistemi fiscali nazionali non costituiscono di per sé restrizioni vietate, purché la normativa sia non discriminatoria.
Adempimenti amministrativi e dichiarativi
Sul profilo degli adempimenti, la Corte rileva che il giudice del rinvio non ha precisato in cosa consistessero esattamente tali obblighi. In ogni caso, non emerge che i non residenti siano sottoposti ad adempimenti diversi o più gravosi di quelli dei residenti, né che tali obblighi eccedano quanto necessario per la riscossione del tributo. La Corte ricorda tuttavia che l’efficacia della riscossione fiscale è un obiettivo legittimo, e che gli Stati membri possono imporre misure di controllo purché idonee a garantire il prelievo e proporzionate rispetto a tale scopo. Spetta al giudice nazionale verificare che tali condizioni siano rispettate.
Decisione e principio affermato
La Corte risponde che l’articolo 63 TFUE non osta alla normativa italiana in esame. Pertanto, è compatibile con il diritto dell’Unione un’imposta sulle transazioni finanziarie che colpisca i derivati basati su titoli emessi da società residenti nello Stato membro, anche se dovuta dalle parti dell’operazione indipendentemente dal luogo di conclusione e dalla residenza delle parti e dell’intermediario. La Corte aggiunge però che gli adempimenti amministrativi e dichiarativi imposti ai soggetti non residenti non devono eccedere quanto necessario per la riscossione dell’imposta.
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